N33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 02/12/2008, n. 20, così recitava:

“Art. 18 – (Ineleggibilità, incompatibilità, cessazione e sostituzione dei consiglieri)

1. In materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere della Comunità montana si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale.

2. I singoli componenti del consiglio della Comunità montana cessano dalla carica in seguito a:

a) dimissioni;

b) perdita della qualità di consigliere comunale;

c) decesso;

d) altre cause previste dalla legge o dallo statuto.

3. Alla sostituzione dei consiglieri della Comunità montana cessati dalla carica ai sensi del comma 2 provvede il consiglio comunale interessato, nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione della vacanza.”

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