N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 11/08/2009, n. 16, così recitava:

“Art. 52 - Verifica sull'osservanza delle disposizioni sismiche sul territorio delle Province di Trieste e di Gorizia

1. I commi 2 e 4 dell’articolo 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale), sono abrogati.

2. Nelle more della costituzione delle Commissioni tecniche provinciali presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste e presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le citate Direzioni provinciali effettuano la verifica sull’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica sul territorio di propria competenza avvalendosi della Commissione tecnica provinciale costituita presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, la cui composizione è, a tal fine, integrata, con la presenza dei direttori provinciali lavori pubblici, rispettivamente, di Trieste e di Gorizia.”

Dalla redazione