Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 03/01/2000, n. 1, così recitava:

“Art. 60 - (Amministrazione del patrimonio - Attività contrattuale)

1. Per l'amministrazione del patrimonio e dell'attività contrattuale delle Comunità montane si applicano le disposizioni vigenti per i comuni ed in particolare l'articolo 56 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni.”

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