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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 04/08/2006, n. 20
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- L.R. 23/12/2013, n. 40
- L.R. 08/07/2013, n. 19
- L.R. 21/12/2012, n. 50
- L.R. 27/06/2012, n. 22
- L.R. 27/12/2011, n. 38
- L.R. 10/07/2009, n. 28
- L.R. 28/10/2008, n. 39
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E RIPARTO COMPETENZE |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 117 della Costituzione e delle norme comunitarie e nazionali e, in particolare, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), disciplina il nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL), stabilisce il riparto delle competenze e riorganizza le procedure di pianificazione e programmazione in materia ambientale, nonché le strutture e gli organismi preposti alla programmazione, gestione e controllo in campo ambientale ed alla prevenzione e promozione della salute e della sicurezza collettiva, perseguendo l’obiettivo della massima integrazione programma |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, definisce le linee di indirizzo strategico ed esercita le seguenti funzioni e competenze: a) predisposizione ed approvazione dei piani di propria competenza; b) definizione degli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale; c) assunzione di atti d’indirizzo e coordinamento per l’integrazione delle funzioni fra ARPAL, Azienda Sanitaria Locale (ASL) e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia ambientale; d) definizione delle modalità di esercizio della dipendenza funzionale dei Dipartimenti provinciali dell’ARPAL dalle Province; e) definizione degli indirizzi per la redazione del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 19; |
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Art. 3 - (Funzioni della Provincia)1. La Provincia è l’ente di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di controllo ambientale sulla base del |
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TITOLO II - FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ARPAL |
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Art. 4 - (Funzioni, attività e compiti istituzionali dell’ARPAL)1. L’ARPAL, già istituita con legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure), ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia tecnico - giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall’articolo 23. 2. L’ARPAL svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale di cui all’articolo 1 della legge 21 gennaio 1994 n. 61 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 4 dicembre 1993 n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) e a supporto della Regione e degli Enti locali per la protezione dell’ambiente e della natura, per la tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo, per la protezione civile, nonché per la prevenzione e promozione della salute collettiva e della sicurezza. In tale ambito, ad essa sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni: a) controllo e vigilanza ambientale; |
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Art. 5 - (Attività non istituzionali)1. L’ARPAL, in subordine ai compiti istituzionali, può svolgere funzioni e azioni nelle materie relative alle competenze tecnich |
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Art. 6 - (Interconfronti con laboratori) |
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Art. 7 - (Rapporti ARPAL-ASL)1. L’ARPAL e le ASL, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di protezione e controllo ambientale nonché di prevenzione collettiva di rispettiva competenza di cui all’allegato C, che può essere oggetto di aggiornamento e di modif |
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Art. 8 - (Rapporti tra il Centro Funzionale Meteoidrogeologico - Protezione Civile e la Regione)1. IL |
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Art. 9 - (Rapporti con gli Enti locali)1. Per l’esercizio delle funzioni tecniche di cui all’articolo 3, le Province si avvalgono delle strutture dell’ARPAL. N28 |
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Art. 10 - (Comitato provinciale di coordinamento)1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività N31 dell’ARPAL con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di: a) elaborare proposte relative al prog |
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Art. 11 - (Strutture e funzioni dell’ARPAL)1. L'ARPAL è articolata in una struttura centrale, costituita dalle direzioni generale, amministrativa e scientifica e dalle strutture organizzative territoriali e tematiche alle quali è attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse economiche, umane, strumentali loro assegnate. 2. Le strutture di ARPAL assicurano l'espletamento delle attività di laboratorio tecnico-strumentali, svolgono attività di controllo e vigilanza sul territorio, nonché di supporto tecnico alla Regione, alla Provincia e agli enti locali e garantiscono in modo coordinato le attività tecnico - laboratoristiche in campo ambientale nei confronti delle amministrazioni e in materia di prevenzione collettiva nei confronti delle ASL. Le strutture svolgono ulteriori compiti assegnati o delegati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 19. |
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Art. 13 - (Organi dell’ARPAL)1. Sono organi dell’ARPAL: |
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Art. 14 - (Direttore Generale)1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’ARPAL, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee d’indirizzo della Giunta regionale. Il Direttore verifica, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi assegnati specificatamente alle singole unità complesse ed ai Dipartimenti e invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto sull’attività dell’Agenzia relativo all’anno precedente che deve informare circa la realizzazione del programma annuale di cui all’articolo 27, nonché sul livello di realizzazione e funzionamento dei diversi sistemi informativi, reti di monitoraggio e osservatori di cui al Capo II, Titolo III. N76 2. Sono di esclusiva competenza del Direttore Generale: a) l’adozione del regolamento di cui all’articolo 19; |
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Art. 16 - (Direttore Scientifico e Direttore Amministrativo)1. Il Direttore Generale “di norma” N5 si avvale, per l’espletamento delle funzioni di competenza, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo. 2. Il Direttore Generale nomina: a) il Direttore Scientifico, tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico - scientifiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale a livello dirigenziale presso Enti o strutture pubbliche no |
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Art. 17 - (Revisore dei Conti)1. Presso l’ARPAL è previsto un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). N51 2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al com |
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Art. 18 - (Direttore di Dipartimento) |
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Art. 19 - (Regolamento)1. Il Direttore Generale definisce, con regolamento, l’assetto organizzativo dell’ARPAL, i compiti, le dimensioni, le forme di direzione e di coordinamento delle |
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Art. 20 - (Trattamento del personale)1. Al personale dell’ARPAL si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazional |
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Art. 21 - (Riserva di posti nei concorsi pubblici)1. Nei concorsi pubblici indetti dall’ARPAL per il personale non dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui all’artic |
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Art. 22 - (Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza)1. Il personale dell’ARPAL addetto allo svolgimento dei controlli ambientali, munito di documento di riconoscimento rilasciato dal |
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Art. 23 - (Vigilanza e controllo)1. Ai fini dell’esercizio della vigilanza di cui all’articolo 03, comma 1 del d.l. 496/1993 convertito con modificazioni con l. 61/1994, il Direttore Generale dell’ARPAL fornisce alla Giunta regionale e ai competenti Dipartimenti regionali, nei termini dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie |
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Art. 23-bis - (Disposizioni in materia contabile applicabili all’Agenzia)1. L’Agenzia adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale. |
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Art. 23-ter - (Budget economico)1. L’Agenzia approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale. 2. Il budget è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall’approvazione, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dei commi 6 e 7. |
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Art. 23-quater - (Bilancio di esercizio)1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. 2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell’esercizio |
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Art. 23-quinquies - (Regolamento di contabilità)1. L’A |
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Art. 24 - (Potere generale di annullamento)1. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d’ufficio o su segnalazione, atti amministrativi ritenuti illegittimi. A ta |
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Art. 25 - (Potere sostitutivo)1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell’ARPAL nell’attuazione di atti di indirizzo, di direttive vincolanti regio |
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Art. 26 - (Fonti di finanziamento)1. Al finanziamento delle attività dell’ARPAL di cui alla presente legge si provvede mediante: |
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TITOLO III - CONTROLLI AMBIENTALI E SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE |
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CAPO I - PROGRAMMI DEI CONTROLLI AMBIENTALI |
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Art. 26-bis - (Controlli in campo ambientale)1. La Regione, in attuazione del disposto dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e nel rispetto delle linee guida ministeriali di cui al medesimo comma 5, definisce i programmi dei controlli in campo ambientale, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni con |
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Art. 27 - (Programma regionale triennale ed annuale dei controlli e dei monitoraggi ambientali)1. Ai fini della programmazione annuale delle attività di ARPAL, la Giunta regionale approva, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all’articolo 10 della legge 132/2016, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, il programma triennale che individua obiettivi ed attività prioritarie volti al mantenimento di adeguati livelli di tutela ambientale nei diversi settori di intervento in attuazione delle scelte effettuate nei piani e programmi di settore. |
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Art. 28 - (Programmi di controllo ambientale e monitoraggi provinciali)1. Le Province, acquisite le proposte e le esigenze dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, formulano annualmente |
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CAPO II - SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE E OSSERVATORI |
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Art. 29 - (Sistema informativo regionale ambientale)1. Il Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL) è costituito dall’insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, di interesse ambientale e dalle funzionalità di gestione, elaborazione e fruizione connesse, finalizzate a: a) conoscere lo stato dell’ambiente ligure, i fattori che determinano pressione sullo stesso e l’entità delle pressioni; b) prevedere possibili scenari ambientali; c) consentire ai diversi livelli istituzionali, in base agli elementi di cui alle lettere a) e b), la definizione di piani, programmi ed interventi volti al miglioramento della qualità ambientale; |
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Art. 30 - (Realizzazione e gestione del sistema)1. La Regione pianifica e coordina la realizzazione, l’aggiornamento, lo sviluppo e l’evoluzione del sistema informativo regional |
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Art. 31 - (Sistema informativo di governo del comparto aria) |
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Art. 32 - (Rete di monitoraggio dei versanti regionali - REMOVER)1. La rete di monitoraggio regionale dei versanti monitora i fenomeni di instabilità di versante ai fini della programmazione e del controllo degli interventi di difesa del suolo. 2. La rete è costituita dalla strumen |
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Art. 33 - (Sistema informativo regionale idrogeologico - SIRID)1. Il Sistema informativo regionale idrogeologico costituisce lo strumento informatico di raccolta e diffusione dei dati regionali di carattere idrogeologico, con particolare riferimento |
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Art. 34 - (Osservatorio permanente dei corpi idrici) |
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Art. 35 - (Collegamento dell’Osservatorio dei corpi idrici con ulteriori reti di rilevamento) |
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Art. 36 - (Osservatorio regionale sui rifiuti)1. È istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di ambiente, l’Osservatorio regionale sui rifiuti che realizz |
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Art. 37 - (Sistema regionale di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile)1. Il sistema regionale di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (SiRESS) si articola in un centro di coordinamento regionale (CREAS), il cui funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di educazione ambientale, e in centri locali (CEAS), promossi da enti parco, enti gestori di aree protette e comuni capoluogo o comuni associati con popolazione resi |
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TITOLO IV - PREVISIONE METEOIDROGEOLOGICA A DEGLI EVENTI ESTREMI, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA PER LA PROTEZIONE CIVILE |
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Art. 38 - (Centro funzionale meteoidrogeologico di protezione civile)1. “Centro funzionale meteoidrogeologico di protezione civile (CFMI-PC)”N24 costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. “Il CFMI-PC dichiara i diversi livelli di allerta e li trasmette imm |
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TITOLO V - PIANI E PROGRAMMI AMBIENTALI |
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Art. 39 - (Piano regionale di tutela della qualità dell’aria)1. Il Piano regionale di tutela della qualità dell’aria, è lo strumento di orientamento di tutta l’attività legata alla tutela del comparto aria ed in particolare: a) è supporto del processo di “valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente”, disposto dalla vigente normativa di settore nazionale e comunitaria; b) detta prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività inerenti la tutela della qualità dell’aria; c) costituisce riferimento per le procedure di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di rilascio dell’Autoriz |
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Art. 40 - (Piano di tutela delle acque) |
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Art. 41 - (Piano di tutela dell’ambiente marino e costiero)1. Il Piano di tutela dell’ambiente marino e costiero “che ha gli effetti dei Piani di bacino” N1 viene redatto “e adottato anche” N1 per unità fisiografica, in accordo con quanto stabilito dai piani di bacino e dal piano di tutela delle acque, ed ha come finalità il miglioramento della qualità ambientale della fascia costiera, con par |
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Art. 42 - (Programmi triennali di finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e la difesa della costa)1. Per la concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e di tutela delle risorse idriche si applica la procedura prevista nei commi seguenti, fatti salvi termini o pro |
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Art. 43 - (Programmi annuali degli interventi)1. La Giunta regionale approva i programmi annuali degli interventi da realizzarsi nei settori di cui all’articolo 42, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei criteri di priorità e degli indirizzi dei programmi triennali e delle relative previsioni, nonché delle risorse nazionali, comunitarie, regionali o private. 2. I programmi annuali sono articolati nelle seguenti sezioni: a) interventi strutturali da finanziarsi sull |
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Art. 44 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede: a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2006: - prelevamento di euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”; |
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TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 45 - (Norma transitoria)1. Fino all’emanazione dei criteri e delle modalità della dipendenza funzionale di cui all’articolo 9, commi 2 e 3 da parte della Giunta regionale valgono le convenzioni in essere tra ARPAL ed Enti locali che, in caso di scadenza, possono essere prorogate. 2. Fino all’insediamento del Collegio dei Revisori di cui all’articolo 17, comma 2, da nominarsi a seguito di avviso pubblico emanato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare il Collegio in carica. 3. Fino al completamento del trasferimento dall’Azienda Mediterranea Gas e Acqua Genov |
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Art. 46 - (Modifiche)1. Il comma 5 dell’articolo 101 della l. |
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Art. 47 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure); |
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Art. 48 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bo |
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ALLEGATO A - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI OBBLIGATORIE1. Controllo e vigilanza ambientale: a) sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco", ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici, geologici, idrogeologici, biologici, di inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell’aria, dell’acqua e del suolo, ivi compresi quelli sull’igiene ambientale; b) controlli inerenti le sorgenti di radiazioni ionizzanti e la radioattività ambientale anche in rapporto a fattori causali quali quelli geologici ed antropici; c) controlli elettromagnetismo; d) controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell’ambiente, delle aree naturali protette, delle aree Rete Natura 2000, dell’ambiente marino e costiero e più in generale sul rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali e dei provvedimenti di VIA o di screening; e) verifica della congruità e della efficacia tecnica degli interventi in materia ambientale con particolare attenzione alle misure atte alla salvaguardia ed alla bonifica del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee; f) attuazione delle attività di controllo nell’ambito delle attività estrattive; g) controlli della stabilità dei versanti, del dissesto idrogeologico, della costa alta e dell’erosione degli arenili. 2. Gestione amministrativa delle attività del CFMI-PC concernenti: a) gestione della rete di rilevamento meteoidrologico su territorio regionale; b) previsione “meteoidrogeolo |
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ALLEGATO B - ATTIVITÀ A RICHIESTA1. Supporto tecnico- scientifico ai livelli istituzionali competenti: a) consulenza tecnica e pareri tecnici in merito alle istanze presentate; b) N15; c) supporto per l’esame interdisciplinare della documentazione tecnica relativa alle domande di approvazione e di autorizzazione in materia ambientale; d) partecipazione alle istruttorie sulle bonifiche d |
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ALLEGATO C - RIPARTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E CONTROLLI AMBIENTALI TRA AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE LIGURE
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