Articolo modificato dall'art. 11, comma 92, della L.R. 30/12/2008, n. 17; dall'art. 71, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 53, comma 1, della L.R. 11/10/2012, n. 19, così recitava:

“Art. 36 Compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - 1. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche, sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi e rientrino nei limiti di potenza, per tipologia di fonte, individuati nei paragrafi 11 e 12 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi).

2. Sono parimenti compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, qualora non espressamente vietati dagli stessi, gli impianti di cui al comma 1 anche superiori ai limiti ivi indicati, qualora abbiano ottenuto pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, finalizzati al rilascio della concessione a derivare, che abbiano ottenuto autorizzazioni o concessioni rilasciate dall’Amministrazione regionale.

2-bis. Gli interventi considerati di attività edilizia libera dalla legge dello Stato in materia di fonti energetiche rinnovabili sono realizzabili, previa comunicazione al Comune, in attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

2-ter. L'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 costituisce approvazione di variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio.”

Dalla redazione