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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 04/10/2018, n. 0198/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 04/10/2018, n. 0198/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 04/10/2018, n. 0198/Pres.
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Testo del provvedimentoIL PRESIDENTE Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) che prevede la possibilità di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide ottenute dalla lavorazione meccanica delle olive; |
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, n. 16 (NORME URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO, EDILIZIA, URBANISTICA, ATTIVITA’ VENATORIA, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, TRASPORTI, DEMANIO MARITTIMO E TURISMO) |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell’olio a partire dal lavaggio delle olive; b) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di essa omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche e agroambientali, su cui si effettua lo spandimento; |
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Art. 3 - Modalità di spandimento delle acque di vegetazione e sanse umide1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è realizzato assicurando una idonea distribuzione |
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Art. 4 - Criteri generali di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide1. L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed è consentita purché siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo 152/2006; |
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Art. 5 - Divieti di utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide1. L’utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietato: a) sui terreni non adibiti a usi agricoli; b) sui terreni situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acqua destinata al consumo umano ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 152/2006; c) sui terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati; d) sui terreni con colture orticole in atto; |
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Art. 6. - Criteri generali e modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide1. Le modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide sono finalizzate a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell’ambiente e la loro corretta gestione agronomica, rendendole disponibili all’utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte all’utilizzazione. 2. È vietato lo stoccaggio di acque di vegetazione e sanse umide miscelate con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 152/2006. 3. Le acque di vegetazione e le sanse umide sono raccolte in contenitori per lo sto |
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Art. 7 - Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide1. Per il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide è compilato un documento di trasporto che contiene le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi del frantoio da cui ha origine il materiale trasportato con l’indicazione del legale rappresentante; |
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Art. 8 - Comunicazione1. L’utilizzazione agronomica è subordinata alla presentazione della comunicazione da parte del legale rappresentante del frantoio che produce ed intende avviare allo spandimento le acque di vegetazione e le sanse umide e va presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio dello spandimento sul terreno. 2. La prima comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, è redatta nel rispetto dei contenuti e secondo le m |
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Art. 9 - Controlli1. Per i controlli periodici delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide la Regione si avvale dell’Agenzia regionale per la protezi |
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Art. 10 - Sanzioni1. In caso di inosservanza delle norme tecniche del regolamento di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 o delle prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 3, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell’attivit& |
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Art. 12 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale |
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Allegato A - Prima comunicazione per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari (riferito all’articolo 8)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Comunicazione semplificata per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari (riferito all’articolo 8)Parte di provvedimento in formato grafico |
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