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L. R. Friuli Venezia Giulia 18/01/2006, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale

N17

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte:

a) N18

b) dello 0,73 per cento per le nuove imprese artigiane insediate nelle aree del territorio regionale diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale n. 1/2004;

c) a zero per le imprese e gli esercenti arti e professioni operanti nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" del territorio montano, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007); N19

c-bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie co

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Art. 2-bis - Deduzioni dall'imponibile dell'imposta sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale

N26

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale, spetta una deduzione dall'imponibile Irap, nelle misure previste dal comma 2.

2. La deduzione prevista dal comma 1 è pari a:

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Art. 2-ter - Detrazioni IRAP applicabili sul territorio regionale per soggetti che effettuano erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito nei confronti dei trust di cui allalegge 22 giugno 2016, n. 112

N38

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2024, ai soggetti passivi IRAP di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detr

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34153 11222271
Art. 3 - Riforma del sistema dei trasferimenti ordinari a favore dei Comuni

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia adotta un sistema di trasferimenti a favore dei Comuni che favorisce l'autonomia finanziaria degli enti medesimi riconosciuta dall'articolo 119 della Costituzione e che tiene conto delle peculiarità locali in modo da assicurare una distribuzione equa, funzionale e coerente delle risorse regionali

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Art. 4 - Trasferimenti al sistema delle autonomie locali

1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge n. 662/1996;

b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge n. 662/1996;

c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge n. 289/2002;

d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 457/1984;

e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 457/1984;

f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 457/1984.

2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.

3. Per l'anno 2006 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 395.600.000 euro, incrementate di una assegnazione straordinaria di 19.426.123 euro.

4. Le assegnazioni di cui al comma 3, ammontanti complessivamente a 415.026.123 euro, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi da 5 a 8, dai commi da 12 a 16 e dal comma 29.

5. Le assegnazioni sono attribuite alle Province:

a) per 45.761.230 euro, quale trasferimento ordinario, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettere a) e d), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

b) per 1.454.638 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle Province nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettere b) ed e), della legge regionale n. 1/2005;

c) per 686.558 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego e da ripartire, per l'anno 2006, in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle stesse Province, per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 2, commi 15, 16 e 17, della legge regionale n. 1/2005.

6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:

a) per 314.045.813 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:

1) per 204.129.779 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della Regione;

2) per 109.916.034 euro a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento, rapportati alla popolazione residente, alla montanità e alla classe demografica di appartenenza, con particolare riguardo ai Comuni di ridotte dimensioni demografiche, strutturati sulla base di un indicatore unitario di disagio desunto dalle seguenti variabili:

2.1) variazione della popolazione nel quinquennio;

2.2) variazione della popolazione nel ventennio;

2.3) indice di vecchiaia;

2.4) densità;

2.5) tasso di attività;

2.6) unità locali per abitante;

2.7) pressione finanziaria;

b) per 400.000 euro a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare su presentazione di domanda indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per gli anni 2004 e 2005, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, e l'importo di fine esercizio per i medesimi anni 2004 e 2005; il riparto è disposto in misura pari agli oneri pagati nel 2005 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di pereq

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34153 11222273
Art. 5 - Omissis

 

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34153 11222274
Art. 6 - (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)

1-21. Omissis

22. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), le spese relative ai rilievi, agli accertamenti e ai sopralluoghi necessari per effettuare l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e i controlli previsti dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, sono a carico del gestore.

23. Il gestore, in relazione alle attività istruttorie di cui al comma 22, versa all’Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale. N7

23-bis. Il gestore, in relazione alle attività di controllo di cui al comma 22, versa ad ARPA le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale. Le relative entrate sono destinate, da ARPA, alle attività di controllo sul rispetto delle condizioni imposte dalle autorizzazioni integrate ambientali. N8

24. Nel caso in cui l’autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata prima dell’emanazion

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Art. 7 - (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)

1-89. Omissis

90. N16

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34153 11222276
Art. 8 - (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive)

1. - 144. Omissis

145. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), come sostituito dall'

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Art. 9 - (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. N11

2. N12

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34153 11222278
Art. 10 - Art. 11 - Omissis

 

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34153 11222279
Art. 12 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1

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Tabella - Omissis

 

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