Ai sensi dell'art. 62-bis, comma 2, della presente legge, il presente allegato è abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 62-bis. In precedenza l'art. 33, comma 2, della L.R. 03/01/2000, n. 1 aveva disposto che il presente allegato fosse abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 33.

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