Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 03/01/2000, n. 1, così recitava:

“Art. 21 - (Decadenza, mozione di sfiducia, revoca e sostituzione dei componenti della giunta)

1. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del presidente o di oltre la metà degli assessori della Comunità montana comporta la decadenza dell'intero organo. La giunta decaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo organo con le procedure di cui all'articolo 20.

2. Il presidente, il vicepresidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Singoli componenti della giunta possono essere revocati dal consiglio, su proposta del presidente della giunta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Alla sostituzione dei componenti della giunta revocati ovvero dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il consiglio su proposta del presidente della giunta, nella prima seduta successiva, e comunque non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento.”

Dalla redazione