Articolo sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 03/01/2000, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 02/12/2008, n. 20, così recitava:

“Art. 15 – (Organi della Comunità montana)

1. La Comunità montana, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della L. n. 142/1990, ha un organo rappresentativo, un organo esecutivo ed un presidente.”

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