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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 23/06/2005, n. 13
L.R. Friuli Venezia Giulia 23/06/2005, n. 13
- L.R. 14/11/2014, n. 24
- L.R. 09/08/2013, n. 10
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- L.R. 11/08/2011, n. 11
- L.R. 29/12/2010, n. 22
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 23/07/2009, n. 12
- L.R. 04/06/2009, n. 11
- L.R. 05/12/2008, n. 16
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CAPO I - Finalità |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e successive modifiche, tutela l'uso delle acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, quali ri |
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CAPO II - Ambiti territoriali ottimali |
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Art. 2 - (Ambiti territoriali ottimali)1. In applicazione dei criteri indicati dall'articolo 8 della legge 36/1994, il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è suddiviso in quattro ambiti territoriali ottimali: |
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Art. 3 - (Ambito territoriale ottimale regionale) |
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Art. 4 - (Ambito territoriale ottimale interregionale)1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale ottimale |
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Art. 5 - (Zone territoriali omogenee)1. Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza alle specificità territoriali con particolare riguardo alle peculiarità idrogeologiche, nonché per assicurare una maggiore funzionalità all'azione dell'Autorità d'ambito, i Comuni, all'interno della |
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Art. 6 - (Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali)1. Il trasferimento di risorse idriche che intercorre tra ambiti territoriali ottimali è disciplinato dalla Giunta regionale, fatte salve le competenze delle Autorità di bacino in tema di programmazione dell'uso della risorsa. A tal fine |
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CAPO III - Cooperazione internazionale |
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Art. 7 - (Cooperazione internazionale)1. La Regione nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto della |
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CAPO IV - Autorità d'ambito |
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Art. 8 - (Forme e modi della cooperazione)1. I Comuni e le Province ricadenti in ciascun Ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante |
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Art. 9 - (Costituzione dell'Autorità d'ambito)1. Fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 4, al fine di garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'Autorità d'ambito e di individuare la forma di cooperazione, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede una conferenza d'Ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito. 2. La rappresentanza in seno alla conferenza d'Ambito spetta ai sindaci, oppure agli assessori delegati, dei Comuni ricadenti nell'Ambito |
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Art. 10 - (Costituzione obbligatoria dell'Autorità d'ambito)1. Decorso inutilmente l'ultimo termine di cui all'articolo 9, comma 7, la Giunta |
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Art. 11 - (Ordinamento dell'Autorità d'ambito)1. L'ordinamento e il funzionamento dell'Autorità d'ambito sono stabiliti dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero dallo statuto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), nonché dalle disposizioni del presente articolo, e comunque nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione fra enti locali di cui al decreto legislativo 267/2000. 2. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera a), nella convenzione è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento. 3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), gli organi dell'Autorità sono: a) l'Assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi; b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale dell'Autorità d'ambito, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti; |
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Art. 11-bis |
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Art. 12 - (Funzioni dell'Autorità d'ambito)1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attività di gestione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale. 2. Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell'Autorità d'ambito attengono in particolare: a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d'Ambito; b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti; c) alla definizione dei contenuti e all'approvazione dei contratti di servizio per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare; d) all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all'instaurazione dei relativi rapporti; e) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti; f) all'adozio |
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Art. 13 - (Spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito)1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi dell'articolo 9, co |
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CAPO V - Funzioni regionali |
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Art. 14 - (Funzioni regionali)1. La Regione esercita funzioni di tutela e di risanamento delle risorse idriche, nonché di programmazione e indirizzo sulla gestione e sull'utilizzo delle medesime; esercita, inoltre, funzioni di coordinamento e controllo sull'attività dell'Autorità d'ambito in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. La Regione esercita, altresì, funzioni di indirizzo, verifica e controllo del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), e promuove attività di educazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla base delle |
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CAPO VI - Organizzazione del servizio idrico integrato |
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Art. 15 - (Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato)1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana i criteri e gli indirizzi per effettua |
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Art. 16 - (Prima attivazione del servizio idrico integrato)1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Autorità d'ambito: a) individua le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 36/1994 |
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Art. 17 - (Salvaguardia delle gestioni esistenti)1. Al fine di garantire la salvaguardia dei soggetti gestori, la salvaguardia è concessa, sulla base dei criteri fissati nel presen |
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CAPO VII - Qualità dei servizi e forme di garanzia per i consumatori |
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Art. 18 - (Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici) |
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Art. 19 - (Compiti) |
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Art. 20 - (Carta del servizio pubblico)1. Ciascuna Autorità d'ambito elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21, gli schemi di riferimento delle Carte del servizio pubblico relative ai servizi idrici, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le Carte del servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nella |
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Art. 21 - (Comitati consultivi degli utenti)1. Le Autorità d'ambito costituiscono un Comitato consultivo degli utenti unico per ogni Ambito territoriale ottimale, ai fini del controllo della qualità dei servizi idrici e della predisposizione di progetti e attività di educazione, informazione e responsabilizzazione degli utenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1. 2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuati i criteri in ordine alle m |
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CAPO VIII - Modalità di gestione del servizio |
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Art. 23 - (Forme di gestione del servizio idrico integrato)1. Le Autorità d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nella forma prevista dall'articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 267/2000. 2. L'affidamento della gestione nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, lettere a) |
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Art. 24 - (Rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori)1. I rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun Ambito sono regolati da un contratto di servizio e relativo disciplinare. 2. Detto contratto di servizio è stipulato sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare, che dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le Autorità d'ambito predispongono i contratti di servizio e i relativi disciplinari sulla base dell |
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Art. 25 - (Tariffa del servizio idrico integrato)1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito tenendo conto dei criteri e metodi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 36/1994 e sulla base del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1o agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996. Essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate all'articolo 13, comma 2, della leg |
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Art. 26 - (Fondo regionale per il servizio idrico integrato)1. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 25, comma 5, è costituito il Fondo regionale per il servizio idrico integrato. Tale Fondo di comp |
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Art. 27 - (Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato)1. Per contribuire allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, e in particolar modo in riferimento al sett |
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CAPO IX - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie |
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Art. 28 - (Personale)1. La Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 36/19 |
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Art. 29 - (Opere e impianti di competenza regionale)1. Le opere e gli impianti di competenza regionale destinati all'esercizio di uno o più servizi indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 36/1994, sono trasferiti, unitamente alle pertinenze relative, anche in deroga |
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Art. 30 - (Disposizioni finali e transitorie)1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, i Comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione del servizio disciplinato dalla presente legge. L'Autorità d'ambito stabilisce con delibera il trasferimento dell'esercizio di dette attività dai Comuni all'Autorità medesima. |
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Art. 31 - (Abrogazione di norme)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 16 novembre 1965, n. 27 (Norme per agevolare la costruzione, l'ampliamento e il completamento di acquedotti e fognature); b) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie); c) legge regionale 8 marzo 1977, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 6 e rifinanziamento dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente "Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie"); |
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Art. 32 - (Norme finanziarie)1. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333, denominata "Organizzazione del servizio idrico integrato" che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.2 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 2275 (2.1.238.3.10.16) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione "Contributo straordinario alle Autorità d'ambito per le spese di funzionamento, al fine di garantire l'avvio dell'attività" e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2005. 2. Per le finalità previste dall'articolo 18 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base |
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Art. 33 - (Rinvio)1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni della l |
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