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L. R. Liguria 12/04/2011, n. 7

Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge disciplina il riordino territoriale e la razionalizzazione delle funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 12 della legg

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TITOLO II - RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI E COMUNALI
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Art. 2 - (Funzioni in materia di agricoltura e antincendio boschivo)

1. A seguito della cessazione delle deleghe disposta dall’articolo 12 della l.r. 23/2010, a far data dal 1 maggio 2011, sono esercitate dalla Regione le funzioni, già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni, in materia di agricoltura, foreste ed economia montana, nonché le funzioni di cui alle seguenti norme:

a) legge regionale 9 luglio 1984, n. 36 (Norme per la tutela e l’incremento dell’apicoltura e degli allevamenti minori) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) legge regionale 15 dicembre 1993, n. 60 (Interventi straordinari per lo sviluppo dell’olivicoltura e disciplina dell’abbattimento di alberi di olivo) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e

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Art. 3 - (Funzioni in materia di vincolo idrogeologico)

1. A far data dal 1 maggio 2011, le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla

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Art. 4 - (Funzioni in materia di opere di bonifica montana)

1. Le funzioni in materia di opere di bonifica montana e manutenzioni connesse di cui al Titolo III, Capo I, della l.r. 4/1999 e succ

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Art. 5 - (Riordino e razionalizzazione delle funzioni comunali)

1. Fino all’emanazione della legge regionale di attuazione del comma 28 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122

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Art. 6 - (Gestione delle funzioni degli Ambiti Territoriali Sociali)

1. Il Comune che assume il ruolo di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale subentra a

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TITOLO III - NORME DI ATTUAZIONE PER LA SOPPRESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE
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Art. 7 - (Gestione finanziaria)

1. Ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 23/2010 le Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e successive modificazioni ed integrazioni sono soppresse alla data del 30 aprile 2011.

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Art. 8 - (Novazione dei mutui, individuazione dei soggetti attuatori per gli interventi in corso e successione dei beni gravati da vincoli)

1. Entro il 30 aprile 2011 i Presidenti delle Comunità montane provvedono all’avvio delle procedure nei confronti degli enti mutuanti per la novazione soggettiva dei mutui delle Comunità montane con oneri a

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Art. 9 - (Nomina dei Commissari liquidatori e procedure di liquidazione)

1. Con decorrenza 1 maggio 2011 sono nominati, con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne definisce compiti, poteri e durata, i Commissari incaricati della liquidazione delle Comunità montane soppresse. I Commissari liquidatori, in numero non superiore a cinque, sono prioritariamente individuati fra i Segretari Generali dipendenti delle Comunità montane soppresse, che confluiscono in Regione ai sensi dell’articolo 10, comma 1. N18

2. Senza incremento dell’indennità spettante per l’incarico di Commissario liquidatore, ai Segretari di cui al comma 1 può essere attribuita la dirigenza di una struttura regionale non incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di liquidatore.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere dettate specifiche disposizioni inerenti la liquidazione.

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Art. 10 - (Personale delle Comunità montane soppresse e dei Consorzi di Comuni)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, commi 6 e 7, della l.r. 23/2010 e dell’articolo 2, commi 1 e 3, il personale delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010, che svolge le attività relative all’esercizio delle deleghe di funzioni regionali in materia di agricoltura, foreste, economia montana e antincendio boschivo, è trasferito alla Regione a far data dal 1 maggio 2011.

2. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata, a far data dal 1 maggio 2011, tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale trasferito ai sensi del comma 1.

3. Al personale trasferito, anche di qualifica dirigenziale, è attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni. Dal 1 maggio 2011 cessano gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 8 del CCNL 31 marzo 1999, nonché eventuali indennità comunque denominate, salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina vigente per il personale regionale.

4. La quota aggiuntiva di spesa di personale con

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Art. 11 - (Autorizzazione all’utilizzo delle risorse regionali)

1. Le somme costituenti giacenze libere da obbligazioni verso terzi, originate dal mancato utilizzo totale o parziale di fondi regionali assegnati per l’esercizio di funzioni amministrative delegate, ovvero costituenti accertata economia su contributi erogati dalla Regione, possono essere utilizzate dai Presidenti delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni fino al 20 aprile per le seguenti finalità:

a) trasferimento presso altra amministrazione del personale in servizio ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 27/2009;

b) esodo del personale in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della l.r. 44/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero risoluzione consensuale del contratto per il personale dirigente.

2. I Presidenti dei Consorzi dei Comuni possono

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Art. 12 - (Fondo per la montagna)

1. La Giunta regionale assegna le risorse del fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della

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Art. 13 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione:

a) dell’articolo 2, comma 1, si provvede mediante utilizzo della somma di euro 2.715.000 dalla UPB 18.107 “Fondo s

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 14 - (Modifica di norme)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all’assetto dell’Autorità di bacino di rilievo regionale), è inserito il seguente:

“4-bis. Le varianti di cui al comma 3, che consistono nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall’Autorità di bacino ai sensi dell’articolo

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Art. 15 - (Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale può dettare ulteriori disposizioni di attuazione della presente legge, anche a fini di coordinamento e supporto agli enti e ai soggetti coinvolti nella procedura di riordino.

2. Le procedure di liquidazione delle Comunità montane soppresse a seguito del riordino operato con la l.r. 24/2008 e successive modificazioni ed integrazioni rimangono disciplinate dagli atti assunti in forza della medesima legge e si concludono entro il 31 dicembre 2012

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Art. 16 - (Abrogazione di norme)

1. Sono implicitamente abrogate tutte le disposizioni di leggi regionali che conferiscono, a qualsiasi titolo, funzioni o compiti alle Comunità montane, ferma restando, ove prevista, la loro disciplina sostanziale. In particolare sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) la legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modificazioni ed integrazioni;

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Art. 17 - (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del

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