L. R. Liguria 01/04/2014, n. 8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Liguria 01/04/2014, n. 8

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - (Finalità)

1. La presente legge disciplina la tutela della fauna ittica delle acque interne e d’acqua dolce e regola l’esercizio della pesca nelle acque interne al fine di concorrere alla conservazione ed al riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici in coerenza con gli ob

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TITOLO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - PIANIFICAZIONE DEL SETTORE
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Art. 2. - (Competenze della Regione)

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne. In particolare stabilisce:

a) i criteri per l’introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l’immissione ai fini alieutici di specie ittiche;

b) i criteri per la classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, in accordo e in sinergia con la classificazione dei corpi idrici prevista dalla

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Art. 2-bis - (Associazioni di pesca sportiva riconosciute)

N25

1. La Regione riconosce, su loro richiesta, le associazioni di pesca sportiva nazionali presenti sul territorio regionale con almeno cinquecento iscritti in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 10 e strutture operanti in ciascuna delle province liguri.

2. Le associazio

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Art. 3. - (Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2 e in ogni altro caso ritenuto opportuno la Regione può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione tecnicoconsultiva regionale, nominata dalla Giunta regionale e composta da:

a) l’Assessore regionale alla pesca o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;

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Art. 4. - (Competenze delle province)

N32

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Art. 5. - (Commissioni tecnico consultive provinciali)

N6

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Art. 6. - (Carta ittica regionale)

1. La carta ittica regionale (di seguito denominata carta ittica) esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell’esercizio della pesca e dell’ittiofauna con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella direttiva 92/43/CEE.

2. La carta ittica, in particolare:

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Art. 7. - (Zone di ripopolamento, cattura e protezione)

1. La Regione, sulla base della carta ittica, provvede all’individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui:

a) zone di protezione, destinate alla tutela d

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Art. 8. - (Riserve turistiche)

1. La Regione può autorizzare, sentiti i comuni competenti per territorio e nell’ambito di specifiche zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione ad enti locali o ad associazioni di pescasportiva senza fini di lucr

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TITOLO III - ESERCIZIO DELLA PESCA
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Art. 9. - (Esercizio della pesca)

1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. È considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica.

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Art. 10. - (Titoli abilitativi di pesca)

1. I titoli abilitativi all’esercizio della pesca sono di cinque tipi:

a) tipo A: licenza di pesca che consente l’esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell’allegato A, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;

b) tipo B: titolo abilitativo che consente l’esercizio della pesca dilettantistica con l’uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall’allegato A;

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Art. 11. - (Validità dei titoli abilitativi di pesca)

1. La licenza di pesca di tipo A ha validità di sei anni dalla data del rilascio, i titoli abilitativi di pesca di tipo B e C hanno validità di un anno dalla data del versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all’artic

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Art. 12. - (Tasse sulle concessioni regionali)

1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l’esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola provincia,

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Art. 13. - (Tesserino regionale segna catture)

1. Ai fini del monitoraggio della fauna ittica in ambito regionale, i pescatori, in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per i

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Art. 14. - (Autorizzazioni)

1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla Regione anche al di fuori del periodo di pesca di cui all’allegato A, con l’utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici,

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Art. 15. - (Limitazioni e divieti)

1. La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nelle linee guida regionali e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni. N7

1bis. Ai sensi dell’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazio

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TITOLO IV - GESTIONE DELLE ACQUE
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Art. 16. - (Immissione di materiale ittico)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), come modificato dall’

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Art. 17. - (Controlli sanitari)

1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell’immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge, deve essere accompagnato

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Art. 18. - (Autorizzazioni idrauliche e tutela dell’idrofauna)

1. La Regione assicura la tutela dell’idrofauna e dell’ecosistema del corso d’acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell’alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni

ittiche. N3

2. Chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve presentare istanza alla Regione almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori. N7

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Art. 19 - (Limitazioni alla pesca in periodi di siccità)

1. La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospen

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Art. 20. - (Risarcimento del danno)

1. La Regione richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate

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TITOLO V - GESTIONE DI VIVAI ITTICI - GARE E RADUNI
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Art. 21. - (Gestione di vivai ittici)

1. L’allevamento di pesci all’interno di apposite vasche, dette vivai, è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine

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Art. 22. - (Gare e raduni di pesca)

1. La Regione, su richiesta delle associazioni dei pescatori da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua, entro il successivo 31 gennaio, i tratti di corsi d’acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti. N7

2. Qua

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TITOLO VI - VIGILANZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE
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Art. 23. - (Vigilanza sull’esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull’esercizio della pesca è svolta dagli ufficiali ed agenti delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle “associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale” N23 con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell’ambiente.

1bis. Gli ulteriori soggetti di cui all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Ap

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Art. 24. - (Sanzioni amministrative)

N18

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 150,00 euro a 900,00 euro per l’esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione, la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

b) da 30,00 euro a 160,00 euro per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

c) da 100,00 euro a 600,00 euro per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro ci

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TITOLO VII - NORME FINALI E FINANZIARIE
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Art. 25. - (Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l’esercizio della pesca)

N12

1. I proventi delle tasse sulle concessioni di cui all’articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istit

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Art. 26. - (Norma transitoria)

1. Le licenze di pesca rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.

2.

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Art. 27. - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)

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Art. 28. - (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Testo unico delle leggi sulla pe

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Art. 29. - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell’Area IV “AMBIENTE” all’U.P.B

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Allegato A - Attrezzi consentiti o vietati per la pesca - modalità d'uso

A) Attrezzi consentiti

1. Nelle acque classificate come salmonicole è consentito soltanto l'uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, con lenza armata con un solo amo ed è sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione.

2. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le province possono autorizzare l'uso di due canne per ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a metri cinque l'una dall'altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché l'uso della mazzacchera per la pesca delle anguille.

3. Le province possono, inoltre, consentire, limitatamente alle acque classificate come ciprinicole, l'uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità:

a) bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglie non inferiori a millimetri 15, manovrata a mano dalla riva, con piede asciutto;

b) nasse prive di ali, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore, per la pesca delle anguille e del pesce gatto;

c) lenze morte, con un solo amo ciascuna, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore;

d) rezzaglio, con diametro massimo di apertura delle reti metri 6 e lato delle maglie della sacca non inferiore a millimetri 20.

4. La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l'uso di una sola esca munita con uno o più ami od ancorette. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valsesiana, moschera) è consentito, al massimo, l'utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque comunque classificate.

5. La pesca con ciambella.

6. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela diverso dalla ciambella è consentita esclusivamente nelle acque indicate dalla carta ittica regionale.

7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.

8. L'uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle province per gli scopi di seguito elencati:

a) prelievo di fauna ittica nelle zone di ripopolamento e cattura;

b) cattura di fauna ittica per scopi di piscicoltura e ripopolamento nonché salvaguardia, in caso di lavori negli alvei dei corpi idrici e di asciutta di cui all'articolo 18;

c) controllo delle specie invadenti.

9. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere, altresì, subordinato all'adozione di tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone.

 

B) Attrezzi vietati

1. Oltre ai diviet

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