D. Leg.vo 29/04/2010, n. 75 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 29/04/2010, n. 75

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai:

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» i prodotti e i materiali di seguito definiti:

a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell’allegato 1;

b) «elementi chimici della fertilità», sono considerati:

1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;

2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;

c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;

d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;

e) «azoto organico»: l’azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;

f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, o processi fisici o

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Art. 3 - Limiti di tolleranza

1. I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell�

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Art. 4 - Immissione sul mercato

1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio se sono adempiute le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto.

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Art. 5 - Clausola di salvaguardia

1. La circolazione e l’immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto p

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Art. 6 - Norme per il controllo delle caratteristiche

1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l’accertamento della conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto.

2. L’osservanza delle disposizioni per qua

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Art. 7 - Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto

1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d’azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l’impiego in quanto concimi e contenenti più del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di

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Art. 8 - Tracciabilità

1. Ai fini della tracciabilità dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutturale e dei servizi, il «Registro dei fertilizzanti» di cui all’allegato 13, che contiene una sezione specifica per quelli consentit

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Art. 9 - Commissione

1. È istituita una Commissione tecnico-consultiva presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto composta da:

a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti al Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

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Art. 10 - Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati

1. All’inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6,

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Art. 11 - Misure di controllo

1. L’attività di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero d

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Art. 12 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati e nella legislazione vigente nel Paese dell’Unione europea di produzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai suoi allegati è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:

a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, quando la composizio

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Art. 13 - Autorità competente ad irrogare le sanzioni

1. L’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all’articolo

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Art. 14 - Tariffe

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 10 si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per

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Art. 15 - Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali

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Art. 16 - Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a car

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Art. 17 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo

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Allegato 1 - Concimi nazionali (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)

N2

1. Premessa

1.1. Per i concimi riportati nei capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l’aggiunta di elementi secondari e microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 7 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l’aggiunta di microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l’aggiunta di elementi secondari.

1.1.1. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l’aggiunta degli elementi secondari calcio (CaO), magnesio (MgO), sodio (Na2O) e zolfo (SO3 o S) purché il titolo minimo corrisponda a:

- Calcio - come «Ossido di calcio (CaO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% CaO solubile in acqua o, in alternativa, 8% CaO totale;

- Magnesio - come «Ossido di magnesio (MgO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;

- Zolfo - come «Anidride solforica (SO3)». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto è consentita l’indicazione in «Zolfo elemento (S)». Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S;

- Sodio - come «Ossido di sodio (Na2O)». Titolo minimo dichiarabile: 3% Na2O.

1.1.2. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di questo allegato è consentita l’aggiunta di uno o più microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) e ne deve essere dichiarato il contenuto. Qualora gli stessi microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie prime impiegate la loro dichiarazione è facoltativa. In entrambi i casi i tenori minimi dichiarabili, espressi in percentuale di peso del concime, sono i seguenti:

Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi

 

 

Per colture di pieno campo e pascoli

Per colture ortive

Per nebulizzazione sulle piante

Boro (B)

0,01

0,01

0,01

Cobalto (Co)

0,002

-

0,002

Rame (Cu)

0,01

0,002

0,002

Ferro (Fe)

0,5

0,02

0,02

Manganese (Mn)

0,1

0,01

0,01

Molibdeno (Mo)

0,001

0,001

0,001

Zinco (Zn)

0,01

0,002

0,002

 

1.1.3. Qualora in qualsiasi tipo di concime i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata deve essere dichiarato il nome dell’agente chelante o la sua sigla oppure quello dell’agente complessante.

1.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 8 non possono essere commercializzati allo stato sfuso.

1.2. Gli elementi che il produttore intende dichiarare, presenti all’origine od aggiunti, dovranno essere indicati secondo le norme di legge ed i loro simboli dovranno figurare nella denominazione del tipo. Per poter essere dichiarati in etichetta, i vari elementi dovranno raggiungere i titoli prescritti dalla legge e di essi si dovrà anche dichiarare la solubilità secondo i metodi ufficiali di analisi. La dizione «a basso titolo», quando prevista, dovrà essere riportata sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento immediatamente dopo la denominazione del tipo e con gli stessi caratteri tipografici.

Nei concimi fluidi i titoli minimi dichiarabili possono essere variati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all’articolo 9.

1.3. I concimi a base di fosfato che richiedono una prova di finezza (vedi lista dei concimi minerali semplici al successivo punto 2.3. e lista dei concimi minerali composti ai successivi punti 3.1., 3.2., 3.4) possono essere commercializzati granulati. La finezza originale dei composti fosfatici di base è determinata sull’insolubile in acqua con metodi appropriati.

1.4. Per i concimi organici è consentita la dichiarazione del titolo in carbonio organico (C); questa dichiarazione è obbligatoria per i concimi organo-minerali. È consentita anche la dizione «carbonio organico (C)».

1.5. Per alcuni concimi organici azotati e NP, è ammessa la dichiarazione del titolo dell’ossido di potassio totale solubile in acqua e dell’anidride fosforica totale quando questi, anche se non in forma organica, costituiscono parte integrante di alcune matrici organiche.

1.6. Nei concimi fluidi (minerali semplici e composti, organici ed organo minerali) nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a» (esempio: azoto (N) totale x % P/P equivalente a y % P/V a 20 °C).

1.7. Al fine di evitare aggiunte di materiali organici inquinanti, in tutti i concimi organici ed organo-minerali il contenuto di piombo totale (Pb) non deve essere superiore a 30 mg/kg.

1.8. I concimi a base di nitrato ammonico, semplici o composti, con un titolo di azoto superiore al 28% peso, derivante da nitrato ammonico, devono soddisfare le prescrizioni riportate nell’ allegato 9.

1.9. Per i concimi organo-minerali NK e organo-minerali NPK, organo-minerali NK fluidi in sospensione e organo-minerali NPK fluidi in sospensione è obbligatoria la dichiarazione «a basso tenore di cloro» quando il titolo in cloro non è superiore al 2%. È consentito dichiarare il titolo in cloro.

1.10. Per i microelementi chelati il nome dell’oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: «chelato con . . . . .» nome dell’agente chelante o sua sigla quale figura negli elenchi riportati nel Reg. (CE) 2003/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

1.11. Per i microelementi complessati il nome dell’oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: «complessato con . . . . .» nome dell’agente complessante o sua sigla quale figura nel successivo elenco.

 

Agenti complessanti

Acido ligninsolfonico e suoi sali di ammonio, sodio e potassio

Frazioni umiche e loro sali

Idrolizzato di proteine animali e/o vegetali

Estratto vegetale contenente tannini

1.12. Tutti i concimi solidi possono utilizzare in etichetta la qualifica di concimi idrosolubili solamente se soddisfano il seguente requisito:

«Il residuo insolubile in acqua distillata a 20°C non deve essere superiore allo 0,5% p/p determinato sul prodotto tal quale alla concentrazione massima consigliata dal produttore (espressa in grammi, ovvero Kg/100 litri) riportata in etichetta».

 

2. Concimi minerali semplici

 

2.1. Concimi azotati solidi

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

2.2. Concimi azotati fluidi

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Allegato 2 - Ammendanti (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)

N3

1. Premessa

1.1. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell’uso.

1.2. La sostanza organica viene determinata moltiplicando il contenuto in carbonio organico (C) per 2,0.

1.3. Negli ammendanti fluidi n

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Allegato 3 - Correttivi (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)

N4

1. Premessa

1.1. Classificazione granulometrica: per i correttivi calcio-solfo-magnesiaci è adottata la seguente classificazione granulometrica.

1.1.1. Prodotto polverulento: almeno l’80% dovrà avere una granulometria inferiore a 0,3 millimetri, il 100% dovrà avere una granulometria inferiore ad 1 millimetro.

1.1.2. Prodotto triturato: almeno l’80% dovrà avere una granulometria inferiore ai 5 millimetri.

1.1.3. Prodotto greggio: meno dell’80% con granulometria inferiore a 5 millimetri.

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Allegato 4 - Substrati di coltivazione (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)

N5

1. I substrati di coltivazione di cui al punto 2. del presente allegato, possono essere preparati esclusivamente utilizzando le matrici elencate nella tabella seguente:

 

 

Denominazione

Definizione

Ammendanti

Letame

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Letame artificiale

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Ammendante vegetale semplice non compostato

Vedi Allegato 2, capitolo 2, numero ordine 3; Rientrano in questa categoria i materiali vegetali come: midollo e fibra di cocco, cortecce, pula e lolla di riso, paglie, fibra di juta

Ammendante compostato verde

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Ammendante compostato misto

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Ammendante torboso composto

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Torba acida

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Torba neutra

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Torba umificata

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Leonardite

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Lignite

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Ammendante compostato con fanghi

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Allegato 5 - Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)

1. Le matrici organiche sono da considerarsi unicamente delle materie prime per la preparazione dei concimi organo-minerali.

2. Per le matrici organiche di cui al capitolo 3 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

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Allegato 6 - Prodotti ad azione specifica (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)

N6

 

1. Premessa

Le miscele di prodotti ad azione specifica con altri fertilizzanti devono essere espressamente disciplinate e vengono classificate «Concime nazionale». Tali miscele devono rispettare le prescrizioni, i limiti ed i titoli indicati nell’Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 o nell’allegato 1 del presente decreto, nonché le indicazioni di cui al presente allegato.

Le miscele di cui sopra non possono essere definite «prodotto ad azione specifica».

 

 

2. Prodotti ad azione sui fertilizzanti

 

2.1. Inibitori

È consentito addizionare ai concimi minerali CE o nazionali contenenti tutto o almeno il 50% dell’azoto totale sotto forma di azoto ammoniacale, ureico e cianamidico, gli inibitori di seguito elencati.

Il responsabile dell’immissione sul mercato deve fornire un’informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all’utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

 

2.1.1. Inibitori della nitrificazione

 

N.

Denominazione del tipo e composizione dell'inibitore della nitrificazione

Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile

Titolo minimo e massimo dell'inibitore, in percentuale in massa dell'azoto totale presente come azoto ammoniacale e azoto ureico

Note

1

2

3

4

5

 

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Allegato 7 - Tolleranze (previsto dall’articolo 3, comma 1)

N7

1. Definizioni

1.1. Le tolleranze indicate nel presente allegato per ciascun titolo dichiarato, corrispondono agli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell’analisi.

1.2. Le tolleranze devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, nonché dell’eventuale errore analitico e di campionamento; pertanto le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.

1.3. Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Decreto, tenuto conto dell’incertezza di misura.

1.4. In mancanza di un massimo indicato, l’eccedenza del titolo riscontrato rispetto al titolo dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.

 

2. Concimi CE

Le tolleranze applicabili al titolo dichiarato di elementi nutritivi nei diversi tipi di concimi CE sono quelle previste nel Regolamento (CE) 2003/2003.

L’inserimento delle tolleranze di nuovi concimi CE come pure l’aggiornamento delle attuali è compito della Commissione CE secondo le procedure previste dagli Art.li 31 e 32 del Regolamento (CE) 2003/2003.

 

3. Concimi nazionali

Per quanto attiene all’inserimento delle tolleranze per nuovi prodotti o alla revisione ed aggiornamento delle attuali, si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta motivata della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all’Art. 9.

 

3.1. Concimi minerali semplici

 

3.1.1. Concimi azotati (solidi e fluidi)

 

 

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in

N

Tannini totali

Nitrato di calcio

0,4

-

Nitrato di calcio e magnesio

0,4

-

Nitrato di sodio

0,4

-

Nitrato del cile

0,4

-

Calciocianamide

1,0

-

Calciocanamide nitrata

1,0

-

Solfato ammonico

0,3

-

Nitrato ammonico o nitrato ammonico calcareo:

- 32% o meno;

- +32%

 

0,8

0,6

-

Sali misti azotati

0,5

-

Soluzioni ammoniacali

0,4

-

Sospensione di solfato ammonico

0,4

-

Ossammide

0,8

-

Solfonitrato ammonico

0,8

-

Solfonitrato di magnesio

0,8

-

Nitrato ammonico di magnesio

0,8

-

Urea

0,4

-

Sospensione di nitrato di calcio

0,4

-

Soluzione di concime azotato con urea formaldeide

0,4

-

Sospensione di concime azotato con urea formaldeide

0,4

-

Urea-ammonio solfato

0,5

-

Soluzione di nitrato ammonico e urea

0,6

-

Urea calcionitrato

0,8

-

Soluzione di concimi azotati

0,6

-

Soluzione di tiosolfato di ammonio

0,4

-

Ossiammino-triazina

1,0

-

Soluzione di concime azotato contenente tannini

0,5

0,2

 

3.1.2. Concimi fosfatici (solidi)

 

 

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in P2O5

Concimi fosfatici scorie Thomas:

- Dichiarazione espressa da una forcella del 2% in peso

- Dichiarazione espressa da un solo numero

 

0,0

1,0

Solubile in acidi minerali: per i concimi di cui ai numeri 4, 5

0,8

Solubile in acido formico: per i concimi di cui al numero 4

0,8

Solubile in citrato ammonico neutro: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, e 3 *, 6 **

0,8

Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, 3

0,9

Solubile in acqua: per i concimi di cui al numero 6 **

1,3

[*] Tolleranza per l’azoto: 0,3

[**] Tolleranza per il carbonio organico (C) umico: 1/10 del titolo dichiarato

 

3.1.2.2. Concimi fosfatici fluidi

 

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in P2O5

Acido fosforico

0,8

 

3.1.3. Concimi potassici (solidi e fluidi)

 

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in K2O

Cloruro potassico:

- fino al 55% compreso

- oltre il 55%

 

1,0

0,5

Sale potassico B.T.C.

1,0

Sali misti di potassio o sfridi potassici

1,0

Soluzione di Sali potassici B.T.C.

1,0

Soluzione di cloruro di potassio

1,0

Soluzione di tiosolfato di potassio

1,1

Soluzione di sali misti potassici

1,0

Sale grezzo di potassio

1,5

Sale grezzo di potassio arricchito

1,0

Cloruro di potassio contenente Sali di magnesio

1,5

Solfato di potassio

0,5

Solfato di potassio contenente Sali di magnesio

1,5

 

3.2. Concimi minerali composti (solidi e fluidi)

 

 

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in

 

N

P2O5

K2O

Elementi fertilizzanti

1,1

1,1

1,1

 

3.2.1. Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali

Concimi binari: 1,5

Concimi ternari: 1,9

 

3.2.2. Per quanto concerne i titoli dichiarati delle varie forme azotate e della solubilità dell’anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell’elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P2O5) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell’allegato 1 e nell’ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

 

3.3. Concimi organici

 

3.3.1. Concimi organici azotati (solidi e fluidi)

 

 

Valori assoluti in % di peso espressi in

 

C

C organico estraibile/C organico

N

N organico solubile

pH

Pennone

1,0

-

0,9

-

-

Cornunghia torrefatta

1,0

-

0,5

-

-

Cornunghia naturale

1,0

-

0,9

-

-

Pelli e crini

1,0

-

0,9

-

-

Pellicino integrato

1,0

-

0,9

-

-

Cuoiattoli

1,0

-

0,9

-

-

Cuoio torrefatto

1,0

-

0,5

-

-

Crisalidi

1,0

-

0,9

-

-

Sangue a secco

1,0

-

0,5

-

-

Farina di carne

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Allegato 8 - Etichettatura ed immissione sul mercato (previsto dall’articolo 4, comma 1)

N11

PARTE I: ETICHETTATURA

1. Premessa

Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, a titolo oneroso o gratuito, devono essere identificati ed etichettati secondo le norme appresso indicate. I risultati di tali identificazioni devono comparire nelle etichette del prodotto nel caso di prodotti imballati o nei documenti di accompagnamento nel caso di prodotti commercializzati sfusi.

La dichiarazione di tali identificazioni ne comporta la garanzia.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Nel caso di prodotti imballati, l’imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all’atto dell’apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l’imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l’impiego di sacchi a valvola.

Nel caso di concimi sfusi una copia dei documenti che contengono le indicazioni relative all’identificazione deve accompagnare la merce ed essere accessibile a fini d’ispezione.

Il termine «Fertilizzante» non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento per indicare i prodotti disciplinati dal presente decreto legislativo.

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti almeno in lingua italiana.

L’indicazione degli elementi fertilizzanti deve avvenire con le seguenti modalità:

- Azoto come N;

- Fosforo come P2O5;

- Potassio come K2O;

- Calcio come CaO;

- Magnesio come MgO;

- Sodio come Na2O;

- Zolfo come SO3;

- Boro, Cobalto, Rame, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco con il simbolo chimico degli elementi stessi;

- Carbonio organico di origine biologica come C;

- Sostanza organica: C organico x 2,0;

- Cloro (o Cloruri) come Cl.

L’indicazione di altre caratteristiche previste per i diversi tipi di fertilizzanti deve essere riportata in conformità alle prescrizioni indicate nella descrizione del tipo in questione. Sulle etichette e/o sui documenti di accompagnamento dovranno pertanto comparire solamente le indicazioni obbligatorie e facoltative previste ai paragrafi seguenti. In ogni caso non vi può essere contraddizione o contrasto fra di loro. Le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente separate da quelle obbligatorie.

Le eventuali dichiarazioni di carattere commerciale o le indicazioni d’uso non devono contraddire od alterare le dichiarazioni obbligatorie e facoltative di cui sopra.

Per tutti i prodotti fertilizzanti dovranno essere sempre riportati, come indicazioni obbligatorie:

- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l’indirizzo del fabbricante avente sede all’interno della comunità europea;

- il peso netto o il peso lordo; in questo caso deve essere indicata accanto la tara. Per i prodotti fluidi è ammessa, in aggiunta all’indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C. I prodotti fluidi possono essere immessi sul mercato soltanto se il fabbricante fornisce le opportune informazioni supplementari, in particolare la temperatura di immagazzinamento e le istruzioni relative alla prevenzione degli incidenti nel corso dello stesso;

- in casi particolari, in funzione del tipo di fertilizzante solido, è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (esempio: torba).

Per i substrati di coltivazione deve essere riportata esclusivamente la dichiarazione del volume, come indicato al successivo punto 6.

 

2. Concimi CE

Valgono le indicazioni riportate nel Regolamento (CE) 2003/2003.

 

3. Concimi nazionali (Allegato 1)

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti in lingua italiana, ed in modo chiaro ed intelligibile.

I titolo minimi che caratterizzano ciascun tipo di concime sono riportati nell’allegato 1.

Essi definiscono l’appartenenza del concime al tipo indicato. Tali titoli minimi possono essere modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestal

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Allegato 9 - Disposizioni relative al nitrato ammonico (previsto dall’articolo 7, comma 2)

N13

PROVA DI DETONABILITÀ

Fatte salve le misure di cui all'articolo 7 del presente Decreto, il fabbricante garantisce che ogni tipo di fertilizzante a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del suddetto allegato. Tale prova deve essere effettuata da uno dei laboratori approvati ed elencati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 148 del 24 giugno 2006 o da un Organismo notificato ai sensi del Regolamento UE 2019/1009.

La stessa procedura si applica per l'adozione delle norme riguardanti in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.

I fabbricanti presentano i risultati della prova all'autorità competente dello Stato membro interessato almeno cinque giorni prima dell'immissione sul mercato del concime o almeno cinque giorni prima dell'arrivo del concime alle frontiere della Comunità europea nel caso di importazioni. Successivamente, il fabbricante continua a garantire che tutte le forniture del concime immesso sul mercato siano in grado di superare la suddetta prova.

 

DISPOSIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI CONCIMI A BASE DI NITRATO AMMONICO AD ELEVATO TITOLO D'AZOTO

I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, sono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28% d'azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concime può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concime non deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

 

1. Caratteristiche e limiti dei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

1.1. Porosità (ritenzione d'olio)

La ritenzione d'olio del concime, che deve essere stato in precedenza sottoposto a due cicli termici di temperatura compresa tra i 25 ed i 50 °C che risultino conformi alle disposizioni della parte 2 della sezione 3 del presente allegato, non deve superare il 4% in massa.

 

1.2. Materiale combustibile

La percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio non deve superare lo 0,2% nei concime con un titolo d'azoto pari ad almeno il 31,5% in massa e non deve superare lo 0,4% nei concimi il cui titolo d'azoto in massa è pari ad almeno il 28%, ma inferiore al 31,5%.

 

1.3. pH

Una soluzione di 10 g di concime in 100 ml d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.

 

1.4. Analisi granulometrica

Non più del 5% in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm e non più del 3% in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.

 

1.5. Cloro

Il titolo massimo di cloro del concime deve corrispondere allo 0,02% in massa.

 

1.6. Metalli pesanti

Va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti e le eventuali tracce di tali metalli derivanti dal processo di produzione non devono superare i limiti che verranno fissati secondo le procedure previste dal presente Decreto. Il contenuto di rame non dovrà risultare superiore a 10 mg/kg. Non sono stabiliti limiti specifici per altri metalli pesanti.

 

2. Descrizione della prova di detonabilità relativa ai concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

La prova va effettuata su un campione rappresentativo di concime. Prima di eseguire la prova di detonabilità l'intera massa del campione va sottoposta a cinque cicli termici in conformità di quanto disposto nella parte 3 della sezione 3 del presente allegato. Il concime va sottoposto alla prova di detonabilità in tubo orizzontale d'acciaio nelle seguenti condizioni:

- tubo d'acciaio senza saldature;

- lunghezza del tubo: almeno 1 000 mm;

- diametro esterno: almeno 114 mm;

- spessore della parete: almeno 5 mm;

- detonatore: tipo e massa del detonatore scelto devono essere tali da massimizzare la pressione di detonazione applicata al campione allo scopo di determinarne la propensione a trasmettere la detonazione stessa;

- temperatura di prova: 15-25°C;

- cilindri di piombo di controllo per rilevare la detonazione, aventi un diametro di 50 mm ed un'altezza di 100 mm, sistemati ad intervalli di 150 mm, che sostengano il tubo orizzontalmente. Vanno eseguite due prove. La prova si considera decisiva se in entrambe le prove lo schiacciamento subito da uno o più dei cilindri di sostegno in piombo risulta inferiore al 5%.

 

3. Per i metodi di controllo della conformità ai valori indicati negli allegati III-1 e III-2

 

METODO 1 METODI D'APPLICAZIONE DEI CICLI TERMICI

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento definisce i procedimenti da seguire per sottoporre il campione ai cicli termici che precedono l'esecuzione della prova di ritenzione d'olio per concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto e della prova di detonabilità per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto sia semplici che composti.

I metodi dei cicli termici chiusi quali descritti nella presente sezione sono ritenuti idonei a simulare con sufficiente fedeltà le condizioni da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del titolo II, capo IV, senza che essi siano tuttavia necessariamente in grado di simulare ogni condizione incontrata nel corso del trasporto e del magazzinaggio.

 

2. Cicli termici di cui all'allegato III.1

 

2.1. Campo d'applicazione

Il seguente procedimento concerne i cicli termici che precedono la determinazione della ritenzione d'olio del concime.

 

2.2. Principio e definizione

Riscaldare il campione in un matraccio di Erlenmeyer portandolo dalla temperatura ambiente fino a 50 °C e mantenendolo a tale temperatura per due ore (fase a 50 °C). Raffreddare quindi a 25 °C mantenendo il campione a tale temperatura per due ore (fase a 25 °C). L'insieme delle due fasi successive a 50 °C ed a 25 °C costituisce un ciclo termico. Dopo aver subito due cicli termici il campione viene conservato ad una temperatura di 20 ± 3 °C in attesa di determinarne la ritenzione d'olio.

 

2.3. Apparecchiatura

Normale attrezzatura di laboratorio, ed in particolare:

-

bagnimaria termostatati a 25 (± 1) ed a 50 (± 1) °C,

-

beute della capacità di 150 ml.

 

2.4. Modo di operare

Versare il campione di 70 (± 5) g in una beuta e chiuderla quindi ermeticamente.

Trasferire ogni due ore ogni beuta dal bagno a 50 °C al bagno a 25 °C e viceversa.

Mantenere l'acqua di ogni bagno a temperatura costante ed agitarla rapidamente avendo cura che il livello dell'acqua si mantenga al di sopra del livello del campione. Proteggere il tappo dalla condensazione con un cappuccio di gomma spugnosa.

 

3. Cicli termici di cui all'allegato III-2

3.1. Campo d'applicazione

Il seguente procedimento concerne i cicli termici che precedono l'esecuzione della prova di detonabilità.

 

3.2. Principio e definizione

Riscaldare il campione in un recipiente a tenuta stagna portandolo dalla temperatura ambiente fino a 50 °C e mantenendolo a tale temperatura per un'ora (fase a 50 °C). Raffreddare quindi a 25 °C mantenendo il campione a tale temperatura per un'ora (fase a 25 °C). L'insieme delle due fasi successive a 50 °C ed a 25 °C costituisce un ciclo termico. Dopo aver subito due cicli termici il campione viene conservato ad una temperatura di 20 ± 3 °C in attesa di subire la prova di detonabilità.

 

3.3. Apparecchiatura

-

Un bagnomaria termostatato a temperature comprese tra 20 e 51 °C con una velocità minima di riscaldamento e di raffreddamento di 10 °C/h, oppure due bagnimaria di cui uno termostatato alla temperatura di 20 °C e l'altro a quella di 51 °C. L'acqua del bagno o dei bagni viene agitata in continuazione ed il volume dei bagni dev'essere tale da garantire una buona circolazione dell'acqua.

-

Un recipiente d'acciaio inossidabile a tenuta stagna, dotato al centro di una termocoppia. Il recipiente deve avere una larghezza esterna di 45 (± 2) mm e pareti dello spessore di 1,5 mm (vedi figura 1). Altezza e larghezza del recipiente possono variare in funzione delle dimensioni del bagnomaria, ad esempio lunghezza 600 mm, altezza 400 mm.

 

3.4. Modo di operare

Introdurre nel recipiente una quantità di concime sufficiente per una prova di detonabilità e chiuderlo con il coperchio. Porre il recipiente nel bagnomaria. Riscaldare l'acqua a 51 °C e misurare la temperatura al centro del campione di fertilizzante. Un'ora dopo che la temperatura al centro del campione ha raggiunto i 50 °C iniziare il raffreddamento. Un'ora dopo che la temperatura al centro del campione ha raggiunto i 25 °C riscaldare nuovamente dando inizio al secondo ciclo. Qualora s'impieghino due bagni trasferire il recipiente da un bagno all'altro dopo ogni periodo di riscaldamento/raffreddamento.

 

Figura 1

 

METODO 2 DETERMINAZIONE DELLA RITENZIONE D'OLIO

 

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento definisce il procedimento da seguire per determinare la ritenzione d'olio di concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

Il metodo è applicabile a concimi tanto perlati quanto granulari che non contengano sostanze solubili in olio.

 

2. Definizione

Ritenzione d'olio di un concime: la quantità d'olio trattenuta dal concime determinata nelle condizioni operative descritte ed espressa in percentuale della massa.

 

3. Principio

Immersione totale del campione in gasolio per un tempo determinato, seguita da sgocciolamento dell'eccesso di gasolio nelle condizioni specificate. Misurazione dell'aumento di massa del campione.

 

4. Reattivi

Gasolio

Viscosità massima: 5 mPas a 40 °C

Densità: da 0,8 a 0,85 g/ml a 20 °C

Contenuto di zolfo: ≤ 1,0 % (m/m)

Ceneri: ≤ 0,1 % (m/m)

 

5. Apparecchiatura

Normale attrezzatura di laboratorio, ed inoltre:

5.1. Bilancia analitica con sensibilità di 0,01 g.

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Allegato 10 - Inserimento di nuovi fertilizzanti (previsto dall’articolo 10, comma 1)

1. Inserimento di nuovi fertilizzanti

1.1 Concimi CE

Per l’inserimento di un nuovo tipo di concime da aggiungere all’allegato I del R

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Allegato 11 - Accreditamento laboratori (previsto dall’articolo 6, comma 3)

N8

Norme per l’accreditamento dei laboratori competenti a fornire i servizi necessari a verificare la conformità dei fertilizzanti alle prescrizioni della presente legge e dei suoi allegati

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Allegato 12 - Modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze (previsto dall’articolo 3, comma 4)

1. OGGETTO: Il presente documento stabilisce il metodo di calcolo per la determinazione dell’indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell’indice di qualità complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE: Il presente metodo concerne tutti i campioni di concimi minerali ed organo-minerali, oggetto di controlli ufficiali, appartenenti ad uno stesso fabbricante, provenienti da una o più unità produttive di sua proprietà o di terzi, che abbiano terminato l’iter di analisi, ivi compresa la revisione se richiesta dalla parte interessata. A tal fine il risultato delle analisi di ogni campione prelevato viene notificato al fabbricante il quale può chiedere revisione entro i termini di legge.

3. PRINCIPIO: I campioni di concimi, CE o nazionali, ancorché di tipo diverso [esempio: concimi azotati semplici, concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK), ecc.], vanno a formare la valutazione media ponderale della rilevazione finalizzata a determinare se il fabbricante abbia messo sistematicamente a profitto le tolleranze previste dalla legge e a valutare la qualità globale della produzione di ogni singola ditta.

4. MODALITÀ DI CALCOLO: Allo scopo di individuare l’indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e l’indice di qualità di produzione complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti, si applicano i seguenti criteri:

a) Per tutti i campioni di uno stesso fabbricante, devono essere presi in considerazione tutti gli scarti che si ottengono tra titoli in elementi fertilizzanti dichiarati in etichetta e titoli riscontrati all’analisi.

Gli scarti tra il titolo riscontrato all’analisi e il titolo dichiarato in etichetta (Dx), vengono computati integralmente se negativi, mentre quelli positivi sono limitati ad un valore massimo, calcolato secondo la formula seguente, in funzione del titolo dichiarato (xd):

 

Dxmax = 0,1 · xd + 2

 

Alcuni valori di Dx max sono elencati in corrispondenza ai rispettivi valori xd, nella tabella A di cui al presente allegato.

b) il presente metodo assegna a ciascun elemento fertilizzante un coefficiente di valorizzazione relativa (ai) qui appresso indicato:

 

azoto (N)

a1 = 1,0

fosforo (P2O5) solubile in acqua e citrato ammonico neutro

a2 = 1,0

fosforo (P2O5) nelle altre forme previste dalla legge

a3 = 0,3

potassio (K2O) solubile in acqua prov

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Allegato 13 - Registro dei fertilizzanti (previsto dall’articolo 8, comma 1)

N9

Parte Prima. Iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti

1. Il fabbricante che intende immettere un fertilizzante sul mercato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, si registra conformemente all’allegato 14 e provvede all’iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti per via telematica mediante collegamento al portale Mipaaf-Sian del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp.

2. Al fine di attivare detta procedura, il fabbricante effettua, direttamente o per tramite di suo delegato, l’iscrizione come utente qualificato ai servizi online del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per l’iscrizione di ogni prodotto, il fabbricante deve obbligatoriamente indicare:

- l’anagrafica del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;

- mesolementi i quali non possono essere aggiunti agli Ammendanti di cui all’Allegato 2, ai Correttivi di cui all’Allegato 3, ai Substrati di coltivazione di cui all’Allegato 4, alle Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali di cui all’Allegato 5, ai Prodotti ad azione specifica di cui all’Allegato 6, fatto salvo i casi previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi;

- microelementi i quali non possono essere aggiunti agli Ammendanti di cui all’Allegato 2, ai Correttivi di cui all’Allegato 3, ai Substrati di coltivazione di cui all’Allegato 4, alle Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali di cui all’Allegato 5, ai Prodotti ad azione specifica di cui all’Allegato 6, fatto salvo i casi previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi;

- l’elenco delle materie prime;

- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenuti nel fertilizzante ed eventuali requisiti richiesti;

Il fabbricante, per completare la registrazione online, è tenuto ad allegare per ogni prodotto i seguenti documenti in formato PDF, in lingua italiana:

- descrizione del processo produttivo, in cui si definiscono e descrivono le fasi del processo di produzione ed i relativi parametri di processo;

- elenco delle materie prime in dettaglio, con informazioni sull’origine e loro caratteristiche;

- i risultati dell’analisi chimica effettuata sul prodotto relativa ai titoli/elementi/sostanze utili richiesti per la denominazione del tipo.

- ove richiesto il numero di registrazione ai sensi dell’art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009;

- ove richiesto il numero di riconoscimento ai sensi dell’art. 24 lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009;

- la dichiarazione di non addizione intenzionale di prodotti fitosanitari di cui al regolamento CE n. 1107/2009 e al regolamento UE n. 540/2011 e s.m.i., ad esclusione di prodotti dual-use;

- i dati riportati nell’etichetta del prodotto che verrà posto in commercio e/o del documento di accompagnamento in lingua italiana.

Ai sensi del Codice del Consumo (art. 20 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) nella denominazione commerciale e/o nelle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto/documenti commerciali e in tutta la documentazione presentata ai fini dell’iscrizione o della variazione del prodotto al Registro dei fertilizzanti è vietato l’utilizzo di termini che fanno riferimento ad azioni fitosanitarie o biocide. È, inoltre, vietato utilizzare detti riferimenti nelle schede tecniche e/o informative in quanto inducono in inganno il consumatore/agricoltore perché richiamano funzioni diverse da quelle fertilizzanti, così come definite all’articolo 2 – Definizioni di cui al D.Lgs. 75/2010.

3. Il fabbricante iscritto al “Registro dei fertilizzanti” aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo), entro 30 giorni dall’evento, utilizzando la funzione presente sul portale di cui al punto 1.

4. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione non può essere inferiore al 5%, e superiore al 15%.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

a) con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;

b) con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta;

c) sulla base delle segnalazioni ricevute;

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Allegato 14 - Registro dei fabbricanti di fertilizzanti (previsto dall’articolo 8, comma 1)

N10

1. Il fabbricante che intende immettere un fertilizzante sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione della ditta produttrice nel Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti per via telematica mediante collegamento al portale Mipaaf-Sian del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp.

2. Al fine di attivare detta procedura, il rappresentante della ditta effettua l'iscrizione come utente qualificato ai servizi online del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per l'iscrizione, il fabbricante deve obbligatoriamente indicare:

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