L. R. Liguria 01/08/2008, n. 30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Liguria 01/08/2008, n. 30

Norme regionali per la promozione del lavoro.
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TITOLO I - Principi generali, finalità, metodi e ruoli
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Capo I - Principi generali, finalità e metodi
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Art. 1 - Principi generali

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale, dell'ordinamento dell'Unione Europea e dello Statuto regionale, riconosce il lavoro come diritto fondamentale della persona e come risorsa essenziale per lo sviluppo economico e sociale. La Regione attua politiche per il lavoro rivolte al pieno impiego, alla valorizzazione e qualificazione delle risorse umane ed alla trasformazione dei rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

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Art. 2 - Finalità

1. Le politiche regionali in materia di mercato del lavoro sono volte a perseguire le seguenti finalità:

a) promuovere la piena e buona occupazione, favorendo l'instaurazione di condizioni lavorative stabili e durature che contribuiscano alla qualità della vita dei lavoratori, sviluppando ogni azione tendente a superare il ricorso a forme di lavoro precario per favorire la stabilizzazione dei rapporti contrattuali a tempo indeterminato;

b) valorizzare le risorse umane e far crescere le competenze ed i saperi delle persone, quale strategia prioritaria per sostenere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo;

c) promuovere le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e superare ogni forma di discriminazione legata all'appartenenza e all'identità di genere, all'età, alle fa

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Art. 3 - Metodi

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione provvede a:

a) collaborare con gli enti locali ed in particolare con le Province

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Art. 4 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione si avvale della Commissione Regionale di Concertazione e del Comitato Istituz

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Art. 5 - Terminologia

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "Piano triennale": il Piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'articolo 56 della legge regionale concernente il Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento; N12

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Capo II - Ripartizione delle funzioni
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Art. 6 - Funzioni della Regione

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione esercita funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di mercato del lavoro, individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure da realizzare e curando che gli interventi di politica del lavoro previsti dalla presente legge siano integrati con gli interventi regionali in materia di sicurezza e qualità del lavoro, orientamento, istruzione, formazione, innovazione e ricerca e siano coordinati con gli interventi delle politiche regionali di sviluppo economico e territoriale e con gli interventi delle politiche regionali sociali e sanitarie.

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Art. 7 - Programmazione regionale

N2

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Art. 8 - Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione

1. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto nel Piano triennale e sulla base delle analisi sull'andamento del mercato del lavoro regionale svolte dall'Osservatorio, approva il Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione, previo parere, per quanto di rispettiva competenza, della Commissione di Concertazione e del Comitato Istituzionale. N15

2. Il Piano d'Azione Regionale individua gli interventi da attuarsi nell'anno successivo fra quelli previsti nella presente legge, indicando in particolare:

a) la ripartizione del Fondo Regionale per l'Occupazione, in conformità ai criteri di cui al Piano triennale e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, fra le varie misure ed i tipi di spesa, assicurando per ciascuna tipologia di intervento un'equa suddivisione tra i generi, a parità di condizioni, e tenendo conto altresì di quanto previsto al comma

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Art. 9 - Funzioni delle Province

1. Le Province, in coerenza con il Piano triennale ed il Piano d'Azione Regionale, provvedono a:

a) svolgere le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 2 del d.lgs. 469/1997, già attribuiti ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 27/1998;

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Art. 10 - Pianificazione Provinciale

N25

1. Le Province, in conformità al Piano d'azione regionale di cui all'articolo 8, approvano annualmente i Piani dei servizi per

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Capo III - Destinatari e strumenti attuativi
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Art. 11 - Beneficiari

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai seguenti soggetti aventi residenza o domicilio sul territorio regionale:

a) persone prive di occupazione in cerca di lavoro;

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Art. 12 - Datori di lavoro

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti ai seguenti datori di lavoro nell'ambito del territorio regionale:

a) Pubbliche Amministrazioni, come definite ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con l'esclusione di quelle centrali;

b) enti pubblici economici;

c) imprese, in forma singola o associata, e loro consorzi;

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Art. 13 - Strumenti attuativi

1. Le politiche dell'occupazione dirette al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge sono realizzate attraverso strumenti quali:

a) le prestazioni erogate dal Sistema dei servizi al lavoro volte a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

b) gli assegni di servizio di cui all'articolo 34;

c) i tirocini di cui all'articolo 35;

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Art. 14 - Progetti integrati

N30

1. Ai fini della presente legge si definiscono Progetti Integrati di sostegno all'occupazione le ini

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Art. 15 - Fondo regionale per l'occupazione e Fondo di garanzia

1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale per l'occupazione, così articolato:

a) trasferimenti di parte corrente alle Province per la concessione di contributi:

1) a favore dei beneficiari per gli interventi di cui agli articoli 35 e 50;

2) a favore dei datori di lavoro per gli int

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Capo IV - Informazione e monitoraggio
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Art. 16 - Informazione e comunicazione

1. Al fine di un'efficace attuazione del principio di trasparenza di cui al comma 5 dell'articolo 1, la Regione provvede alla raccolta, elaborazione e divulgazione delle informazioni relative al lavoro e promuove, anche attraverso opportune intese collaborative con gli enti locali,

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Art. 17 - Attività di monitoraggio, valutazione e vigilanza

1. La Regione, in collaborazione con le Province, avvalendosi di ALFA ed attraverso le attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 18, esercita funzioni di monitoraggio e valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche e degli interventi attuati ai sensi della presente legge, in raccordo con le azioni di analisi del sistema economico e sociale regionale non

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Art. 18 - Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro

N37

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 17 è istituito l'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro. N38

2. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio, svolge e promuove, secondo le direttive indicate nel Piano triennale ed in modo integrato con le attività di monitoraggio e di osservatorio sul mercato del lavoro locale svolte dalle Province, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione nonché svolge funzioni di osservatorio sulla cooperazione, raccogliendo ed elaborando informazioni economiche, storiche e sociologiche sullo stato e lo sviluppo della cooperazione regionale. N39

3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) svolgere analisi sull'andamento generale del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale;

b) svolgere analisi specifiche sullo stato e sulle tendenze dei diversi settori della produzione e dei servizi, in relazione al volume ed alle tipologie dell'assorbimento di occupazione nel breve, medio e lungo periodo, anche con particolari approfondimenti sulle aree produttive particolarmente importanti per l'econom

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Art. 19 - Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione

1. Il Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione, denominato S.I.R.I.O., è l'insieme ordinato dei flussi di informazione che scorre nell'ambito della rete dei soggetti e delle strutture operanti sul mercato del lavoro secondo modalità e procedimenti definiti dalla Regione ai fini dell'integrazione dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 469/1997 e dal D.Lgs. 276/2003 e nell'osservanza del Piano triennale. N45

2. Nei confronti dei soggetti istituzionali S.I.R.I.O. persegue le seguenti finalità:

a) fornire supporto all'amministrazione e alla gestione operativa degli interventi pubblici in materia di politiche formative e del lavoro, sia per quanto riguarda la promozione che il sostegno dell'occupazione, anche attraverso l'interconnessione delle diver

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Capo V - Pari opportunità
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Art. 20 - Interventi per le pari opportunità

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f) la Regione, in coerenza con i principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici richiamati dall'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ed in attuazione della normativa regionale in materia di pari opportunità, promuove, nelle pol

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Art. 21 - Consigliera o Consigliere di parità regionale

1. Ai sensi del D.Lgs. 198/2006 la Consigliera o il Consigliere di parità regionale esercita funzioni di promozione e di controllo sull'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro.

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Art. 22 - Fondo regionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità

1. È istituito il Fondo regionale per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, alimentato dalle quote di riparto annuale del Fondo

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Art. 23 - Rete regionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità

1. Al fine di rafforzare le funzioni delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scam

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TITOLO II - Sistema regionale dei servizi al lavoro
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Capo I - Sistema regionale dei servizi al lavoro
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Art. 24 - Definizione del Sistema regionale dei servizi al lavoro

1. Il Sistema regionale dei servizi al lavoro è l'insieme delle strutture delle Province e dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro ai sensi della presente legge ed è finalizzato ad offrire alle persone ed alle imprese, in modo specifico ed individualizzato, il supporto e l'assistenza necessari a sviluppare e qualificare l'occupazione. Interviene per favorire il soddisfacimento delle aspirazioni professionali ed opera in particolare nei confronti delle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione, in situazioni di lavoro precario e verso le persone svantaggiate ed a rischio di esclusione sociale. È rivolto altresì a supportare lo sviluppo delle imprese attraverso la valorizzazione e la qualificazione delle risorse umane.

2. Il Sistema si avvale, attraverso apposite intese, della collaborazione delle Agenzie per il lavoro autorizzate a svolgere i servizi di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione di personale e di supporto alla ricollocazione di personale, nonché degli altri soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 276/2003.

3. Il Sistema si avvale inoltre della collaborazione, tramite opportune intese, degli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assic

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Art. 25 - Servizi svolti dai Centri per l'impiego

1. I Centri per l'Impiego svolgono:

a) i servizi relativi alle funzioni e ai compiti di cui all'

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Art. 26 - Convenzioni

1. Le Province, per lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 24, possono avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, se

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Art. 27 - Standard essenziali delle prestazioni

1. Al fine di garantire livelli omogenei ed adeguati, sull'intero territorio regionale, delle prestazioni di cui all'articolo 24, la Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato e sentita la Commissione di Concertazione, approva indirizzi operativi in merito agli standard di qualità e alle modalità di erogazione, cui devono attenersi tutti i soggetti appartenenti al Sistema dei servizi al lavoro, stabilendo in particolare:

a) i criter

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Capo II - Accreditamento ed autorizzazione
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Art. 28 - Accreditamento regionale

N50

1. La Regione, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scegliere i servizi al lavoro nell'ambito di una rete di operatori qualificati in attuazione dell'

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Art. 29 - Autorizzazioni regionali

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 276/2003, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto medesimo è rilasciata dalla Regione con esclusivo riferimento al proprio territorio.

2. La Regione rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 276/2003

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Capo III - Attività amministrative
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Art. 30 - Attività amministrative provinciali

1. Le Province esercitano in via esclusiva, tramite i Centri per l'Impiego, le seguenti attività:

a) le attività amministrative inerenti il collocamento, compresi gli interventi volti all'inserimento lavorativo dei disabili previsti dalla

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Art. 31 - Indirizzi regionali per le attività provinciali

1. La Giunta Regionale, nel rispetto della normativa nazionale ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), adotta indirizzi operat

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Art. 32 - Assunzioni da parte delle Pubblica Amministrazione

1. Le Pubbliche Amministrazioni tenute ad effettuare le assunzioni con le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Nor

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Art. 33 - Mobilità del personale pubblico

1. La Regione e le Province, negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre ammi

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TITOLO III - Interventi per la piena e buona occupazione
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Capo I - Promozione dell'occupazione
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Art. 34 - Assegni di servizio

1. La Regione e le Province promuovono, all'interno del Sistema dei servizi al lavoro, lo sviluppo di servizi integrati e qualificati di sostegno e accompagnamento nella fase di ricerca della prima o nuova occupazione mediante azioni di accoglienza, informazione, consulenza individuale ed inserimento al lavoro, avendo riguardo ai bisogni professionali emergenti da

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Art. 35 - Tirocini sui luoghi di lavoro

N51

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali, ampliare l'acquisizione delle competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e favorire l'inserimento e il reinserimento occupazionale, promuove e tutela i tirocini quali misure formative di politica attiva del lavoro.

1-bis. La Regione favorisce, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro, in quanto strumenti di orientamento e formazione finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro. N10

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai tirocini svolti nell'ambito del territorio regionale e riconducibili alle seguenti tipologie:

a) tirocini formativi e di orientamento rivolti ai soggetti che hanno conseguito la laurea o terminato un percorso di istruzione o formativo;

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Art. 36 - Incentivi per l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato

1. Le Province concedono agevolazioni ai datori di lavoro privati aventi almeno un'unità produttiva locale nel territorio ligure che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori, aumentando, attraverso tali assunzioni, il numero dei propri dipendenti.

2. L'incremento, di cui al comma 1, deve risultare dalla differenza fra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa, calcolato tenendo conto delle nuove assunzioni, e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato calcolato come media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell'anno precedente la richiesta di contributo. N53

3. Per il calcolo dell'incremento di cui al comma 2, i lavoratori a tempo parziale, ma con contratto a

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Art. 37 - Cantieri scuola e lavoro

1. La Regione, al fine di intervenire nelle situazioni più gravi di rischio occupazionale, disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri scuola e lavoro delle persone prive di occupazione di cui all'articolo 11 nonché dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale ovvero appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 52.

2. I cantieri sono utilizzati dagli enti locali solo per l'espletamento di attività non aventi esclusivo carattere istituzionale.

3. La Regione autorizza l'apertura e la gestione dei cantieri da parte della Città Metropolitana di Genova, delle Province, dei Comuni o loro Consorzi e degli Enti Parco regionali e delle Unioni di Comuni. N55

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Art. 38 - Disposizioni in materia di stabilizzazione dei cantieri scuola e lavoro

1. Ai fini del conseguimento del requisito di anzianità di servizio previsto dall'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annua

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Art. 39 - Interventi per le persone a rischio di esclusione

1. La Regione, sulla base dell'andamento del mercato del lavoro e di concerto con le parti sociali, individua interventi finalizzati alla ricollocazion

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Art. 40 - Interventi per il completamento della vita lavorativa

1. La Regione e le Province riconoscono valore alle esperienze e all'apporto che le persone anziane possono offrire nei vari campi della vita sociale ed economica e sostengono, in accordo con le parti sociali e sulla base dell'analisi delle dinamiche demografiche di breve e di lungo periodo, la realizzazione di interventi ch

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Art. 41 - Azioni positive per le pari opportunità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 20, la Regione, le Province ed i Comuni, anche attraverso accordi con le Parti Sociali, realizzano, in conformità con quanto indicato dal Piano d'Azione Regionale, azioni positive per le pari opportunità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro ed in particolare:

a) promuovono la realizzazione di Centri di documentazione per le pari opportunità sul lavoro collegati alle reti tematiche interregionali, nazionali ed europee;

b) mettono a disposizione, nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro, servizi specialistici di informazione, supporto ed assistenza tecnica a favore dei lavoratori e delle imprese per la promozione delle pari opportunità e per la progettazione e la realizzazione di patti territoriali integrati per le pari opportunità e

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Art. 42 - Azioni per la mobilità geografica e professionale

1. La Regione e le Province, per sviluppare la crescita occupazionale ed offrire al tessuto produttivo locale risorse umane qualificate in grado di contribuire all'innovazione ed alla competitività del sistema economico regionale, favoriscono la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, ivi compresi i cittadini stranieri immigrati, tenendo conto delle compet

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Art. 43 - Azioni di sistema per lo sviluppo dell'imprenditorialità

1. La Regione riconosce valore all'autoimprenditorialità e favorisce, tramite appositi incentivi, l'avvio di imprese, con particolare riguardo a quelle a prevalente composizione femminile e a quelle ad alto potenziale tecnologico, e la realizzazione di progetti di "spin-off" aziendale industriale od accademico, al fine della piena valorizzazione delle conoscenze e delle competenze professionali dei lavoratori.

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Capo II - Stabilizzazione dei rapporti di lavoro
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Art. 44 - Azioni a favore dei lavoratori a rischio di precarizzazione

1. La Regione opera per assicurare ai lavoratori a rischio di precarizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), pari opportunità di godimento dei fondamentali diritti di cittadinanza sociale.

2. La Regione promuove il raggiungimento di accordi sindacali che prevedano a favore dei lavoratori di cui al comma 1:

a) l'estensione dei diritti di cui alla

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Art. 45 - Occupazione giovanile

1. Le Province concedono contributi ai soggetti di cui all'articolo 11 che sono in giovane età, così come definita dal Piano triennale per favorire il consolidamento delle attività e capacità professionali nell'ambito di percorsi di carriera e di lavoro autonomo.

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Art. 46 - Fondo di garanzia per giovani imprenditori

1. La Regione costituisce, con propria deliberazione, presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.), un fondo destinato alle prestazioni di garanzia per le imprese in possesso dei seguenti requisiti al momento della richiesta di garanzia:

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Capo III - Sostegno delle situazioni aziendali a rischio occupazionale
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Art. 47 - Interventi per il sostegno dell'occupazione

1. Al fine di prevenire le situazioni di crisi occupazionale sul proprio territorio la Regione, sulla base delle analisi realizzate dall'Osservatorio, promuove l'individuazione preventiva di soluzioni produttive, occupazionali ed imprenditoriali idonee a salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, delle conoscenze e delle competenze esistenti nei diversi ambiti locali, avuto riguardo all'obiettivo più ampio del rafforzamento della competitività, della crescita economica e dello sviluppo sostenibile.

2. La Regione promuove, di concerto con gli enti locali e le parti sociali, iniziative volte alla prevenzione di crisi occupazionali di rilevante interesse locale e si adopera, quale interesse primario, alla s

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Art. 48 - Comitato per il sostegno dell'occupazione

N5

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Art. 49 - Interventi a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria

1. La Regione, tramite il Fondo di garanzia cui all'articolo 15, comma 2, interviene per ridurre le difficoltà economiche dei lavoratori residenti o aventi sede di lavoro sul territorio ligure, posti in lista di mobilità o assoggettati al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuative di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e alle disposizioni in materia di mercato del lavoro

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Art. 49-bis - Interventi a favore di lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico

N66

1. Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 15, comma 2, è destinato, con le modalità di gestione previste dall’articolo 49, a sostenere i lavoratori dipendenti che siano nelle condizioni di cui al comma 3.

2. Il beneficio consiste nella concessione di una garanzia fidejussoria a

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Art. 50 - Sostegni al reddito

1. La Regione, sentito il Comitato per l'occupazione, e le Province, con il concorso e la partecipazione delle Associazioni delle imprese e dei lavoratori, concedono sostegni al reddito ai lavoratori licenziati o sospesi che non beneficiano di trattamenti di integrazione salariale o di altri ammortizzatori sociali. So

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Art. 51 - Integrazioni al reddito

1. La Regione, sentito il Comitato per l'occupazione, può autorizzare gli enti locali ad attuare specifici progetti lavorativi, anche attraverso i cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 37, destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità, del trattamento speciale di disoccupazione o di altro ammortizzatore sociale ed ai lavoratori che godono del trat

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Capo IV - Sostegno all'occupazione delle persone disabili e svantaggiate
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Art. 52 - Interventi a favore delle persone disabili e svantaggiate

1. La Regione, anche al fine di rafforzare la coesione sociale, favorisce, in una logica di piena valorizzazione della persona umana, l'inserimento al lavoro e l'occupazione stabile e duratura delle persone disabili e delle persone in stato di svantaggio sociale, garantendo l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al lavoro e di parità di trattamento normativo ed economico, in conformità con quanto previsto dalla l. 68/1999 e dalla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzion

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Art. 53 - Programmazione degli interventi

N6

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Art. 54 - Pianificazione degli interventi

1. Il Piano d'Azione Regionale, nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e delle linee d'intervento contenuti nel Piano triennale, individua le misure da attuare, nell'anno successivo, a favore delle persone disabili e delle persone in stato di svantaggio sociale, stabilendo i titoli di preferenza in conformità ai seguenti criteri:

a) assunzioni di persone disabili in aziende non soggette all'obbligo di cui alla l. 68/1999;

b) progetti di assunzione di persone in condizione di svantaggio sociale con particolari complessità e criticità di inserimento lavorativo certificato dai competenti servizi pubblici;

c) progetti che garantiscono un'occupazione stabile e duratura, coerente con le caratteristiche professionali del lavoratore e con il suo percorso di inserimento. N70

2. Gli interventi previsti nel Piano d'Azione Regionale sono diretti a:

a) promuovere l'integrazione tra le attività formative

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Art. 55 - Particolari interventi per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate

1. La Regione e le Province, in collaborazione con i Comuni, sostengono ed incentivano interventi, in raccordo con le politiche di cui alla L.R. n. 12/2006, finalizzati all'inserimento ed al reinserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate, secondo l'ordine di preferenza individuato dal Piano d'Azione Regionale, garantendo l'attuazione dei p

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Art. 56 - Compiti delle Province

1. Le Province, sulla base degli indirizzi programmatici contenuti nel Piano triennale e di quanto stabilito nel Piano d'Azione Regionale, sentita la Commissione unica provinciale di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 469/1997 ed in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvedono agli adempimenti previsti dalla

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Art. 57 - Collocamento mirato nelle Pubbliche Amministrazioni

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato, sentita la Commissione di Concertazione ed il Comitato

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Art. 58 - Monitoraggio e verifiche

1. La Regione e le Province provvedono al monitoraggio ed alla verifica dell'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi relativi al collocamento delle pe

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Art. 59 - Compiti della Commissione di Concertazione integrata per il diritto al lavoro dei disabili

1. La Commissione di Concertazione, integrata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della L.R. n. 27/1998, come modificato dalla presente legge, esprime parere, per quanto di sua competenza, in merito a:

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Art. 60 - Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili

1. Il Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili, previsto dall'articolo 14 della l. 68/1999, è costituito dalla quota del Fondo regionale per l'occupazione riservata al finanziamento dei pr

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TITOLO IV - Disposizioni amministrative, finanziarie, transitorie e finali
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Art. 61 - Regime di aiuto

1. Gli incentivi ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale indivi

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Art. 62 - Potere sostitutivo

N8

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Art. 63 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alle seguenti unità previsionali di base:

- U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione, sicur

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Art. 64 - Norme di prima applicazione

1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione del Comitato per l'occupazione ed al rinnovo dei seguenti organismi:

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Art. 65 - Norme transitorie

1. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 469/1997, già autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 469/1997, purché in possesso dei requisiti prescritti, possono continuare a svolgere le attività oggett

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Art. 66 - Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 52/1993

N9

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Art. 67 - Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 52/1993

N74

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Art. 68 - Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 52/1993

N75

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Art. 69 - Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. n. 27/1998

1. L'articolo 6 della L.R. n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 - Commissione Regionale di Concertazione.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 469/1997, la Commissione Regionale di Concertazione quale sede di progettazione, proposta, valutazione e verifica delle politiche formative e del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale alle politiche attive del lavoro o suo delegato, che la presiede;

b) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale o suo delegato;

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Art. 70 - Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. n. 27/1998

1. L'articolo 7 della L.R. n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Funzioni della Commissione Regionale di Concertazione.

1. La Commissione di cui all'articolo 6 esercita le funzioni e le competenze già appartenenti alla Commissione regionale per l'impiego.

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Art. 71 - Modifiche dell'articolo 8 della L.R. n. 27/1998

1. All'articolo 8 della L.R. n. 27/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), la parola "f)" è sostituita dalle seguenti: "d) ed i)";

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Art. 72 - Modifica dell'articolo 11 della L.R. n. 27/1998

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 27/1998 é sostituito dai seguenti commi:

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Art. 73 - Modifica dell'articolo 14 della L.R. n. 27/1998

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della L.R. n. 27/1998 é sostituito dal seguente:

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Art. 74 - Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 27/1998

1. All'articolo 16 della L.R. n. 27/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 75 - Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

a) la legge regionale 8 novembre 1988, n. 55 (Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro);

b) la legge regionale 16 dicembre 1988, n. 70 (Istituzione di una commissione per la realizza

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Art. 76 - Norme di rinvio

1. I riferimenti contenuti in leggi e regolamenti regionali o in altri provvedimenti all'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro devono intendersi effettuati con riguardo all'Osservatorio di cui all'articolo 18 della presente legge.

2. I riferimenti contenuti in leggi

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Testo coordinato con modifiche ed integrazioni fino alla L.R. 27/12/2016, n. 33.

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