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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 05/12/2008, n. 16
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- L.R. 30/07/2009, n. 13
- L.R. 23/07/2009, n. 12
- L.R. 04/06/2009, n. 11
- L.R. 30/12/2008, n. 17
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CAPO I - NORME IN MATERIA AMBIENTALE |
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Art. 1 Disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale1. Gli impianti per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini previsti dall’articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, restano valide ed efficaci fino al termine fis |
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Art. 2 Modifiche all’articolo 6, commi 23, 25, 26 e 27 della legge regionale 2/20061. Il comma 23 dell’articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente: “23. Il gestore, in relazione alle attività istruttorie e di controllo di cui al comma 22, versa all’Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto |
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Art. 3 Conferenze di servizi in materia ambientale1. Alle conferenze di servizi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previste nell’ambit |
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Art. 4 Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale1. Per le finalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per: a) proponente: l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico; b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recep |
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Art. 4-bis collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti |
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Art. 5 Autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti1. Nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’ |
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Art. 6 Conferma dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 13/19981. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, su domanda dell’ente beneficiario, i contributi concessi ai sensi dell’articolo 16 (M |
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Art. 7 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 Modifiche alla legge regionale 16/20071. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 |
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Art. 10 Modifiche alla legge regionale 15/20071. Alle lettere a) ed e) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici), la parola “tre” è |
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Art. 11 Modifiche alla legge regionale 43/19901. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 |
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Art. 12 Disposizioni per l’accelerazione del processo di riassetto di ARPA e per il contenimento della spesa1. Al fine di accelerare le operazioni di competenza del Commissario straordinario di cui all’articolo 12, comma 39, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), in deroga alle norme di contabilità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 6/1998, e alle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, si prescinde dalla predisposizione del bilancio pluriennale 2008-2010. Il Commissario straordinario ha facoltà di predisporre per l’esercizio in corso un bilancio preventivo costituito dal conto economico preventivo per l’anno 2008, corredato di un documento contenente le informazioni necessarie a integrare i dati contenuti nel conto economico e a illustrare la situazione aziendale. 2. Il conto economico preventivo per l’anno 2008 è adottato dal Commissario straordinario di |
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Art. 13 Piano regionale di tutela delle acque |
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Art. 14 Canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua |
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Art. 16 Scarichi da impianti di depurazione di acque reflue urbane |
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Art. 16-bis Scarichi in pubblica fognatura1. In attuazione dell’articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati dal gesto |
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Art. 16-quater Titolare dell’autorizzazione |
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Art. 18 Acque reflue dei prosciuttifici del Comune di San Daniele del Friuli1. L’Ambito territoriale ottimale comprendente il territorio della Provincia di Udine è autorizzato a prevedere nel regolamento f |
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Art. 20 Attuazione dell’articolo 112 del decreto legislativo 152/20061. In attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell'articolo 52, comma 2-bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle |
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Art. 22 Modifica all’articolo 18 della legge regionale 13/20021. Al comma 29 dell’articolo 18 della legge |
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Art. 23 Omissis
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Art. 24 Modifiche alla legge regionale 28/20021. Dopo il comma 6-ter dell’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto il seguente: |
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Art. 25 Modifiche alla legge regionale 16/2002 |
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Art. 26 Modifiche alla legge regionale 13/20051. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 13/2005 dopo le parole “possono essere modificate”, sono inserite le seguenti: “anche mediante la fusione di due o più ambiti territoriali ottimali,”. |
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Art. 27 Omissis
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Art. 28 Compatibilità ambientale nell’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado1. In attuazione dell’articolo 6, comma 6, d |
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CAPO II - NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ CINOFILE E DI PRELIEVI FAUNISTICI IN AREE PROTETTE |
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Art. 29 Omissis
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Art. 30 Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 42/19961. Il comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è sostituito dal seguente: “5. L’Organo gestore, |
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CAPO III - NORME IN MATERIA DI EDILIZIA E DI URBANISTICA |
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Art. 31 modifiche alla legge regionale 23/20051. L’articolo 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è sostituito dal seguente: “Art. 1 finalità 1. Al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, privilegiando nel contempo le peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relati |
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Art. 32 Omissis
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Art. 33 Modalità di assegnazione dei contributi ai sensi dell’articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/20001. La concessione al Collegio Don Bosco e all’Istituto Vendramini, siti in Pordenone, all’Istituto salesiano Bearzi, all’Istitu |
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Art. 34 Deroghe alle norme urbanistiche ed edilizie per la manutenzione di elementi storico-culturali del paesaggio1. Non sono soggette a permesso di costruire, autorizzazione edilizia e/o denuncia di inizio attività, né ad autorizzazione paesag |
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Art. 35 Modifica alla legge regionale 12/20081. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo |
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Art. 36 Compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile |
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Art. 37 Modalità di rendicontazione di incentivi da parte delle ATER1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), presentano in relazione alle spese sostenute per le acquisizioni di beni immobili, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione: |
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Art. 38 Modifiche alla legge regionale 6/20031. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nell’attribuzione dei punteggi p |
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Art. 39 Disposizioni transitorie1. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 1 |
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Art. 41 Omissis
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Art. 42 Passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici1. Fatte salve le norme riguardanti la staticità sismica e i vincoli idrogeologici, nonché le destinazioni urbanistiche, il passag |
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Art. 43 Omissis
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Art. 44 Conferma dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 10/19951. Le istanze per la conferma dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995 |
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Art. 45 Interpretazione autentica dell’articolo 56 della legge regionale 4/20021. In via di interpretazione autentica le disposizioni contenute nell’articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, relative all’utilizzo delle ec |
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CAPO IV - NORME IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE |
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Art. 46 Conferma dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 63/19771. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l’avvio de |
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Art. 47 Abrogazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2005 |
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Art. 48 Termini per piani particolareggiati1. In deroga al limite fissato dall’articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modifiche e int |
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Art. 49 Termini espropriazioni1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla |
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Art. 50 Trasferimento in proprietà di alloggi prefabbricati1. Gli alloggi prefabbricati, costruiti a seguito di Ordinanza del Commissario straordinario del Governo nel Friuli Venezia Giulia p |
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CAPO V - NORME DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO |
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Art. 51 Applicazione dell’articolo 39-ter della legge regionale 50/1990 agli interventi di adeguamento antisismico1. Le disposizioni dell’articolo 39-ter della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 |
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Art. 52 Verifica sull’osservanza delle disposizioni sismiche sul territorio delle Province di Trieste e di Gorizia |
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CAPO V - NORME IN MATERIA DI TRASPORTI |
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Art. 53 - Omissis
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Art. 54 Modifiche alla legge regionale n. 23/20071. Dopo il Titolo I e prima dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il Capo I recante «Principi generali». 2. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 23/2007 è aggiunto il seguente Capo: «Capo II - Pianificazione del sistema regionale di trasporto Art. 3-bis -Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica 1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale. 2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica: a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio; b) viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale; c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale; d) tende al conseguimento di una maggiore effi |
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Art. 55 - Art. 57 Omissis
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CAPO VII - NORME IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E NORME IN MATERIA DI TURISMO |
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Art. 58 Modifiche alla legge regionale 2/20021. N14 2. Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legg |
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CAPO VIII - NORMA DI PROROGA E ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 59 Omissis
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Art. 60 Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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