N58 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 27, comma 1, della L.R. 03/01/2000, n. 1, così recitava:

“Art. 64 - (Successione nei rapporti giuridici)

1. Entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 63, comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto, adotta gli atti necessari alla definizione della successione delle Comunità montane istituite dalla presente legge nei rapporti giuridici facenti capo alle preesistenti comunità.”

Dalla redazione