Articolo abrogato dall'art. 65, comma 1, della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

Art. 25 Modifiche alla legge regionale 16/2002 - 1. L’articolo 19 della legge regionale 16/2002 è abrogato.

2. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 16/2002 le parole “al 31 dicembre 2003.” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2009.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 16/2002 è abrogato.

4. Dopo l’articolo 28 della legge regionale 16/2002 è inserito il seguente:

“Art. 28-bis derivazioni d’acqua in zona montana

1.L’attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi è autorizzato per la durata massima di cinque anni, per prelievi non superiori a due litri al secondo, quando è al servizio di:

a) rifugi alpini o malghe;

b) edifici isolati, situati in zona montana, non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche.

2.L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dai Comuni, previa presentazione di uno schema dell’impianto, indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di utilizzazione e la portata prelevata.

3. L’attingimento è autorizzato purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) non sia alterato il profilo dell’alveo, non siano intaccati gli argini, non siano pregiudicate le difese del corso d’acqua, sia rispettato il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e sia tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati;

b) non siano alterate le condizioni del corso d’acqua con pericolo per le utenze esistenti.

4. L’autorizzazione di cui al presente articolo è rinnovabile e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

5. I Comuni trasmettono, con frequenza annuale, alle strutture regionali competenti in materia di idraulica su base provinciale i dati sugli attingimenti autorizzati.”.

5. Al comma 6 dell’articolo 39 della legge regionale 16/2002 le parole “dall’1 gennaio 2009” sono sostituite dalle seguenti: “dall’1 gennaio 2010”.

6. Dopo il comma 16-bis dell’articolo 57 della legge regionale 16/2002 è aggiunto il seguente:

“16-ter. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d’acqua di cui all’articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b).”.”

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