Articolo modificato dall’art. 3, comma 32, della L.R. 29/12/2010, n. 22; sostituito dall’art. 186, comma 1, della L.R. 21/12/2012, n. 26. e, successivamente, abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 06/02/2018, n. 3, così recitava:

“Art. 15 Impianti di depurazione esistenti

1. Nelle more dell’entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica a raggiungere il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 152/2006 o al trattamento di tutto il refluo in arrivo all’impianto di depurazione, l’autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia, pur in presenza di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena all’ingresso dell’impianto, a condizione che il soggetto interessato presenti la relativa istanza di autorizzazione corredata di:

a) progetto esecutivo di adeguamento o di modifica dell’impianto completo di piano economico finanziario;

b) cronoprogramma che preveda la fine dei lavori di adeguamento o di modifica dell’impianto entro quattro anni dalla data di autorizzazione allo scarico;

c) dichiarazione di rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, relativamente allo scarico degli scolmatori di piena, se lo stesso scarico avviene in corso d’acqua, o di cui alla Tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, se lo scarico avviene sul suolo; in quest’ultimo caso restano fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nella Tabella 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006.

2. L’autorizzazione, della durata di quattro anni, è rilasciata dalla Provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, sentita l’Autorità d’Ambito territoriale ottimale e in accordo con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e l’Azienda per i servizi sanitari locale.

3. L’autorizzazione può essere rinnovata, per un periodo massimo di quattro anni, previa istanza motivata, da presentarsi un anno prima della scadenza e acquisito l’accordo previsto al comma 2.”

Dalla redazione