N31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 03/01/2000, n. 1; modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 12/01/2001, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 02/12/2008, n. 20, così recitava:

“Art. 16 - (Organo rappresentativo)

1. L'organo rappresentativo della Comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico - amministrativo dell'ente ed esercita le competenze ad esso attribuite dallo statuto della Comunità montana in analogia alle competenze dei consigli comunali.

2. L'organo rappresentativo della Comunità montana ha una durata pari a quella prevista da leggi nazionali per i consigli degli altri enti locali.

3. L'organo rappresentativo della Comunità montana nella prima seduta procede alla convalida dei propri componenti.

4. Il numero dei rappresentanti di ciascun Comune nell'organo rappresentativo è stabilito dallo statuto della Comunità montana. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statutarie, ciascun Comune è rappresentato da tre componenti eletti dai rispettivi consigli comunali con il sistema del voto limitato ad una preferenza garantendo la rappresentanza delle minoranze nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di ordinamento degli enti locali.

5. In caso di revisione o nuova costituzione delle Comunità montane, la prima seduta dell'organo rappresentativo delle Comunità stesse è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dal componente più anziano di età.”

Dalla redazione