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L. R. Liguria 23/05/2024, n. 8

Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.
Stralcio.
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Articolo 1 - (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Alla l.r. 29/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell’articolo 30, come modificato dall’articolo 27, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 - 2026)), è sostituito dal seguente:

“1. Sono vietati l’uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato dalla Regione, anche in aggiunta a quello dell’allevatore. L’anello rilasciato dalla R

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Articolo 2 - (Modifiche all’articolo 60 del regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale))

1. All’articolo 60 del r.r. 1/1999, come sostituito dall’articolo 66 della l.r. 20/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole

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Articolo 3 - (Modifica dell’articolo 5-bis della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
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Articolo 4 - (Modifiche alla l.r. 20/2023)

1. Alla l.r. 20/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

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Articolo 5 - (Misura straordinaria per il ripristino della viabilità provinciale)

1. Al fine di ripristinare la funzionalità delle infrastrutture viarie danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio 2024 al 2 maggio 2024 sul territorio regionale che hanno comportato situazioni di limitazione alla circolazione veicolare ovvero difficoltà all’accessibilità di nuclei abitati, è costituito, per l’anno 2024

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Articolo 6 - (Misure finalizzate alla realizzazione della seconda fase della nuova diga foranea del porto di Genova)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo, nell’esercizio 2025, a favore dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale aggiuntivo rispetto alle risorse autonome dell’Autorità o già assegnate alla stessa da altre amministrazioni, fino a un massimo di euro 57.000.000,00 in considerazione della perdurante esigenza di garantire la completa copertura finanziaria per la realizzazione e il completamento della seconda fase della nuova diga foranea del porto di Genova, opera di interesse nazionale rientrante tra gli interventi previsti dal programma straordinario di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, adottato dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto autostradale Polcevera con decreti 15 gennaio 2019, n. 2 e 28 febbraio 2020, n. 1 e successivi aggiornamenti, nonché rientrante tra gli interventi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del

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Articolo 7 - Articolo 8 Omissis

 

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Articolo 9 - (Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regiona

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Articolo 10 - (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

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Allegati - Omissis

 

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