Articolo inserito dall’art. 68, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 15/07/2016, n. 12, così recitava:

“Art. 4-bis collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti

1. Il progetto di riassetto ambientale dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva può prevedere la collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti già esistenti, anche in aree limitrofe e realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), fatte salve le disposizioni previste dalle leggi in materia di tutela ambientale e paesaggistica.”

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