Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 03/01/2000, n. 1, così recitava:

“Art. 27 - (Il segretario della Comunità montana)

1. La Comunità montana ha un segretario, al quale competono le funzioni di cui all'articolo 53 della legge n. 142/1990.

2. Per lo svolgimento di funzioni vicarie, lo statuto ed il regolamento possono prevedere un vicesegretario che coadiuva il segretario e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.”

Dalla redazione