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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 12/03/1998, n. 9
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- L.R. 28/12/2023, n. 20
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- L.R. 27/12/2016, n. 33
- L.R. 30/12/2015, n. 29
- L.R. 12/04/2011, n. 6
- L.R. 29/06/2004, n. 10
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Articolo 1 - (Finalità)1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 93 del decreto del Presidente della Repu |
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TITOLO I - TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI |
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Articolo 2 - (Aziende regionali territoriali per l'edilizia)1. Gli Istituti Autonomi per le case popolari si trasformano in Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia (ARTE), di seguito den |
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Articolo 3 - (Attività delle Aziende)1. Le Aziende subentrano nelle attuali competenze degli IACP di Enti attuatori e gestori degli interventi di Edilizia residenziale pubblica. Assumono inoltre il ruolo più generale di operatori pubblici dell'Edilizia e di gestori del patrimonio pubblico e di supporto, qualora richiesto, della Regione e degli Enti locali per la progettazione e l'attuazione di interventi sul territorio. N2 2. N3 3. La Regione può avvalersi delle Strutture delle Aziende per gli adempimenti, anche di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 28 |
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Articolo 4 - (Deleghe alla Dirigenza delle Aziende)1. Lo Statuto ed il Regolamento organizzativo si uniformano al principio per cui i poteri di organizzazione, indirizzo e controllo competono all'Amministratore Unico, che può delegare al Direttore Generale o ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica per l'attuazione degli obiettivi fissati alla |
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Articolo 5 - (Organizzazione delle Aziende)1. Lo Statuto ed i Regolamenti disciplinano l'organizzazione delle aziende secondo criteri di efficienza, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità prevedendo, con riferimento alla economicità dell'attività, anche il ricorso ad incarichi esterni o a contratti di lavoro a tempo |
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Articolo 7 - (Amministratore unico)1. Le Aziende sono amministrate da un Amministratore unico, che ne ha la legale rappresentanza, ne definisce gli obiettivi ed i programmi, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 10, e ne adotta i provvedimenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4. 2. L’Amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico, fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea; |
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Articolo 8 - (Revisore dei conti)1. Per ciascuna Azienda è previsto un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale e |
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Articolo 9 - (Compiti del revisore dei conti)1. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria delle Aziende, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività delle Aziende stesse, ai programmi e agli indirizzi della Regione e ai principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione. |
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Articolo 10 - (Indirizzi della Regione)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce gli indirizzi cui deve conformarsi l'attività delle Aziende. |
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Articolo 11 - (Approvazione dello Statuto)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli Statuti delle Aziende predisposti dalle stesse. |
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Articolo 13 - (Vigilanza della Giunta regionale)1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle Aziende mediante: a) ispezioni per accertare la regolarità della gestione, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo. A tal fine le Aziende sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti e i documenti necessari per lo svol |
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Articolo 14 - (Atti di programmazione delle Aziende)1. L'attività delle Aziende si realizza attraverso un insieme coordinato di piani, programmi, progetti coerenti con gli atti di programmazione nazionali e regionali. 2. I p |
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Articolo 15 - (Progetti e contratti di appalto)1. I progetti delle opere comprese nei programmi di intervento e di gestione del patrimonio devono essere conformi alla normativa tecnica vigente ed essere comunque uniformati alle direttive di attuazione dei programmi reg |
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Articolo 15-bis - (Disposizioni in materia contabile applicabili alle Aziende) |
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Articolo 15-ter - (Perdita di esercizio)1. Alle perdite d’esercizio si fa fronte attra |
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Articolo 16 - (Normativa contabile) |
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Articolo 17 - (Avanzo di amministrazione) |
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Articolo 18 - (Disavanzo di amministrazione) |
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Articolo 19 - (Stato giuridico e trattamento economico del personale)1. Al personale delle Aziende si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dal contrario collettivo nazio |
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TITOLO II - TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PROGRAMMAZIONE NONCHÉ ALLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA E DI LAVORI PUBBLICI |
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Articolo 20 - (Funzioni dell'ARRED S.p.A.) |
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Articolo 21 - (Centro di Valutazione Territoriale)1. Al fine di dare attuazione al programma comunitario Interreg. III B - MEDOCC, progetto centri di valutazione territoriali, è istituito il Centro di Valutazione Territoriale, di seguito definito CVT, presso la Struttura compete |
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TITOLO III - PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI |
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Articolo 22 - (Partecipazione degli Enti locali alla formulazione dei programmi pluriennali di edilizia residenziale pubblica)1. Al fine di favorire la partecipazione degli Enti locali all'attività di programmazione di settore della Regione e alla formulazi |
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Articolo 23 - (Conferenza consultiva) |
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Articolo 24 - (Funzioni regionali in materia di lavori pubblici)1. La Giunta regionale, sentite le categorie economiche del comparto edile, al fine di assicurare la qualità dell'edilizia pubblica |
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Articolo 25 - (Risorse per la programmazione e l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)1. La Regione, in sede di predisposizione del programma pluriennale regionale dell'edilizia residenziale, determina una quota non su |
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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 26 - (Norma transitoria)1. Le convenzioni in essere con l'Osservatorio del Sistema Abitativo (OSA), il Laboratorio sulla Qualità Residenziale (LSQR), il Servizio Tecnologico per l'Edilizia Residenziale (STER) e l'Amministrazione regionale continuano sino alla scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Decorso tale termine OSA, LSQR e STER cessano definitivamente le funzioni svolte a favore della Regione ed il relativo patrimonio documentale di proprietà della Regione, conservato presso questi enti, è trasferito, a cura degli stessi, in uso ad ARRED S.p.A.. 2. Lo statuto dell'ARRED S.p.A. deve essere modificato e integrato secondo le disposizioni dell'articolo 19 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 3. I Direttori generali degli IACP in carica al momento della trasformazione assumono l'incarico di Amministratore unico delle nuove Aziende |
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Articolo 27 - (Sostituzione di altre norme)1. Le disposizioni della presente legge abrogano: a) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli IACP) come modificati dalla |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Articolo 28 - (Norma finanziaria)1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 sono soppressi i seguenti capitoli, fatta salva la gestione dei residui: - capitolo 2950 "Fondo integrativo regionale una tantum per rilevamenti ed elaborazioni di interesse regionale connessi all'attuazione dell'anagrafe dell'edilizia residenziale e dell'utenza"; - capitolo 2955 "Contributi per il funzionamento dell'Osservatorio del Sistema Abitativo Ligure"; - capitolo 2960 "Contributi una tantum per indagini, studi e ricerch |
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Articolo 29 - (Riutilizzo di finanziamenti recuperati) |
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