Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.R. 03/01/12000, n. 1; modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 12/01/2001, n. 4 e, successivamente, abrogato dalla L.R. 02/12/2008, n. 20, così recitava:

“Art. 20 - (Organo esecutivo)

1. Le competenze, il numero dei componenti e le modalità di elezione dell'organo esecutivo della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statutarie di cui al comma 1, l'organo rappresentativo della Comunità montana elegge il presidente e gli altri componenti dell'organo esecutivo, con unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità montana nell'ambito dei limiti fissati dalla vigente normativa statale in materia di ordinamento degli enti locali.”

Dalla redazione