L. R. Liguria 22/01/1999, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Liguria 22/01/1999, n. 4

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
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TITOLO I - NORME GENERALI
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Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi in materia forestale ai fini di:

a) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni delle zone montane e delle aree urban

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Art. 2. (Definizione di bosco)

N21

1. Agli effetti della presente legge e secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, ivi compresa la macchia mediterranea, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

2. Secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono assimilati a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell’

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Art. 3. (Definizione di pascolo)

1. Agli effetti della presente legge si considerano pascoli i terreni rivestiti di manto e

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TITOLO II - CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO SILVO PASTORALE
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CAPO I - SETTORI DI INTERVENTO
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Art. 4. (Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi relativi alla conservazione, alla valorizzazione ed allo sviluppo del patrimonio silvo-pastorale riguardano il patrimonio silvo-pastorale della Regione, dei Comuni e degli altri enti pubblici e dei soggetti privati e comprendono in particolare:

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Art. 5. (Integrazione della Carta Tecnica Regionale)

1. La Regione integra la Carta Tecnica Regionale con le caratteristiche biologiche, selvic

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Art. 6. (Programma forestale regionale)

1. Il programma forestale regionale individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale pubblico e privato, anche tenuto conto degli obiettivi della tutela ambientale, dello sviluppo economico delle popolazioni interessate e della difesa del suolo.

2. Su proposta della Giunta regionale e in coerenza con gli atti della programmazione generale

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Art. 7. (Interventi di miglioramento e risanamento)

N1

1. Gli enti delegati, qualora ritengano necessario effettuare miglioramenti forestali in aree pubbliche o private, possono intervenire direttamente, previa autorizzazione all’esecuzione dei lav

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Art. 8. (Contributi per i miglioramenti boschivi)

1. Gli Enti delegati possono concedere ai proprietari, ai conduttori o ai possessori dei fondi contributi in conto capitale fino al 75 per cento della spesa ammissibile per interventi di miglioramento boschivo non inclusi in piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo, sempre che det

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Art. 9. (Manutenzione dei terreni silvo-pastorali migliorati)

1. Per la manutenzione dei terreni oggetto di lavori di miglioramento di cui all'articolo 4, lettera a) finanziati con fondi pubblici devono essere osservate le seguenti norme:

a) divieto di trasformare a ceduo i boschi destinati, come da intervento a

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Art. 10. (Azioni di difesa fitosanitaria a tutela del patrimonio forestale)

1. La Regione può attivare direttamente, o per il tramite degli Enti delegati, azioni volte a prevenire e attenuare i danni provocati al patrimonio boschivo dai fenomeni fitopatologici e attacchi parassitari privilegiando le tecniche di lotta integrata.

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Art. 11. (Assistenza, promozione, ricerca e sperimentazione)

1. Al fine di orientare e di coordinare le attività e le metodologie inerenti alla materia forestale, alla gestione ed al miglioramento delle aziende silvo-pastorali, nonché alla sperimentazione la Regione, nei

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Art. 12 - (Alberi monumentali)

N24

1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.

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Art. 13. (Vivai forestali regionali)

1. I vivai forestali regionali sono gestiti dalle Comunità montane competenti per territorio.

2. Ai vivai forestali regionali

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Art. 14. (Strade ed altre infrastrutture forestali)

1. Per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività silvocolturale, che consentono il collegamento dei patrimoni silvo-pastorali con altra rete viaria già esistente.

2. Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso.

3. Le strade forestali e le altre infrastrutture forestali a carattere permanente sono soggette agli atti autorizzativi di cui alla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, idrogeologica e paesistico ambientale.

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Art. 15. (Viali tagliafuoco)

1. Il viale tagliafuoco è una infrastruttura finalizzata a ridurre la propagazione del fuoco mediante la creazione di discontinuità

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Art. 16. (Interventi di filiera forestale)

1. Al fine di sviluppare l'attività di filiera forestale gli Enti delegati possono concedere contributi per l'acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e la prima lavorazione del legname.

2. In assenza di specifiche risorse finanziarie comunitarie o statali gli interventi di cui al comma 1 possono essere sostenuti con il solo concorso contributivo regionale, fino a un limite del 50 per cento della spesa massima ritenuta ammissibile.

3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso ai

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CAPO II - PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE
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Art. 17. (Patrimonio forestale regionale)

1. Il patrimonio silvo-pastorale della Regione, denominato "patrimonio forestale regionale", è formato:

a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferito alla Regione in virtù dell'articolo 11, comma 5, della legge 16 maggio 1970 n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statut

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Art. 18. (Gestione del patrimonio forestale regionale)

1. Per il conseguimento delle finalità indicate dalla presente legge, il patrimonio forestale regionale viene gestito avuto particolare riguardo al potenziamento e all'incremento della funzione protettiva, produttiva, ricreativa e culturale del bosco nonché all'incremento del patrimonio faunistico e ittico nel rispetto dell'ecosistema.

2. Il patrimonio forestale regionale è gestito dal Corpo Forestale nel rispetto di quanto previsto all'articolo 56 e sulla base di specifici piani di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale e approvati dalla Giunta regionale. Per la realizzazione degli interventi di conservazione e manutenzione dei terri

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CAPO III - PIANI DI ASSESTAMENTO E DI UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SILVO PASTORALE
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Art. 19. (Piani di assestamento di enti pubblici)

1. I Comuni e gli altri enti pubblici con patrimoni silvo-pastorali superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpati, sono tenuti ad adottare e ad aggiornare piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio stesso.

2. I piani prevedono gli interventi necessari alla gestione e al miglioramento dei boschi e dei pascoli e le modalità delle loro utilizzazioni, anche tenuto conto:

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Art. 20. (Spese per la redazione dei piani)

1. La spesa per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni e degli altri enti pubblici è a carico della Regione in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile ed il relativo finanziamento è disposto nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il restante 10 per cento è a carico dell'Ente proprietario.

2. Per la redazione dei piani i

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Art. 21. (Procedure per l'approvazione dei piani)

1. Entro centottanta giorni dalla data di presentazione del piano l'Ente delegato provvede all'approvazione del medesimo, sentito l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente. Trascorso inuti

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Art. 22. (Aggiornamento dei piani)

1. La Regione, compatibilmente alle proprie disponibilità di bilancio, può concorrere alla spesa per l'aggiornamento decennale dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni e degli altri Enti pubblici, in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile. La restante quota è a carico dell'Ente propriet

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Art. 23. (Obblighi specifici dei piani)

1. I piani di assestamento e di utilizzazione debbono prevedere l'obbligo da parte dell'en

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Art. 24. (Attuazione dei piani e disposizioni sostitutive)

1. All'attuazione dei piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali nonché degli interventi di cui all'articolo 23 sono tenuti gli Enti proprietari.

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Art. 25. (Utilizzazione e gestione dei patrimoni silvo-pastorali di uso civico)

1. Sono considerati patrimoni di uso civico le terre di originaria proprietà collettiva della generalità dei residenti nel territorio di un Comune o di una Frazione, imputate o, possedute da Comuni, Frazioni o Associazioni Agrarie, siano esse chiamate Regole, Vicinie, Comunanze, Comunalie o Beni frazionali.

2. I patrimoni civici sono di norma gestiti dai Comitati frazionali per l'amministrazione separata dei beni di uso civico costituiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 17 aprile 1957 n. 278 (costit

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Art. 26. (Inclusione di privati nei piani di assestamento di enti pubblici)

1. Nei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale di enti pub

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Art. 27. (Piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo di soggetti privati)

1. I privati, singoli o associati, proprietari di boschi per una superficie complessiva non inferiore a cinquanta ettari accorpati, possono r

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Art. 28. (Contributi per interventi previsti nei piani di assestamento)

1. Gli Enti delegati possono concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi previsti nei piani di assestamento fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevata al 100 per cento nel caso di interventi legati alla prevenzione e alla difesa dagli incendi boschivi.

2. Degli interventi previsti nei piani di assestamento sono finanziabili in particolare:

a) le sistemazioni idraulico-forestali e loro manutenzione;

b) i miglioramenti dei boschi esistenti com

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TITOLO III - SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA
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Art. 29. (Azioni di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria)

1. Le azioni di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria comprendono:

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CAPO I - OPERE DI BONIFICA MONTANA E MANUTENZIONI CONNESSE
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Art. 30. (Opere di bonifica montana)

1. Le opere di bonifica montana sono opere pubbliche da realizzarsi nei bacini classificati montani e si distinguono in due categori

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Art. 31. (Tipologia degli interventi)

1. Negli interventi sul dissesto idrogeologico dei versanti rientrano in particolare:

a) opere di sostegno e di consolidamento dei versanti;

b) disgaggi di massi;

c) rimod

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Art. 32. (Catasto delle opere di sistemazione idraulico forestale)

1. Il catasto delle opere di sistemazione idraulico forestale è contenuto nel Piano di ba

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Art. 33. (Pubblica utilità; indifferibilità ed urgenza; occupazione temporanea dei terreni)

1. L'approvazione da parte delle Comunità montane e delle Province dei progetti esecutivi degli interventi di cui all'artic

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CAPO II - VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI
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Art. 34. (Definizione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico)

1. La ridefinizione delle zone da sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici di cui agli

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Art. 35. (Limitazioni nei terreni vincolati)

N4

1. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi è soggetta ad autorizzazione e subordinata alle modalità esecutive prescritte.

2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza, l'interessato può produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. Tale denuncia deve essere inoltrata al Comune competente per territorio o alla Regione nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori e deve essere corredata da perizia sottoscritta da un professionista abilitato che attesti l'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche d

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Art. 36. (Autorizzazioni ai movimenti di terreno nonché al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata)

1. Salvo quanto previsto dalla vigente normativa, i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ai movimenti di terreno nonché al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata sono “i comuni ai sensi della l.r. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

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Art. 37. (Adempimenti istruttori)

1. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa, tenuto conto delle prescrizioni del decreto ministeriale 11 marzo 1988 emanato in attuazione della

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Art. 38. (Modalità connesse alla sistemazione e manutenzione idraulica)

1. Le opere di sistemazione e di adeguamento idraulico di corsi d'acqua pubblici nonché lo sradicamento o il taglio di alberi e di arbusti nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici e i tagli di piante radicate nelle sponde di detti corsi d'acqua, sono soggetti alle vigenti disposizioni di polizia idraulica previste dal testo unico delle disposizioni di legge

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CAPO III - VINCOLI PER ALTRI SCOPI
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Art. 39. (Zone da assoggettare)

1. L'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto

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TITOLO IV - DIFESA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE DAGLI INCENDI
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CAPO I - PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

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CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
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Art. 42. (Stato di grave pericolosità)

1. Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio per i boschi è maggiore, il responsabile del Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo, dichiara lo stato di gra

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Art. 43. (Uso del fuoco nel bosco)

1. L'uso del fuoco nel bosco deve sempre essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

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Art. 44. (Abbruciamento di residui vegetali)

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Art. 44-bis. (Reimpiego dei residui vegetali provenienti da attività agricole e selvicolturali)

N16

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Art. 45. (Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi)

1. L'Azienda delle Ferrovie dello Stato, la Società di gestione delle autostrade, l'Azienda Nazionale Autonoma Strade, le Amministraz

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Art. 46. (Vincoli nelle zone boscate e nei prati e pascoli distrutti o danneggiati dal fuoco)

1. Tutte le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere per almeno quindici anni una disciplina urbanistica che introduca uno sfruttamento edificatorio delle relative aree ovvero una loro maggiore potenzialità edificatoria rispetto a quella vigente al momento dell'incendio, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d'uso che si rendano necessari ai fini della realizzazione di:

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TITOLO V - NORME A TUTELA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE
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Art. 47. (Tutela dei boschi)

N13

1. Tutti i boschi sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale che essi svolgono in base alla vigente normativa di tipo ambientale, idrogeologico e paesaggistico.

2. In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, si applicano le prescrizioni contenute nel regolamento forestale di cui all’articolo 48 ovvero gli atti a questo equiparati.

3. È vietata la riduzione della superficie definita bosco ai sensi dell’articolo 2, fatti salvi i casi espressamente autorizzati sul

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Art. 47-bis - (Interventi compensativi)

N14

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 3 e 5, le autorizzazioni di attività volte al mutamento di destinazione e trasformazione dell’uso di boschi in altra destinazione d’uso devono prevedere una adeguata compensazione, da attuare tramite specifici interventi a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione medesima.

2. A tal fine, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 è subordinato al versamento a favore della Regione di un importo in denaro, calcolato in base ai criteri di c

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Art. 48. (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il regolamento contenente le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

2. Il regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale prevede:

a) le modalità di governo, di trattamento e di utilizzazione dei boschi;

b) le modalità per il taglio dei boschi;

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Art. 49. (Particolari norme di tutela per l'esercizio del pascolo e per la raccolta dello strame)

1. Il pascolo nei boschi è consentito nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento previsto all'articolo 48.

2. Nelle aree boscate ricadenti nel regime normativo di conservazione (CE) dell'assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) non è consentito il pascolo.

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TITOLO VI - DELEGHE
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Art. 50. (Specificazione delle funzioni delegate o attribuite)

1. Rientrano nelle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e della

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TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
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Art. 51. (Vigilanza)

1. All'accertamento e alla contestazione della sanzione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti i

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Art. 52. (Sanzioni)

1. In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 48, sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 45.000:

a) per ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti: modalità dei tagli, potatura, cedui senza matricine, operazioni colturali nei boschi cedui;

b) per ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o deteriorati nonché taglio o eliminazione degli arbusti o dei cespugli;

c) per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo;

d) per ogni pianta, ramo o cimale di specie arborea o arbustiva, trasportato o commerciato, proveniente dal bosco e destinato ad uso "albero di Natale".

2. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 48 nonché le disposizioni di cui all'articolo 46 della presente legge, sono soggetti a

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22125 11455380
Art. 53. (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuni

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Art. 54. (Potere sostitutivo per inosservanza di norme e prescrizioni nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici)

1. In tutti i casi di inottemperanza di cui all'articolo 52 commi 3, 4, 5 e 6, qualora i s

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Art. 55. (Valutazione delle piante tagliate e del danno arrecato per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Negli illeciti forestali cui è connessa l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria la valutazione delle piante tagliate è effettuata dagli organi competen

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TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 56. (Impiego del Corpo Forestale dello Stato)

1. L'impiego del Corpo Forestale dello Stato, in tutti i casi in cui lo stesso è previsto dalla presente legge, avviene a norma dell'articolo 11 del de

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Art. 57. (Aree protette)

1. Nelle aree protette regionali di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995

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Art. 58. (Norma transitoria)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione del Programma forestale regionale di cui all'articolo 6. In attesa della approvazione del programma forestale regionale l'attuazione degli interventi di cui alla presente legg

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Art. 59. (Sostituzione di norme)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sostituiscono, per quanto non compatibili, le disposizioni:

a) del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267 ;

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Art. 60. Omissis

 

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 7/2011.

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  • Redazione Legislazione Tecnica