Articolo abrogato dall’art. 75, comma 1, della L.R. 06/02/2024, n. 1, così recitava:

“Art. 10 - (Inserimento di articoli alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente:

“Art. 10-bis - (Promiscuità per le strutture ricettive alberghiere)

1. Nelle strutture ricettive alberghiere è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio di cui all’articolo 12, comma 1, e all’articolo 13, comma 1, attrezzabili con gli allestimenti di cui all’articolo 14, comma 1, lettere b) e c), nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative, nei limiti di tre piazzole per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e di cinque piazzole per quelle con capacità ricettiva superiore a cinquanta posti letto, previo rilascio di titolo edilizio unitario avente a oggetto il complessivo progetto, comprensivo delle piazzole e dei manufatti.

2. La validità del titolo edilizio di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza della classificazione in capo alla struttura ricettiva alberghiera.”.

2. Dopo l’articolo 24 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente:

“Art. 24-bis - (Promiscuità per le strutture ricettive extralberghiere)

1. Nelle strutture ricettive extralberghiere, con esclusione degli agriturismi e delle case per ferie, è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio di cui all’articolo 12, comma 1, e all’articolo 13, comma 1, attrezzabili con allestimenti di cui all’articolo 14, comma 1, lettere b) e c), nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative, in non più di due piazzole, previo rilascio del titolo edilizio unitario avente a oggetto il complessivo progetto comprensivo delle piazzole e dei manufatti.

2. La validità del titolo edilizio di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza della classificazione in capo alla struttura ricettiva extralberghiera.”.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 29.707,17 (ventinovemilasettecentosette/17) per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.”

Dalla redazione