N37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 03/01/2000, n. 1, così recitava:

“Art. 23 - (Competenze della giunta)

1. La giunta della Comunità montana compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo statuto al presidente della giunta, al segretario o ai dirigenti.

2. La giunta svolge funzione propositiva nei confronti del consiglio, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente al consiglio stesso sulla propria attività.

3. La giunta è competente ad adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

4. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.”

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