Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 03/01/2000, n. 1, così recitava:

“Art. 24 – (Il presidente)

1. Il presidente della Comunità montana rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio ove lo statuto non preveda il presidente del consiglio, convoca e presiede la giunta coordinandone l'attività, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, dalla provincia, dalla città metropolitana, dai comuni nonché all'esecuzione degli atti.

2. Spettano al presidente le altre competenze attribuitegli delle leggi e dallo statuto.”

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