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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 29/05/2007, n. 22
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- L.R. 30/07/2012, n. 23
- L.R. 05/04/2012, n. 9
- L.R. 12/04/2011, n. 6
- L.R. 11/05/2009, n. 16
- L.R. 24/11/2008, n. 42
- L.R. 06/06/2008, n. 14
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TITOLO I - FINALITÀ E COMPETENZE
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Art. 1 - (Finalità e obiettivi generali)1. La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell’ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformità all’articolo 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall’ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica nazionale. 2 |
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Art. 2 - (Competenze della Regione)1. È competenza della Regione: a) la programmazione energetica regionale; b) l’adozione dei regolamenti attuativi della presente legge; c) la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria; d) i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento; e) la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico; |
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Art. 3 - (Sistema della programmazione e pianificazione)1. Il sistema di programmazione regionale in materia di energia, è costituito da: a) il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR); |
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Art. 4 - (Piano Energetico Ambientale Regionale)1. Il Piano Energetico Ambientale Regionale è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale. 2. Il Piano definisce, anche nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto del 10 dicembre 1997 sulla riduzione e limitazione delle emissioni di gas serra ed in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi energetici regionali, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo |
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Art. 5 - (Monitoraggio)1. La Giunta regionale annualmente presenta al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati dell’ |
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Art. 6 - (Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia)1. La Regione in accordo con la normativa nazionale determina, con i provvedimenti attuativi del PEAR di cui all’articolo 3, i livelli di efficienza energetica minimi obbligatori per i d |
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Art. 6-bis - (Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – IRE S.p.A.)1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, si avvale della società di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), a far data dalla |
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Art. 7 - (Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A.)1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, si avvale dell’Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A., costituita e partecipata dalla Regione tramite la FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.). 2. A.R.E. costituisce strumento operativo nell'ambito del settore energetico soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. |
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Art. 8 - (Competenze delle Province e della Città metropolitana)1. Sono di competenza della Provincia “e della Città metropolitana”N21: a) il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni; N8 b) il rilascio dell’autorizzazione uni |
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Art. 9 - (Competenze dei Comuni)1. I Comuni provvedono, in particolare: a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l’uso razionale dell’energia ed il risparmio energetico, in particolare in mat |
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TITOLO II - PROCEDURE AMMINISTRATIVE
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Art. 10 - (Autorizzazione unica) |
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Art. 11 - (Denuncia di inizio attività) |
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Art. 12 - (Procedure semplificate) |
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Art. 13 - (Intesa paesaggistica) |
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Art. 14 - (Attività libera)1. Costituiscono attività libera l’installazione di caldaie a biomassa per produzione di calore fino a 0,035 MW termici, nonché |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E IL RISPARMIO ENERGETICO
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Art. 15 - (Definizioni)1. Ai fini del presente titolo si intende: a) per inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente d |
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Art. 16 - (Competenze della Regione)1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione del presente titolo, in osservanza del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR): a) esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi e |
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Art. 17 - (Competenze delle Province)1. Le Province: a) esercitano il controllo sul cor |
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Art. 18 - (Competenze dei Comuni)1. I Comuni: a) adeguano il Regolamento edilizio alle disposizioni del presente titolo; |
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Art. 19 - (Aree a più elevata sensibilità)1. Sono tutelati dal presente titolo gli osservatori astronomici ed astrofisici professionali e non professionali che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette. 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata |
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Art. 20 - (Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione)1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata con potenza installata individuata con il regolamento di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere: a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre, o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura; b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in |
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Art. 21 - (Esclusioni)1. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo le seguenti installazioni: a) i fari c |
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Art. 22 - (Aggiornamento dei requisiti tecnici)1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d’impiego degli impianti di illuminazione di cui all’a |
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Art. 23 - (Vigilanza)1. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni allo scopo |
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TITOLO IV - RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
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Art. 24 - (Definizioni) |
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Art. 25 - (Competenze della Regione)1. La Regione, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia e del d.lgs. 192/2005 |
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Art. 25-bis - (Banche dati regionali) |
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Art. 28-bis - (Esibizione e consegna dell’attestato di prestazione energetica) |
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Art. 28-ter - (Effetti dell’attestato) |
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Art. 28-quater - (Disciplina per gli enti pubblici) |
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Art. 29 - (Regolamento)1. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente in materia, con regolamento reg |
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Art. 32 - (Esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici)1. L’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti “di riscaldame |
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Art. 32.1 - (Rilascio patentini impianti termici civili)1. Ai sensi dell’articolo 287, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di primo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione di un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, numero 1331, che c |
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Art. 32-bis - (Informazione) |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 33 - (Sanzioni)1. La Giunta regionale, in caso di inerzia da parte degli enti attuatori nella realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui all’articolo 3, comma 4, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso. 2. In caso di svolgimento dell’attività di produzione di energia senza il rispetto dei limiti minimi obbligatori di cui all’articolo 6, comma 1 si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale dell’impianto superiore a quello stabilito. 3. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento di cui all’articolo 6, comma 3, approvato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo entro il termine dello stesso stabilito, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00. Tale sanzione è raddoppiata se l’impresa non realizza il programma entro l’ulteriore termine assegnato dalla Regione dopo l’irrogazione della prima sanzione. 4-5. N35 6. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni. N15 |
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Art. 33-bis - (Regolarizzazione delle violazioni in materia di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica) |
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Art. 34 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007: |
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Art. 35 - (Norme transitorie)1. La Giunta regionale provvede alla predisposizione del nuovo PEAR secondo le disposizioni della presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. 2. Nelle more della individuazione delle modalità di presentazione delle istanze di cui all’articolo 10, comma 12, si applicano le disposizioni già vigenti in materia. |
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Art. 36 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni: |
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