L.R. Lazio 22/06/1999, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR5320

L.R. Lazio 22/06/1999, n. 9

Legge sulla montagna.
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CAPO I - COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE
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Art. 1. - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni, di seguito denomin

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Art. 2. - (Costituzione e revisione delle comunità montane)

N9

1. Ai fini della costituzione delle comunità montane, il Consiglio regionale, con propria deliberazione adottata sulla base del modello di coerenza del territorio montano di cui all'articolo 5, individua le zone omogenee, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali, previamente concordate in sede di conferenza della montagna di cui all'articolo 10, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione del territorio dei comuni:

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Art. 3. - (Costituzione delle comunità montane)

1. Le comunità montane sono costituite tra i comuni il cui territorio ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'allegato A.

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Art. 4. - (Fasce altimetriche e di marginalità socio-economica)

1. Sono individuate, ai sensi dell'articolo 28 della l. 142/1990, tre fasce altimetriche e di marginalità socio-economica:

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Art. 5. - (Modello di coerenza del territorio montano)

1. Il Sistema statistico regionale (SI.STA.R.) Lazio, anche con la partecipazione di enti scientifici aventi particolari competenze in materia, determina un modello di coerenza del territorio montano attraverso elaborazioni statistiche, sul

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Art. 6. - (Variazione delle zone omogenee, modificazioni delle comunità montane e delle fasce altimetriche)

N15

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Art. 7. - (Rapporti con i comuni esclusi dalla comunità montana)

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni tra la comunità montana ed i comuni montani e parzialmente montani esclusi dalla comunità montana ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di:

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CAPO II - RUOLO DELLE COMUNITÀ MONTANE
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Art. 8. - (Finalità, funzioni e compiti della comunità montana)

1. La comunità montana promuove ai sensi dell'articolo 28 della l. 142/1990 lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e persegue l'armonico equilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di cui all'articolo 30, al fine di:

a) garantire, d'intesa con gli altri enti operanti sul  territorio, adeguati servizi capaci di incidere sulla  qualità della vita;

b) promuovere lo sviluppo di attività economico-prod

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Art. 9. - (Funzioni e compiti delegati)

1. Sono delegate alle comunità montane le funzioni amministrative in materia di:

a) opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento nonché interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall'erosione e dal dilavamento provocato dalla acque di scorrimento;

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CAPO III - STRUMENTI DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE. RUOLO DEL CLUB ALPINO ITALIANO
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Art. 10. - (Conferenza della montagna)

1. É istituita la conferenza della montagna, di seguito denominata conferenza, quale strumento di cooperazione e di concertazione, anche ai fini della individuazione o ridelimitazione delle zone omogenee ai sensi dell'articolo 2, nonché della promozione e del coordinamento delle iniziative delle comunità montane. N20

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Art. 11. - (Consulta della montagna)

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Art. 12. - (Club alpino italiano)

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CAPO IV - ORDINAMENTO E SERVIZI
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Art. 13. - (Statuto)

1. La comunità montana delibera il proprio statuto, tenendo conto degli statuti dei comuni che ne fanno parte, secondo le modalità di cui al presente articolo. N24

2.

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Art. 14. - (Regolamenti)

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Art. 15. - (Organi della comunità montana)

N30

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Art. 16. - (Organo rappresentativo)

N31

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Art. 17. - (Durata in carica, rinnovo e insediamento del consiglio)

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Art. 18. - (Ineleggibilità, incompatibilità, cessazione e sostituzione dei consiglieri)

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Art. 19. - (Competenze del consiglio)

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22465 10875490
Art. 20. - (Organo esecutivo)

N7

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Art. 21. - (Decadenza, mozione di sfiducia, revoca e sostituzione dei componenti della giunta)

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22465 10875492
Art. 22. - (Rimozione e sospensione dei componenti della giunta)

N36

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22465 10875493
Art. 23. - (Competenze della giunta)

N37

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22465 10875494
Art. 24. - (Il presidente)

N38

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22465 10875495
Art. 25. - (Revisore dei conti)

N39

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22465 10875496
Art. 26. - (Organizzazione degli uffici e del personale)

N40

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22465 10875497
Art. 27. - (Il segretario della comunità montana)

N41

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Art. 28. - (Disposizioni in materia di responsabilità)

N42

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Art. 29. - (Forme di gestione - Aziende speciali - Istituzioni)

N43

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CAPO V - PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO - PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI PROGETTI SPECIALI INTEGRATI
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Art. 30. - (Piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

1. La comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29 della l. 142/1990, secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Il piano può essere modificato ed aggiornato nel corso della sua validità.

3. L'organo

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Art. 31. - (Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico prevede le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 29, comma 4, della l. 142/1990 e, tra l'altro, le opere e gli interventi concernenti:

a) il riassetto idrogeologico, la sistemazione  idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche nonché  la bonifica montana, qualora le relative funzioni siano 

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Art. 32. - (Carta di destinazione d'uso del territorio)

1. Al fine di realizzare un quadro conoscitivo complessivo del territorio montano e delle implicazioni derivanti dalle opere e dagli interventi previsti nei vari settori di attività, la comunità montana adotta una carta di destinazione d'uso del proprio territorio

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Art. 33. - (Programmi annuali operativi di esecuzione)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è realizzato mediante programmi annuali operativi, articolati in progetti che possono riguardare anche lo sviluppo e l'utilizzo plurimo ed integrato delle terre di proprietà pubblica.

2. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della comunità montana e contiene, con riferimento a ciascun progetto:

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Art. 34. - (Progetti speciali integrati)

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti speciali integrati presentati dalla comunità montana, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e della carta di utilizzazione del territorio, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.

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CAPO VI - RAPPORTI ISTITUZIONALI - CONTROLLI
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22465 10875507
Art. 35. - (Rapporti con altri enti)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, o si debban

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Art. 36. - (Gestione da parte della comunità montana di funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, da esercitare in forma associata)

1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'allegato A della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e delegate e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di comunità montana, con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) gestione dei rifiuti urbani, sempre che, con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, l'ambito territoriale della comunità montana coincida con un ambito o sottoambito territoriale ottimale individuati ai sensi degli articoli 7 e 11 de

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22465 10875509
Art. 37. - (Unione dei comuni)

N46

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22465 10875510
Art. 38. - (Controlli sugli organi e sugli atti della comunità montana)

N47

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22465 10875511
CAPO VII -  PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO  E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE
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22465 10875512
Art. 39. - (Gestione del patrimonio agroforestale)

1. Le comunità montane promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agroforestale pubblico e privato e di proprietà demaniale anche in applicazione di disposizioni dell'Unione europea, agendo attraverso:

a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e  privati;

b) accordi di programma con enti pubblici;

c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva

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22465 10875513
Art. 40. - (Piccole opere di manutenzione ambientale)

1. Le comunità montane nell'ambito delle previsioni contenute nel piano pluriennale di cui all'articolo 30, anche in applicazione dell'articolo 7 della l.

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22465 10875514
Art. 41. - (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)

1. Allo scopo di favorire il riequilibro insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento per la sede della propria attività produttiva, per acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a dimora abit

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Art. 42. - (Usi civici)

1. Nel caso di terreni gravati da usi civici ricadenti all'interno di una comunità montana, l'ambito territoriale di cui all'

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Art. 43. - (Agevolazioni per l'esercizio della pesca non professionale)

N50

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Art. 44. - (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le comunità montane possono concedere contributi a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta del terreno.

2. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la f

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Art. 45. - (Vincolo di destinazione agricola)

1. I piani regolatori dei comuni montani non possono destinare ad usi non agricoli i suoli utilizzati per l'esercizio delle attivit�

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Art. 46. - (Turismo rurale in ambiente montano)

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale e la tutela dello stesso, nonch�

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22465 10875520
Art. 47. - (Prodotti tipici, artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)

1. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i prodotti alimentari e non alimentari t

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22465 10875521
Art. 48. - (Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)

1. Ai fini delle concessioni delle agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali di cui all'

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22465 10875522
Art. 49. -  (Fiere e mercati)

1. Le comunità montane esercitano, in conformità con quanto previsto dall'

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Art. 50. - (Trasporti)

1. I comuni montani possono delegare alle comunità montane le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della

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22465 10875524
Art. 51. - (Valorizzazione della cultura della montagna laziale)

1. La Regione, sentite le comunità montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizz

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22465 10875525
Art. 52. - (Servizio scolastico)

1. I comuni e le comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e l

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22465 10875526
Art. 53. - (Decentramento attività e servizi)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive per il decentrame

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22465 10875527
Art. 53-bis - (Aiuti alle imprese)

N51

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CAPO VIII - SISTEMA INFORMATIVO
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22465 10875529
Art. 54. - (Trasmissione dati)

1. I comuni interessati trasmettono alla competente struttura regionale i dati relativi alla superficie dei territori classificati m

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22465 10875530
Art. 55. - (Informatica e telematica)

1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la Regione, in applicazione dell'

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22465 10875531
Art. 56. - (Coordinamento delle informazioni)

1. I compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite dalla presente legge alle comunità montane sono esercitate in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativi statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le amministrazioni per consentire, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio regionale.

2. Le comunità montane nello svolgimento delle attività di propria competenza e nella conseguente verifica dei risultati utilizzano sistemi informativi statistici che operano in collegamento con uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul siste

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22465 10875532
CAPO IX - FINANZA E CONTABILITÀ
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22465 10875533
Art. 57. - (Autonomia finanziaria)

1. Le comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle comunità montane.

2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alle comunità mo

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22465 10875534
Art. 58. - (Fondo regionale per la montagna e criteri di riparto)

1. Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani costituiscono nel loro insieme il fondo regionale per la montagna, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono rappresentate da:

a) assegnazioni annuali derivanti dal fondo nazionale per la montagna di cui alla l. 97/1994;

b) assegnazioni provenienti da altre leggi nazionali a destinazione vincolata;

c) fondi comun

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22465 10875535
Art. 59. - (Ordinamento finanziario e contabile)

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22465 10875536
Art. 60. - (Amministrazione del patrimonio - Attività contrattuale)

N53

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22465 10875537
CAPO X - NORME FINALI E TRANSITORIE
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22465 10875538
Art. 61. - (Poteri della Regione e conferimento di risorse)

1. Spettano alla Regione i poteri di indirizzo e coordinamento, direttiva e sostituzione in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compit

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22465 10875539
Art. 62. - (Soppressione delle comunità montane di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 - Inizio dell'attività delle nuove comunità montane)

N57

1. Entro il 31 maggio 2000 il Presidente della Giunta regionale convoca, contestualmente, gli organi rappresentativi delle comunità montane costituite dalla presente legge per l'insediamento, la convalida dei propri componenti e l'elezione dell'organo esecutivo e del Presidente, ai sensi dell'articolo 20, comma 2. La seduta di insediamento di ciascun organo rappresentativo è presieduta dal consigliere più anziano d'età, ed è valida purché sia presente almeno la maggioranza assoluta.

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22465 10875540
Art. 62-bis - (Prima revisione delle comunità montane)

N4

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
22465 10875541
Art. 63. - (Gestione commissariale)

N5

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
22465 10875542
Art. 64. -  (Successione nei rapporti giuridici)

N58

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
22465 10875543
Art. 65. - (Validità dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico vigenti)

1. Nel caso in cui l'assetto delle comunità montane preesistenti sia stato modificato per effetto del riordino territoriale operato

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
22465 10875544
Art. 66. - (Finanziamento dei programmi annuali in assenza di piano pluriennale)

1. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti vigente il piano pluriennale di sviluppo socio-ec

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22465 10875545
Art. 67. - (Statuti)

1. Le comunità montane istituite dalla presente legge deliberano gli statuti entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei r

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22465 10875546
Art. 68. - (Norma transitoria sulla delimitazione delle zone omogenee, sulle modificazioni delle comunità montane e delle fasce altimetriche)

N60

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22465 10875547
Art. 69. - (Clausola sospensiva dell'efficacia)

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale dell

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Art. 70. - (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1973,

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22465 10875549
ALLEGATO A - ZONE MONTANE

N2

Art. 1. - (Provincia di Viterbo)

1. In provincia di Viterbo sono istituite la:

a) Zona I: comprendente i comuni di Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano;

b) Zona II: comprendente i comuni di Canepina, Capranica, Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello e Vitorchiano.

 

Art. 2. - (Provincia di Roma)

1. In provincia di Roma sono istituite la:

a) Zona III: comprendente i comuni di Allumiere e Tolfa;

b) Zona IX: comprendente i comuni di Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, M

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22465 10875550
ALLEGATO B -  CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI MONTANI PER CLASSI  ALTIMETRICHE ISTAT, INTEGRATA NELLA CLASSE 1 DAI COMUNI CON IL CENTRO ABITATO O CON PIÙ DI UN TERZO DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE AD UNA ALTITUDINE SUPERIORE AI 600 METRI SUL LIVELLO DEL MARE

N2

Art. 1. - (Provincia di Viterbo)

1. I comuni montani della zona I sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 2: Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano.

2. I comuni montani della zona II sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 2: Canepina, Capranica, Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello e Vitorchiano;

 

Art. 2. - (Provincia di Roma)

1. I comuni montani della zona III sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 2: Allumiere e Tolfa.

2. I comuni montani della zona IX sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Capranica Prenestina, Casape, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Monteflavio, Rocca di Cave, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano;

b) Classe 2: Castel Madama, Marcellina, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, San Gregorio da Sassola, Sant'Angelo Romano.

3. I comuni montani della zona X sono ripartiti nelleclassi altimetriche:

a) Classe 1: Affile, A

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22465 10875551
ALLEGATO C -  ELENCO DEI COMUNI GIÀ CLASSIFICATI PARZIALMENTE MONTANI E DEI NUOVI COMUNI INSERITI NELLE COMUNITÀ MONTANE PARZIALMENTE MONTANI

N2

Art. 1. - (Provincia di Viterbo)

1. Sono comuni parzialmente montani:

a) zona II: Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vitorchiano.

 

Art. 2. - (Provincia di Roma)

1. Sono comuni parzialmente montani:

a) N1

b) zona IX: Montorio Romano, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San Vito Romano;

c) zona X: Agosta,

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22465 10875552
ALLEGATO D -  ELENCO COMUNI MONTANI ESCLUSI DALLE COMUNITÀ MONTANE AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLA L. 142/1990

N2

Art. 1. - (Provincia di Viterbo)

1. Nella provincia di Viterbo:

a) Zona II: Viterbo (p).

 

Art. 2. - (Provincia di Roma)

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