N46 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 03/01/2000, n. 1, così recitava:

“Art. 37 - (Unione dei comuni)

1. In previsione della loro fusione i comuni della Comunità montana possono costituirsi in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 26, 28 e 29, comma 8, della legge n. 142/1990, e dalla legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali), anche in deroga ai limiti di popolazione, e senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità montana.

2. La costituzione dell'unione può avvenire su proposta del consiglio della Comunità montana, da assumere a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati: L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli organi dell'unione sono gli organi della Comunità montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli comuni.

4. Nel caso di costituzione di unione di comuni fra due o più comuni facenti parte di una Comunità montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli comuni costituenti l'unione, salvo diversa espressa volontà dei comuni interessati.”

Dalla redazione