Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 11/03/2008, n. 5
L.R. Liguria 11/03/2008, n. 5
L.R. Liguria 11/03/2008, n. 5
L.R. Liguria 11/03/2008, n. 5
- L.R. 28/12/2023, n. 20
- L.R. 28/12/2022, n. 16
- L.R. 29/12/2021, n. 22
- L.R. 03/05/2021, n. 7
- L.R. 27/12/2016, n. 33
- L.R. 09/03/2015, n. 7
- L.R. 29/12/2014, n. 41
- L.R. 23/12/2013, n. 40
- L.R. 02/07/2013, n. 18
- L.R. 21/12/2012, n. 50
- L.R. 07/02/2012, n. 2
- L.R. 28/12/2009, n. 63
- L.R. 11/05/2009, n. 15
- L.R. 11/05/2009, n. 14
- L.R. 24/12/2008, n. 44
- L.R. 06/06/2008, n. 14
Scarica il pdf completo | |
---|---|
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
|
|
Art. 1 - (Ambito di applicazione)1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia di appalti con la disciplina comunitaria e statale vigente, la presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione, degli enti strumentali della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere, fatta salva l'autonomia negoziale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della |
|
Art. 2 - (Settore regionale allargato)1. Il settore regionale allargato è costituito dagli enti individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale |
|
Art. 3 - (Regolamento attuativo e capitolati generali)1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della presente legge nonché l'attuazione delle disposizioni di cu |
|
Art. 4 - (Programmazione dei lavori pubblici)1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, adotta lo schema di programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del codice dei contratti pubblici secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo e dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni), unitamente all'elenco annuale de |
|
Art. 5 - (Contratti stipulati dalla Centrale regionale d'acquisto) |
|
TITOLO II - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
|
|
CAPO I - PROCEDURE DI GARA
|
|
Art. 6 - (Procedure per l'individuazione degli offerenti)1. I contratti della Regione per lavori, forniture, beni e servizi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto ( |
|
Art. 7 - (Criteri di selezione delle offerte)1. Nei contratti pubblici della Regione la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio d |
|
Art. 8 - (Avviso di preinformazione)1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio, approva l'elenco dei contratti da stipulare nei dodici mesi successivi relativi alle forniture ed ai se |
|
Art. 9 - (Responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici è individuato, ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, dal dirigente della struttura richiedente, fra il personale in possesso di titolo di studio e competenza adeguati, al fine di curare tutte le fas |
|
Art. 10 - (Indizione della gara)1. Il dirigente della struttura competente in materia di SUAR, all'inizio della fase di affidamento di un contratto, individua il responsabile del procedimento di affidamento ai sensi della normativa vigente. N44 2. Il dirigente di cui al comma 1, con pr |
|
Art. 12 - (Lettera di invito)1. Nelle procedure in cui gli operatori economici sono invitati a presentare offerta mediante lettera di invito, questa è predisposta ed inviata dal responsabile del procediment |
|
Art. 13 - (Commissione giudicatrice)1. Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui agli articoli 77 e 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle |
|
Art. 14 - (Espletamento della gara)1. La gara è presieduta dal dirigente nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, alla presenza dell'ufficiale rogante e di almeno due testimoni. N12 |
|
Art. 15 - (Aggiudicazione definitiva)1. Il dirigente della struttura competente in materia di SUAR adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro quindici giorni dalla data di ricevimento del verbale di aggiudicazione provvisoria e dopo avere effettuato le verifiche previste dal codice dei contratti pubblici; con tale provvedimento si approva lo schema di contratto. |
|
Art. 16 - (Aste elettroniche)1. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando, il dirigente della struttura competente in materia di SUAR può avvalersi dell'asta elettronica ai sensi dell'articolo 85 del codice dei contratti |
|
CAPO II - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
|
|
Art. 17 - (Stipulazione del contratto)1. Il contratto è stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. N38 2. Alla stipulazione del contratto provvede: |
|
Art. 18 - (Liquidazione delle spese e pagamenti)1. Il dirigente della struttura richiedente i lavori, il servizio o la fornitura provvede con proprio atto, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni ed acquisito il documento unico di regolarità contributiva, alla liquidazione delle relative spese sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare ai conseg |
|
Art. 19 - (Revisione prezzi)1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture possono contenere una clausola di revisione per |
|
Art. 20 - (Direttore dell'esecuzione del contratto)1. Nei casi di appalti di servizi o forniture il dirigente della struttura richiedente nomina con proprio provvedimento Direttore de |
|
TITOLO III - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA CONTRATTUALE
|
|
CAPO I - PROCEDURE SOTTO SOGLIA
|
|
Art. 21 - (Disposizioni comuni)1. Ai procedimenti contrattuali aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunit |
|
Art. 22 - (Disposizioni in materia di lavori pubblici sotto soglia)1. Per i contratti di lavori pubblici sotto soglia la preinformazione, ove disposta, è effettuata a cura della struttura regionale competente in materia di SUAR secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici. N44 2. Gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie stabilite dalla normativa st |
|
Art. 23 - (Disposizioni in materia di appalti di servizi e forniture sotto soglia)1. Per i contratti di servizi e forniture sotto soglia la preinformazione, ove disposta, è effettuata a cura della struttura region |
|
Art. 24 - (Lavori, servizi e forniture in economia)1. Il servizio di economato della Giunta regionale provvede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai successivi commi, nonché alle altre spese che per loro natura debbono farsi in economia. Tale servizio è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale. |
|
CAPO II - DISPOSIZIONI DIVERSE
|
|
Art. 25 - (Gestione immobiliare)1. In presenza di motivate esigenze di carattere tecnico ed economico, la manutenzione degli impianti a servizio delle sedi regionali può essere affidata alle amministrazioni condominiali degli stabi |
|
Art. 26 - (Consulenze e incarichi professionali)1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi professionali a soggetti non rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ovvero non compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione delle strutture regionali interessate, risulti che la prestazione richiesta non può essere soddisfatta, |
|
Art. 27 - (Progettazione preliminare, definiva ed esecutiva di lavori, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo)1. Le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, coordinamento della sicurezza, sia esso in fase di progettazione che in quella di esecuzione, direzione dei lavori e collaudo sono, di norma, espletate dai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere a), b) e c) del codice dei contratti pubblici. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici è disciplinat |
|
Art. 27-bis - (Finanza di progetto)1. La Regione promuove il concorso di capitali privati alla realizzazione |
|
TITOLO IV - COMITATO REGIONALE PER GLI APPALTI |
|
TITOLO V - TENUTA DEGLI ATTI |
|
Art. 30 - (Ufficiale rogante)1. N17 Gli atti pubblici in cui è parte la Regione, inclusi gli atti di compravendita ed i verbali di gara, sono ricevuti dall'ufficiale |
|
Art. 31 - (Forma degli atti)1. L'ufficiale rogante riceve gli atti alla presenza delle parti e, di norma, di due testimoni scelti tra i dipendenti |
|
Art. 32 - (Custodia degli atti)1. L'ufficiale rogante deve custodire con certezza ed in luogo sicuro: |
|
Art. 33 - (Nomina dell'ufficiale rogante)1. L'ufficiale rogante è nominato dal Direttore generale al quale fa capo la SUAR tra i dirigenti o i dipendenti di categoria D con almeno sei mesi di anzianità di |
|
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
|
|
Art. 34 - (Norme per la sicurezza e la qualità del lavoro)1. Per quanto riguarda le norme in materia di salute, sicurezza e qualità del lavoro si applica quanto disposto dalla normativa sta |
|
Art. 35 - (Regime transitorio)1. Alle procedure di cui all'articolo 1, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'indizione della gara. 2. Ai contratti in corso di esecuzione si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici e della presente legge. |
|
Art. 36 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 6 aprile 1999 n. 12 (norme sui procedimenti contrattuali regionali); |
Dalla redazione
- Appalti e contratti pubblici
- Esecuzione dei lavori pubblici
L’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture [Codice 2023]
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
I contratti di partenariato pubblico privato [Codice appalti 2023]
- Emanuela Greco
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Appalti e contratti pubblici
Attività tecniche dei dipendenti della P.A.: requisiti e incentivi
- Dino de Paolis
- Emanuela Greco
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Appalti e contratti pubblici
Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle ministeriali e giurisprudenza
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
15/11/2024
- Comunità energetiche: perderemo i 2 miliardi del Pnrr da Italia Oggi
- Privacy violata per errore, non scatta la sanzione da Italia Oggi
- Rinnovabili nel limbo da Italia Oggi
- Energia green. Via agli aiuti per energivori da Italia Oggi
- Materie prime, slitta la stretta da Italia Oggi
- Rigenerazione e Piani urbani, enti vicinissimi ai target Pnrr da Italia Oggi