Articolo inserito dall’art. 129, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 06/02/2018, n. 3, così recitava:

“Art. 16-quater Titolare dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione agli scarichi, ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. In caso di scarichi conferiti a un depuratore tramite condotta, l’autorizzazione è sempre intestata al gestore dell’impianto di depurazione, ancorché l’impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell’impianto medesimo.”

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