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L. 28/06/2016, n. 132

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
In vigore dal 14/01/2017.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 17/10/2024, n. 153
- Sent. Corte Cost. 12/10/2017, n. 212
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Art. 1. - Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sost

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «Sistema nazionale»: l’insieme composto dall’ISPRA, istituito ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazi

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Art. 3. - Funzioni del Sistema nazionale

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull’ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

c) attività di ricerca finalizzata all’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell’ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi natural

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Art. 4. - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

1. L’ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L’ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata i

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Art. 5. - Disposizioni per assicurare l’espletamento di alcune attività del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

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Art. 6. - Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell’ISPRA

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell’ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell’ambito del Consiglio di cui all’articolo 13. Tali funzioni comprendono:

a) l’istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai sensi dell’articolo 9, comma 3;

b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l’ISPRA svolge a supporto delle agen

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Art. 7. - Agenzie per la protezione dell’ambiente

1. N1 Le agenzie per la protezione dell’ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività

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Art. 8. - Requisiti del direttore generale dell’ISPRA e delle agenzie

1. N4 Il direttore generale dell’ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente

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Art. 9. - Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali

1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all’articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.

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Art. 10. - Programmazione delle attività

1. L’ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all’articolo 13, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principa

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Art. 11. - Sistema informativo nazionale ambientale

1. L’ISPRA provvede, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

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Art. 12. - Rete nazionale dei laboratori accreditati

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natur

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Art. 13. - Consiglio del Sistema nazionale

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Consiglio del Sistema naziona

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Art. 14. - Disposizioni sul personale ispettivo

1. N5 L’ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell’Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i

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Art. 15. - Modalità di finanziamento

1. L’ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione a

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Art. 16. - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini dell’efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all’obbligo di garantire i LEPTA, l’ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all’assunzione del personal

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Art. 17. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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