N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 12/01/2001, n. 4, così recitava:

“Art. 12 Club alpino italiano.

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Regione riconosce la funzione culturale e sociale svolta dal C.A.I., in conformità con i principi enunciati dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano), e successive modificazioni ed integrazioni ed individua, in questo senso, la delegazione regionale del CAI del Lazio come organo di riferimento.”

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