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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 06/02/2024, n. 1
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - (Finalità e ambito di applicazione)1. La presente legge disciplina l’offerta turistica ricettiva e balneare regionale articolata nelle seguenti tipologie: |
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Articolo 2 - (Requisiti comuni delle strutture ricettive)1. Le strutture ricettive garantiscono: a) la |
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Articolo 3 - (Disposizioni attuative)1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture ricettive, nonché la Commissione consiliare competente, approva le disposizioni attuative della presente legge, di seguito disposizioni attuative, che disciplinano: a) i requisiti tecnici, estetici e igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, nonché i servizi forniti dalle stesse; |
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Articolo 4 - (Codici identificativi)1. Il rilascio dei codici identificativi relativi alle strutture turistico ricettive di cui al Titolo II e agli appartamenti ammobiliati a uso turistic |
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TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE |
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CAPO I - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE |
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Articolo 5 - (Tipologie)1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative, che offrono ospitalità in unità abitative poste in uno o più stabili o parti di stabili. 2. Sono strutture ricettive alberghiere: a) gli alberghi; |
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Articolo 6 - (Alberghi)1. Sono alberghi le strutture ricettive che offrono ospitalità in non meno di sette unità abitative delle tipologie di cui all’articolo 5, comma 3, |
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Articolo 7 - (Residenze turistico-alberghiere)1. Sono residenze turistico-alberghiere (RTA) le strutture ricettive che offrono ospitalità in non meno di sette unità abitative di cui all’articol |
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Articolo 8 - (Locande)1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che offrono ospitalità in non più di sei e non meno di tre unità abitative delle tipologie di cui |
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Articolo 9 - (Alberghi diffusi)1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici o in ambiti territoriali a essi equivalenti individuati dal vig |
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Articolo 10 - (Condhotel)1. Sono condhotel le strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello |
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Articolo 11 - (Dipendenze)1. Le strutture ricettive alberghiere di cui al presente Capo, con esclusione degli alberghi diffusi, possono svolgere la propria attività oltreché n |
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Articolo 12 - (Promiscuità per le strutture ricettive alberghiere)1. Nelle strutture ricettive alberghiere è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico di cui all’articolo 14, attrezzabili |
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CAPO II - STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA |
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Articolo 13 - (Tipologie)1. Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria aventi le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative che offrono ospitalità in piazzole inserite in aree idonee, delimitate e attrezzate |
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Articolo 14 - (Villaggi turistici)1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità ab |
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Articolo 15 - (Campeggi)1. Sono campeggi le strutture ricettive che offrono ospitalità in piazzole per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan, eventua |
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Articolo 16 - (Disposizioni di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi)1. Le unità abitative insediabili, da parte del gestore, nelle piazzole di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive all’aria aperta di cui agli articoli 14 e 15, possono consistere in: a) manufatti realizzati in muratura tradizio |
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Articolo 17 - (Aree di sosta)1. Sono aree di sosta le aree attrezzate e riservate alla sosta dei turisti in caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dal decreto legislativo 30 april |
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Articolo 18 - (Marina resort)1. Sono marina resort le strutture ricettive che offrono ospitalità a turisti in transito all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in |
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CAPO III - STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE |
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Articolo 19 - (Tipologie)1. Sono strutture ricettive extralberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria aventi le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative. 2. Le str |
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Articolo 20 - (Ostelli)1. Sono ostelli le strutture ricettive che offrono ospitalità in locali condivisi per il pernottamento e in via residuale in camere a uno o due letti |
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Articolo 21 - (Rifugi alpini ed escursionistici)1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive che offrono ospitalità in zone favorevoli a escursioni, poste a un’altitudine superiore a 1.000 metri s |
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Articolo 22 - (Affittacamere)1. Sono affittacamere le strutture ricettive che offrono ospitalità in non più di sei unità abitative delle tipologie di cui all’articolo 5, comma 3, let |
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Articolo 23 - (Bed & breakfast)1. Sono bed & breakfast le strutture ricettive che offrono ospitalità e il servizio di prima colazione in non più di quattro unità abitative delle tipologie di cui all’a |
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Articolo 24 - (Case e appartamenti per vacanze)1. Sono case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive che offrono ospitalità in unità immobiliari di civile abitazione, composte ciascuna da |
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Articolo 25 - (Case per ferie)1. Sono case per ferie le strutture ricettive che offrono ospitalità in locali condivisi per il pernottamento e in via residuale in camere a uno o due lett |
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Articolo 27 - (Deroghe ai requisiti igienico sanitari)1. Per gli edifici esistenti di interesse storico, culturale e architettonico i comuni possono prevedere deroghe ai requisiti igienico sanitari previst |
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Articolo 28 - (Promiscuità per le strutture ricettive extralberghiere)1. Nelle strutture ricettive extralberghiere, con esclusione degli agriturismo e delle case per ferie, è consentita la realizzazione di piazzole di ti |
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TITOLO III - APPARTAMENTI AMMOBILIATI A USO TURISTICO |
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Articolo 29 - (Appartamenti ammobiliati a uso turistico)1. Sono appartamenti ammobiliati a uso turistico (AAUT) le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a con |
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TITOLO IV - STRUTTURE BALNEARI |
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Articolo 30 - (Tipologie)1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate: |
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Articolo 31 - (Stabilimenti balneari)1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività |
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Articolo 32 - (Spiagge libere attrezzate)1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire |
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Articolo 33 - (Spiagge libere)1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la balneazione e disp |
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Articolo 34 - (Spiagge asservite a strutture ricettive)1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all’utilizzo esclusivo degli alloggi |
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Articolo 35 - (Disposizioni comuni alle strutture balneari)1. Alle strutture balneari di cui al presente Capo si applicano le direttive contenute nel piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, appro |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Articolo 36 - (Complessi turistico ricettivi)1. Le strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta, le case e appartamenti per vacanze, gli affittacamere, i bed & breakfast, nonché gli sta |
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Articolo 37 - (Denominazione)1. La classificazione di cui all’articolo 44 non è rilasciata in presenza di: |
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Articolo 38 - (Denominazione di ospitalità diffusa)1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e |
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Articolo 39 - (Denominazioni aggiuntive)1. Le disposizioni attuative possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari segmenti dell’of |
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Articolo 40 - (Elenco regionale delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati a uso turistico)1. La Regione, nell’ambito del proprio sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 18 |
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Articolo 41 - (Strutture ubicate nel territorio di più comuni)1. Ai fini della presente legge le strutture ricettive, le strutture balneari e gli appartamenti ammobiliati a uso turistico che insistono sul territor |
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Articolo 42 - (Conversione di tipologie a seguito di erogazione di contributo)1. La Giunta regionale, su richiesta dei titolari delle strutture ricettive gravate da vincoli di destinazione d’uso a seguito di erogazioni di contributi regionali, con |
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Articolo 43 - (Periodi di apertura e di sospensione volontaria dell’attività)1. Le strutture ricettive localizzate in comuni costieri sono considerate ad apertura: a) annuale, quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi; |
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TITOLO VI - PROCEDURE |
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CAPO I - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE |
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Articolo 44 - (Classificazione delle strutture ricettive)1. Le strutture ricettive di cui al Titolo II, Capi I e II sono classificate dalla Regione attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente |
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Articolo 45 - (Attribuzione della classificazione e sua validità)1. L’attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per la presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) delle strutture ricettive indicate nell’articolo 49. 2. Le disposizioni attuative disciplinano le procedure per l’attribuzione de |
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Articolo 46 - (Classificazione provvisoria)1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al Titolo II o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensio |
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Articolo 47 - (Declassificazione e decadenza della classificazione)1. La Regione, qualora riscontri carenze dei requisiti, delle dotazioni o delle caratteristiche di qualità di cui all’articolo 48, comma 1, obbligatorie per il livello di classificazione attribuito sulla base di quanto previsto dalle disposizioni attuative, prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della st |
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Articolo 48 - (Qualità delle strutture ricettive)1. La Giunta regionale approva l’elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive, quale strumento operativo di valutazione del livello del decoro e della qualità de |
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CAPO II - PROCEDURE AMMINISTRATIVE |
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Articolo 49 - (Esercizio dell’attività)1. Per l’avvio dell’esercizio dell’attività delle strutture ricettive e balneari di cui alla presente legge si applica l’istituto della SCIA ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrat |
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Articolo 50 - (Comunicazione di locazione degli appartamenti ammobiliati a uso turistico)1. Gli appartamenti ammobiliati a uso turistico non sono soggetti a classificazione; sono oggetto di comunicazione da parte del locatore alla Regione, |
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Articolo 51 - (Sospensione temporanea e cessazione dell’attività)1. Il comune adotta un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività qualora la Regione comunichi: a) la ripetuta violazione degli articoli 57 e 63. La sospensione di cui alla presente lettera potrà avere una durata minima di quindici giorni e proseguire finché non sia trasmessa al comune la prova dell’adeguamento dell’attività alle prescrizioni poste; |
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Articolo 52 - (Prezzi delle strutture ricettive)1. I prezzi delle strutture ricettive sono liberamente determinati e sono comprensivi, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni attuative |
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Articolo 53 - (Raccolta dei dati statistici)1. La Regione, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio turistico regionale, nonché per l’assolvimento degli obblighi ISTAT, ai sensi di qu |
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TITOLO VII - DIVIETI E OBBLIGHI |
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CAPO I - DIVIETI |
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Articolo 54 - (Divieti relativi all’ospitalità e all’offerta di ospitalità)1. È vietato ospitare o offrire ospitalità in qualunque forma e con qualsiasi mezzo: a) in strutture diverse da quelle di cui all’articolo 1, |
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Articolo 55 - (Divieti relativi alle strutture ricettive all’aria aperta)1. Nelle strutture ricettive all’aria aperta di cui agli articoli 14, 15 e 17, è vietato: a) il mutamento della destinazione d’uso dei manufatti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a); |
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Articolo 56 - (Divieti relativi alla capacità ricettiva)1. È vietato ospitare turisti in numero eccedente la capacità ricettiva assegnata con la classificazione. |
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Articolo 57 - (Divieti relativi alle comunicazioni)1. È vietato indicare nei segni distintivi, nelle insegne, nelle piattaforme informatiche, nei siti web e in qualsiasi altro mezzo pubblicitario e di |
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CAPO II - OBBLIGHI |
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Articolo 58 - (Obblighi relativi ai codici identificativi)1. I codici identificativi di cui all’articolo 4 sono pubblicati a cura dei titolari delle strutture ricettive, nonché dai locatori degli appartamen |
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Articolo 59 - (Obblighi relativi al segno distintivo)1. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a esporre all’ingresso il segno distintivo che riporta la tipologia e il livello di classificazio |
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Articolo 60 - (Obblighi relativi alla stipula della polizza assicurativa)1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivant |
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Articolo 61 - (Obblighi relativi alla comunicazione dei dati statistici)1. I titolari delle strutture ricettive e i locatori degli appartamenti ammobiliati a uso turistico, in attuazione dell’articolo 53, sono tenuti a in |
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Articolo 62 - (Obblighi relativi alle comunicazioni di variazioni, alle cessazioni di attività e ai periodi di attività)1. I titolari delle strutture ricettive hanno l’obbligo di comunicare alla Regione e allo SUAP del comune competente: |
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Articolo 63 - (Obblighi relativi all’accesso alla struttura e produzione di documentazione)1. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a consentire ai soggetti incaricati ai fini della classificazione e vigilanza l’accesso alla stru |
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TITOLO VIII - VIGILANZA E SANZIONI |
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Articolo 64 - (Vigilanza)1. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è disciplinata dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della |
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Articolo 65 - (Sanzioni in materia di abusivismo)1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 15.000,00 euro chi: |
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Articolo 66 - (Sanzioni comuni alle strutture ricettive)1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 3.000,00 euro il titolare di una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge che: |
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Articolo 67 - (Sanzioni comuni alle strutture ricettive all’aria aperta)1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 euro a 6.000,00 euro il titolare di una struttura ricettiva all� |
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Articolo 68 - (Sanzioni relative alle strutture ricettive extralberghiere)1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.500,00 euro: |
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Articolo 69 - (Sanzioni relative alle comunicazioni dei dati statistici)1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 euro a 90,00 euro il titolare di una struttura ricettiva e il loca |
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Articolo 70 - (Sanzioni relative al codice identificativo)1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro il titolare di una struttura ricettiva e il |
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Articolo 71 - (Sanzioni relative alle strutture balneari)1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 15.000,00 euro chi offre ospitalità in stabilimenti bal |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI SPECIALI |
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Articolo 72 - (Disposizioni speciali per case per ferie, ostelli e rifugi alpini ed escursionistici)1. Le case per ferie e gli ostelli autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione attribuita ai sensi de |
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Articolo 73 - (Disposizioni speciali per le strutture ricettive all’aria aperta)1. Le strutture ricettive all’aria aperta classificate come parco per vacanza, ai sensi della previgente normativa ed esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, possono mantenere tale classificazione. In tali strutture è consentita l’occupazione stanziale delle piazzole nel limite massimo del 90 per cento delle stesse, con le caratteristiche stabilite dalle disposizioni attuative. Le piazzole non occupate in modo stanzia |
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CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Articolo 74 - (Disposizioni transitorie comuni)1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale, nonché la Commissione consiliare competente, approva, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative di cui all’articolo 3. |
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CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI |
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Articolo 75 - (Disposizioni abrogative)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la l.r. 32/2014; b) gli articoli 39 e 40 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)); |
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Articolo 76 - (Disposizione finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l’esercizio 2024: - riduzione dell’autorizzazione di spesa di eu |
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