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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 11/05/2017, n. 9
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- L.R. 29/12/2021, n. 22
- L.R. 29/12/2020, n. 32
- L.R. 30/01/2019, n. 1
- L.R. 11/07/2018, n. 6
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), disciplina in relazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie: |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) alle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) alle strutture che erogano presta |
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Art. 3 - (Funzioni regionali)1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, definisce, su proposta dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni: a) l’individuazione delle tipologie di strutture rientranti in ciascuna delle lettere di cui all’articolo 2; b) i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali; |
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TITOLO II - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO |
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CAPO I - AUTORIZZAZIONE |
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Art. 4 - (Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)1. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie così come individuate dall’articolo 2 sono soggetti ad autorizzazione da parte del Comune |
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Art. 5 - (Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali)1. Il Comune di ubicazione delle strutture di cui all’articolo 2 rilascia l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali. 2. L’istanza per il rilascio dell’aut |
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Art. 6 - (Accertamento del possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio)1. A.Li.Sa. provvede all’accertamento del possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio effettuando l’istruttoria tecnica di cui all’articolo 5, comma 4, anche in riferimento alla tipologia del soggetto relativamente all’autorizzazione richiesta. 2. A.Li.Sa., per le funzioni di cui al comma 1, si avvale di personale delle |
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Art. 7 - (Elenco delle strutture autorizzate)1. I comuni trasmettono entro quindici giorni ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati a |
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Capo II - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE |
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Art. 8 - (Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie)1. Ai sensi dell’articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, l’accreditamento istituzionale è il processo attraverso il quale le strutture autorizzate pubbliche |
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Art. 9 - (Processo di accreditamento istituzionale)1. Per il rilascio dell’accreditamento istituzionale è costituito presso A.Li.Sa. l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) di cui all’articolo 10. 2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), presentano domanda di accreditamento istituzionale all’OTA operante presso A.Li.Sa.. |
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Art. 10 - (Organismo Tecnicamente Accreditante)1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio 2015, n. 32, l’OTA, nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 9, garantisce autonomia e assenza di conflitti di interesse e opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e terzietà n |
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Art. 11 - (Elenco delle strutture accreditate)1. La Regione trasmette ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo. |
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TITOLO III - ACCORDI E CONTRATTI |
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Art. 13 - (Contratti con i soggetti privati accreditati)01. A.Li.Sa. espleta le procedure di selezione di cui all’articolo 8 quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. 502/1992 e stipula i contratti con i soggetti privati accreditati di cui al comma 2 del medesimo articolo. N9 |
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TITOLO IV - VIGILANZA E CONTROLLI |
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Art. 14 - (Vigilanza sulle strutture autorizzate)1. Ferma restando la competenza in materia di vigilanza sulle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali attribuita ad altri soggetti dalla normativa nazionale e regionale, A.Li.Sa. provvede, con cadenza almeno biennale, ad accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione delle strutture di cui all’articolo 2. A.Li.Sa. compie, altresì, specifiche verifiche su richiesta del Comune o di altre autorità pubbliche, nonché a seguito di motivata seg |
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Art. 15 - (Controllo sulle strutture accreditate)1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate sono soggette, oltre alla vig |
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Art. 16 - (Verifica dei requisiti delle strutture accreditate)1. L’OTA di cui all’articolo 10 può accertare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti di accreditamento da parte delle strutture accreditate. |
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Art. 17 - (Sanzioni)1. I titolari delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 2 che violano le disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alle sanzioni amministrative pecuniarie, applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norm |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 18 - (Disposizioni transitorie)1. Alle istanze di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché alle istanze di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie presentate prima della data in cui la presente legge acquista efficacia ai sensi dell’articolo 21, si applicano le disposizioni della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni. |
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Art. 19 - (Modifica di norme)1. L’articolo 2 della l.r. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 2 1. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e di ispezione dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) e di ciascuna ASL individuato dal Direttore generale. 2. Il personale di cui al comma 1 deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal Direttore generale che ne attesti la legittimazione a effettuare l’accertamento.”. 2. L’articolo 43 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è so |
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Art. 20 - (Abrogazione di norme)1. La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi |
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Art. 21 - (Entrata in vigore)1. L’efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge decorre dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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