Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 02/12/2008, n. 20, così recitava:

“Art. 19 - (Competenze del consiglio)

1. Il consiglio della Comunità montana è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'ente.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'ente e i regolamenti, con esclusione di quelli di cui all'articolo 25, comma 3;

b) la convalida dei consiglieri;

c) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi e gli altri atti di carattere programmatorio;

d) lo schema - tipo del disciplinare per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali da parte della Comunità montana;

e) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;

f) i conti consuntivi;

g) le convenzioni e le altre forme di cooperazione o associative previste dal capo VIII della legge n. 142/1990;

h) l'individuazione delle forme di gestione dai servizi pubblici di competenza delle Comunità montane in conformità dell'articolo 22 della legge n. 142/1990;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo, nonché la contrazione dei mutui;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;

m) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti già delineati dal consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;

n) altri atti previsti dallo statuto.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi.

4. Il consiglio delibera secondo i criteri di validità delle sedute e le modalità di votazione stabilite dallo statuto.”

Dalla redazione