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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 15/06/1959, n. 393
D. P.R. 15/06/1959, n. 393
- L. 19/02/1992, n. 142
- L. 08/11/1991, n. 376
- L. 15/12/1990, n. 399
- L. 02/08/1990, n. 229
- L. 24/03/1989, n. 122
- L. 24/03/1988, n. 112
- L. 18/03/1988, n. 111
- L. 14/02/1987, n. 37
- D.L. 06/02/1987, n. 16 (L. 30/03/1987, n. 132)
- L. 16/10/1984, n. 719
- L. 10/02/1982, n. 38
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 24/03/1980, n. 85
- L. 08/08/1977, n. 631
- L. 05/05/1976, n. 313
- D.L. 11 agosto 1975, n. 367 (L. 10/10/1975, n. 486)
- L. 14/08/1974, n. 394
- Avviso in G.U. 26/06/1974, n. 166
- L. 14/02/1974, n. 62
- L. 15/02/1974, n. 38
- L. 13/08/1969, n. 613
- L. 04/01/1968, n. 14
- L. 09/07/1967, n. 572
- L. 04/05/1966, n. 263
- L. 26/06/1964, n. 434
- L. 11/02/1963, n. 142
- L. 03/02/1963, n. 74
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Articolo unicoÈ approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, vistato dai Ministri per i lavori |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Sfera di applicazione delle normeLa circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade è regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di es |
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Art. 2. - Denominazioni topografiche stradaliAi fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati: Centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale; Area pedonale urbana: zona urbana interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo consenso per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone portatrici di handicap con limitate capacità motorie; Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenza o di veicoli; |
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Art. 3. - Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitatiIl Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati. Il Prefetto stabilisce, anno per anno le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa determinando, quando occorra, gli itinerari e eli intervalli di tempo e di spazio. L'ente proprietario della strada può con ordinanza: a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli; c) vietare o limitare la sos |
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Art. 4. - Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitatiNei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del Sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 3, commi primo, secondo e terzo; b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse; c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose; d) quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera d), sono di competenza d |
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Art. 5. - Veicoli esclusi dalle autostradeCon decreto del Ministro per i lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere escluse dal transito su talune autostrade, anche i |
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Art. 6. - Tregge e slitteLa circolazione delle tregge è ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli. La c |
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Art. 7. - Occupazione di suolo stradaleL'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'inst |
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Art. 8. - Lavori e depositi sulle stradeChi compie lavori o fa depositi sulle strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; |
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Art. 9. - Competizioni sportive su stradeSulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocità con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate. Per le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie, sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Prefetti delle Province nel cui territorio le gare medesim |
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Art. 10. - Trasporti eccezionali e veicoli eccezionaliSono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni: 1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'articolo 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'articolo 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 32, sempreché non vengano superati i limiti dell'articolo 33; 2) N9. Sono considerati veicoli eccezionali quelli che: a) superino anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33; b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33. Non sono considerati trasporti eccezionali: a) il trasporto di vei |
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Art. 10-bis. - Circolazione dei mezzi d'opera1. Sono «mezzi d'opera» i veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali d'impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione e mineraria e assimilati, ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per le costruzioni edilizie; tali veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33. I mezzi d'opera devono essere altresì idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada. 2. I veicoli di cui al comma 1, ancorché con rimorchio o semirimorchio, sono qualificati mezzi d'opera sulla carta di circolazione in conformità alle caratteristiche tecnico-costruttive e operative stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto; non possono comunque superare i limiti di cui all'art. 32, nonché il peso massimo a pieno carico di 56 tonnellate. |
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Art. 11. - Insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminoseSono vietati le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento. Sui veicoli è vietata qualsiasi pubblicità luminosa o a luce riflessa che possa generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di segnalazione. Salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza fu |
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Art. 12. - Strade vicinaliPer le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente titolo sono esercitati dal Comune. |
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TITOLO II - Segnalazione stradale |
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Art. 13. - Segnali stradaliI segnali stradali sono di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Gli enti proprietari delle strade: a) sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo. L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale «strada con diritto di precedenza» fa carico agli enti proprietari delle strade con precedenza. |
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Art. 14. - Segni sulla carreggiataLa segnalazione stradale mediante segni sulla carreggiata, da porre a cura e spese degli enti proprietari delle strade, comprende segni longitudinali, segni trasversali ed altri segni. I segni longitudinali sono costituiti da strisce continue e discontinue. Le strisce continue longitudinali delimitano le corsie o il senso di marcia e non debbono essere oltrepassate. Le strisce discontinue longitudinali delimitano anch'esse le corsie o il senso di marcia ma possono essere oltrepassate. |
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Art. 15. - Segnalazione dei passaggi a livelloLe barriere dei passaggi a livello debbono essere dipinte esternamente a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Alle barriere possono essere aggiunte una o più luci rosse, una delle quali in corrispondenza della estremità libera se trattasi di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia. Qualora le barriere dei passaggi a livello siano manovrate a distanza e non siano visibili per la loro ubicazione dal posto di manovra, i passaggi stessi debbono essere provvisti di un dispositivo di segnalazione acustica, eventualmente integrato con altro ottico, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere. In caso di guasti ai meccanismi |
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Art. 16. - Segnali manuali degli agenti preposti al trafficoI segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti: a) braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passagg |
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Art. 17. - Segnali luminosi di circolazioneLe luci dei semafori installati per regolare il traffico sono di colore rosso, verde e giallo, ovvero soltanto di colore giallo, ed hanno il seguente significato: a) la luce rossa vieta il passaggio; b) la luce verde consente il passaggio; |
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Art. 18. - Divieto di segnali diversiSono vietati sia l'impiego di segnali diversi da quelli prescritti, sia l'applicazione di segnali in modo diverso da quello prescritto. |
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Art. 19. - Norme di attuazione in materia di segnalazione stradaleNel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i segnali stradali, i segnali sulla carreggiata e i tipi dei semafori; le carat |
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Art. 19-bis. - Adeguamento della segnalazione stradale alle norme internazionali |
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TITOLO III - Veicoli in generale |
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Capo I - Definizione e classificazione dei veicoli |
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Art. 20. - Definizione dei veicoliAi fini delle presenti norme si intendono per veicoli le macchine guidate dall'uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motore per uso |
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Art. 21. - Classificazione dei veicoliI veicoli si distinguono in: a) veicoli a braccia; |
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Art. 22. - Veicoli a braccia e a trazione animaleI veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo. I veicoli a trazione animale, a |
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Art. 23. - VelocipediVelocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione muscolare per mezzo di pedali o analoghi dispositivi. |
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Art. 24. - Ciclomotori1. Ciclomotori sono i veicoli con due ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: |
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Art. 25. - Motoveicoli1. I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in: a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasport |
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Art. 26. - AutoveicoliGli autoveicoli consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello di conducente; |
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Art. 27. - FiloveicoliI filoveicoli, consistenti in veicoli a motore elettrico alimentato per contatto con una linea aerea esterna e non vincolati da rotaie, si dividono in: |
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Art. 28. - RimorchiI rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di persone; b |
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Art. 29. - Macchine agricoleLe macchine agricole si dividono in: 1) semoventi: a) trattrici agricole, con o senza piano di carico; N28 |
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Art. 30. - Macchine operatrici e carrelliLe macchine operatrici semoventi e trainate sono: a) le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzion |
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Art. 31. - Macchine operatrici |
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Capo II - Disposizioni comuni a tutti i veicoli |
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Art. 32. - Sagoma limiteOgni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è cons |
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Art. 33. - Pesi massimiIl peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per i veicoli a un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o più assi. |
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Art. 34. - Traino di veicoliNessun veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 70, può trainare più di un veicolo. Un auto |
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TITOLO IV - Veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi |
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Art. 35. - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitteI veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualsiasi |
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Art. 36. - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitteNei casi previsti dall'art. 109, primo comma, i veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di una o due luci bianche dirette avanti, |
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Art. 37. - Cerchioni alle ruoteI veicoli a trazione animale, di peso complessivo a pieno carico sino a 60 quintali, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempreché tale peso, espresso in chilogrammi, non superi centocinquanta volte la somma dell |
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Art. 38. - Accertamento dei requisiti dei veicoli a trazione animale e revisioni periodicheI Comuni: a) accertano la larghezza dei cerchioni e determinano il peso complessiv |
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Art. 39. - Targhe di veicoli a trazione animaleI veicoli a trazione animale debbono essere muniti di una targa contenente l'indicazione del proprietario, del Comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno carico consentito, nonché della larghezza dei cerchioni. La |
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Art. 40. - Dispositivi di frenatura e dispositivi di segnalazione acustica e visiva dei velocipediI velocipedi debbono essere muniti di pneumatici nonché: a) per la frenatura: di due dispositivi indipendenti ad azione pronta ed effica |
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Art. 41. - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi e caratteristiche delle targhe dei veicoli a trazione animale; approvazione dei tipiNel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazio |
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TITOLO V - Veicoli a motore |
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Capo I - Equipaggiamento dei veicoli a motore |
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Art. 42. - Dispositivi degli autoveicoli e dei filoveicoliGli autoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti: a) di un dispositivo di frenatura di servizio che, agendo su tutte le ruote, permetta di regolarne la marcia e di arrestarli i |
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Art. 43. - Dispositivi di frenatura dei rimorchiI rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 750 chilogrammi e quelli che, pur non eccedendo detto peso, superino la metà del peso a vuoto del veicolo trattore, debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di |
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Art. 44. - Dispositivi di frenatura dei motoveicoli e dei ciclomotoriI motoveicoli e i ciclomotori con due ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti che agiscano uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore. Nei |
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Art. 45. - Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazioneGli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori e i filoveicoli debbono essere muniti anteriormente di luci di posizione bianche o gialle; posteriormente di luci di posizione rosse; i rimorchi debbono essere muniti anteriormente di dispositivi a luce riflessa bianca e posteriormente di luci di posizione rosse. Detti veicoli debbono altresì essere muniti posteriormente di dispositivi a luce riflessa rossa. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti di proiettori emitt |
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Art. 46. - Dispositivi di segnalazione acusticaGli autoveicoli, i filoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica. |
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Art. 47. - Dispositivi silenziatori per la retromarcia e per il fermoGli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo idoneo a ridurre il rumore emesso dal motore. Gli autoveicoli e i |
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Art. 48. - VisibilitàGli autoveicoli, i filoveicoli, nonché i motoveicoli, esclusi i motocicli, debbono essere costruiti in modo che il campo di visibilità del conducente sia tale che questi possa guidare con sicurezza. Inoltre debbono essere muniti di un dispositivo retrovisivo che consenta l |
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Art. 49. - Dispositivi per la percezione di segnalazioniI filoveicoli e gli autoveicoli che da soli o con rimorchi superino la lunghezza di 10 metri debbono essere muniti di un dispositivo atto ad agevolare |
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Art. 50. - Pneumatici e sospensioniLe ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti. Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veico |
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Art. 51. - Posto di guida |
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Art. 52. - Dato di identificazioneGli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono portare impressi, in punti facilmente visibili, la marca della casa costruttrice, il tipo di veicolo ed il numero di identif |
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Capo II - Accertamenti tecnici |
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Art. 53. - Omologazione del tipoGli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi, nonché i rispettivi autotelai o telai montati ed i ciclomotori sono soggetti, se prodotti in serie, alla omologazione del tipo. Questa ha luogo a seguito dell'esame dei medesimi da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di l |
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Art. 54. - Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazioneGli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di tipo non omologato sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e a quello dei dati di identificazione. Questo ha luogo a seguito di visita e prova da parte di un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile. |
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Art. 55. - RevisioniIl Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti. |
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Art. 56. - Aggiornamento della carta di circolazioneGli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono essere sottoposti a visita e prova presso un Ispettorato della motorizzazione civile, qualora siano state modificate le caratteristiche indicate nella carta di circolazione |
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Capo III - Ammissione alla circolazione |
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Art. 57. - Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchiGli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi: 1) uso privato: a) per trasporto di persone; b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente; c) per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozzette da noleggiare con conducente; d) per trasporto di cose; e) per tra |
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Art. 58. - Carta di circolazione e immatricolazioneGli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per Provincia. L'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede all'immatricolazione. Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi, l'uso al quale il veicolo è destinato e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore. Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, è necessario che: a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili; b) il complesso veicolare sia inscrivibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore; |
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Art. 59. - Trasferimento di proprietà e di residenzaIl trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati, unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati, entro dieci giorni, all'Ufficio del Pubbl |
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Art. 60. - Estratto del documento di circolazioneGli Uffici pubblici, quando il documento di circolazione venga ad essi consegnato per esigenze inerenti alle loro attribuzioni, rilasciano all'interess |
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Art. 61. - Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchiL'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale del |
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Art. 62. - Certificato per ciclomotoriI ciclomotori per circolare debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile e contenente i dati di ide |
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Art. 63. - Circolazione di provaLe fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi, nonché le fabbriche costruttrici di carrozzerie, i loro rappresentanti, commissionari o agenti di vendita e gli esercenti officine di riparazione anche per proprio |
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Art. 64. - Foglio di viaGli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di approvazione e immatricolazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione e quelli che si recano a riviste prescritte |
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Art. 65. - Sospensione e revoca del documento di circolazioneL'efficacia del documento di circolazione è sospesa quando si debba ottemperare alle prescrizioni imposte a seguito delle revisioni previste dall'art. |
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Capo IV - Targhe di riconoscimento |
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Art. 66. - Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchiGli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi. I rimorchi e i carre |
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Art. 67. - Smarrimento di targheIn caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice, l'intestatario del documento di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza, la quale ne rilascia ricevut |
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Art. 68. - Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targheLa fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato. Le targh |
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Capo V - Circolazione su strada delle macchine agricole |
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Art. 69. - Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricoleAlle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo 32 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 29, il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 50 quintali se a un asse, 8 |
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Art. 69-bis.La domanda per l'autorizzazione al transito delle macchine agricole eccezionali deve essere presentata in carta legale: 1) ai compartimenti ANAS per le strade statali; 2) ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per le strade di loro competenza |
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Art. 69-ter. - Circolazione delle trattrici agricole1. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche: a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo non deve superare il doppio di quella della trattrice isolata non zavorrata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma fissata dagli articoli 32 e 69; |
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Art. 70. - Traino di macchine agricoleAlle trattrici equipaggiate in posizione anteriore con attrezzature di tipo portato o semiportato è fatto divieto il traino di macchine agricole rimor |
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Art. 71. - Equipaggiamento delle macchine agricoleLe macchine agricole munite di ruote non gommate o di cingoli, quando circolano su strada, debbono essere equipaggiate in modo da evitare insudiciamento, danneggiamento o eccessivo logorio del manto stradale. Le macchine agricole semoventi e i complessi costituiti dalle stesse e d |
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Art. 72. - Certificato per macchine agricole e immatricolazioniLe macchine agricole semoventi, di cui all'art. 29, primo comma, lettera a), c), e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato dall'Ispettorato della motorizzazione civile. L'Ispettorato, nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola alla quale è destinata la macchina agricola o l'impresa ch |
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Art. 73. - Trasferimento di proprietà delle macchine agricole e di residenza del proprietarioIl trasferimento di proprietà delle macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, e il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati dagli interessati, entro dieci giorni, all'Ispettorato della |
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Art. 74. - Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei capi II e IIILe macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 55, commi primo, terzo e quarto. Il certificato per macchina agricola è soggetto ad aggiornamento ai sensi dell'art. 56, comma primo |
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Art. 75. - Targhe delle macchine agricoleLe targhe delle macchine agricole sono disciplinate dalle disposizioni degli artt. 66, 67 e 68, commi primo e terzo. Tuttavia i dati di immatricolazion |
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Capo VI - Circolazione su strada dei carrelli e delle macchine operatrici |
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Art. 76. - Certificato per carrelli e per macchine operatriciLe macchine operatrici di cui all'art. 30, per circolare su strada devono essere munite di un certificato rilasciato da un ufficio provinciale della motorizzazione civile contenente i dati di identificazione e costruttivi nonché le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo è subordinata. |
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Capo VII - Disposizioni comuni |
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Art. 77. - Possesso dei documenti necessari per la circolazioneIl conducente deve avere con sé il documento di circolazione del veicolo prescritto dal presente titolo e qualora faccia di un autoveicolo uso diverso |
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Art. 78. - Caratteristiche dei veicoli a motore: approvazione dei tipiNel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti nei riguardi dei veicoli a motore e dei veicoli da essi trainati le caratteristiche dei dispositivi di frenatura; il numero, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; i dispositivi di segnalazione visiva dei carrelli-appendice; gli autoveicoli e i filoveicoli che debbono essere muniti dei dispositivi laterali a luce riflessa arancione; le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme: le caratteristiche e le modalità di applicazione dei d |
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TITOLO VI - Guida dei veicoli e condotta degli animali |
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Art. 79. - Requisiti per guidare veicoli e condurre animaliChi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto: a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie; b) anni quattordici per guidare ciclomotori; c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocità di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltr |
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Art. 80. - Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoliNon si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente. N63 Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle categorie di veicoli: A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg; B) motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainan |
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Art. 80-bis. - Confisca e sequestro del veicolo |
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Art. 80-ter. - Pena accessoria |
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Art. 80-quater. - Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida |
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Art. 81. - Requisiti fisici e psichici per la patente di guida1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore. 2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio. |
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Art. 82. - Requisiti morali per la patente di guidaNon possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti |
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Art. 83. - Esercitazioni di guidaA chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ed altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida. N73 L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché a suo |
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Art. 84. - Autoscuole1. Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per la educazione stradale sono denominate autoscuole. 2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole. 3. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a società aventi o meno personalità giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di società o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale. 4. |
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Art. 85. - Esame di idoneità1. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in: a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B: 1) prova di teoria concernente: 1-a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale; 1-b) nozioni sul cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative; |
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Art. 86. - Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatriciPer guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle paten |
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Art. 88. - Durata e conferma della validità della patente di guidaLe patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni. N87 |
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Art. 88-bis. - Patenti speciali1. Ogni qualvolta negl |
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Art. 89. - Revisione della patente di guidaI Prefetti e gli Ispettorati della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di pa |
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Art. 90. - Possesso del documento necessario per la guidaIl conducente di ciclomotori, deve avere con sé un documento dal quale possa rilevarsi l'età. |
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Art. 91. - Sospensione e revoca della patente di guidaLa patente di guida è sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'art. 89. La patente può essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423. La patente, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, è sospesa dal Prefetto, per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in più violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati: a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocità, salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103; b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dai centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio; c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strade con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia |
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Art. 92. - Schedario dei titolari di patenti di guidaPresso ogni Ispettorato della motorizzazione civile è istituito uno schedario dei titolari delle patenti di guida. |
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TITOLO VII - Disposizioni speciali |
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Art. 93. - Agenti diplomatici esteriIl Ministero dei trasporti, a richiesta di quello degli affari esteri, rilascia per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri, previa |
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Art. 94. - Veicoli e conducenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello StatoLe Forze armate e i Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici ed al rilascio dei documenti di circolazione e di particolari targhe di riconoscimento. Detti veicoli, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione al loro impiego, non son |
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Art. 95. - Circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati negli Stati esteriGli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali sono ammessi a circ |
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Art. 96. - Sigla distintiva dello Stato di immatricolazioneGli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, debbono essere muniti della sigla distintiva |
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Art. 97. - Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieriAgli autoveicoli e ai motoveicoli importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalit |
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Art. 98. - Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno. 2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in conven |
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Art. 98-bis. - Conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere a richiesta e dietro consegna della patente, la patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 85. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse |
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Art. 99.- Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e permessi internazionali di guidaI certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internaz |
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Art. 99-bis. - Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali |
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Art. 100. - Documenti di circolazione e patenti di guida rilasciata in SomaliaI documenti di circolazione e le patenti di guida per i veicoli a motore rilasciati dall'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia sono validi |
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TITOLO VIII- Norme di comportamento |
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Art. 101. - Pericolo o intralcio per la circolazioneGli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. |
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Art. 102. - VelocitàÈ obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli in modo che tenute presenti le eventuali limitazioni, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni delle strade e del traffico e ad altre speciali circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e c |
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Art. 103. - Limiti di velocitàNei centri abitati non si deve superare la velocità di 50 Km all'ora, salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di stabilire, in conformità delle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati. Fuori dei centri abitati, e sempre in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocità. Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di modificare le disposizioni adottate in materia dagli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col Ministero dei trasporti, quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea. Gli autoveicoli e i |
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Art. 104. - Mano da tenereI veicoli debbono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali debbono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. La disposizione del precedente comma si applica anche agli altri veicoli quando incrociano ovvero percorrono una curva o un dosso, a meno che circolino su strada a due carr |
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Art. 105. - PrecedenzaI conducenti approssimandosi ad un crocevia, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Quando due conducenti stanno per impegnare un crocevia si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra. Negli sbocchi su strada di luoghi non soggetti a pubblico passaggio è fatto obbli |
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Art. 106. - SorpassoIl conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che la visibilità sia tale da poterlo fare senza pericolo, che disponga di uno spazio libero sufficiente e che nessun conducente che segue abbia iniziato la manovra di sorpasso. Il conducente deve effettuare il sorpasso a sinistra e riportarsi in seguito a destra, appena può farlo senza pericolo per chi è stato sorpassato. Il conducente che viene sorpassato deve tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e non accelerare. |
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Art. 107. - Distanza di sicurezza tra veicoliDurante la marcia i veicoli devono essere tenuti, rispetto al veicolo che precede, ad una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'a |
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Art. 108. - Incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di lineaNei tratti di strade di montagna indicati con appositi segnali, il conducente che sta per incrociare un autoveicolo adibito a servizio pubblico di line |
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Art. 109. - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoliL'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del |
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Art. 110. - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchiNelle ore e nei casi indicati nell'art. 109, comma primo, si debbono tenere accesi durante la marcia sui veicoli a motore i dispositivi di segnalazione e di illuminazione appresso indicati: a) quando l'illuminazione pubblica sia sufficiente: le luci di posizione; b) quando l' |
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Art. 111. - Cambiamento di direzione o di corsia. Sospensione della marciaI conducenti debbono segnalare tempestivamente la intenzione di effettuare il cambiamento di direzione sporgendo lateralmente il braccio destro o quello sinistro |
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Art. 112. - Limitazione dei rumoriDurante la circolazione si debbono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se autoveicoli, motoveicoli e ciclomo |
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Art. 113. - Uso dei dispositivi di segnalazione acusticaI dispositivi di segnalazione acustica debbono sempre essere usati con la massima moderazione. Fuori dai centri abitati l'uso d |
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Art. 114. - FermataSalvo le disposizioni dell'art. 125, la momentanea sospensione della marcia di un veicolo o di un animale è sempre consentita purché sia effettuata l |
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Art. 115. - SostaDurante l'arresto protratto nel tempo di un veicolo o di un animale, il conducente se si allontana deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti. Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa. Nei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto. Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni. La sosta è vietata: a) in corris |
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Art. 116. - Ingombro della carreggiataNel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente deve provvedere solleci |
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Art. 117. - Segnalazione di veicolo fermoFermi restando gli obblighi previsti dall'art. 116, fuori dei centri abitati, i veicoli, esclusi i motocicli, i ciclomotori e i velocipedi, che debbono restare fermi sulla car |
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Art. 118. - Convogli militari, cortei e similiÈ vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa o di scolari, cortei e processioni. |
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Art. 119. - Carico dei veicoli, accessori mobili e strumenti trainatiLa sistemazione del carico dei veicoli deve essere fatta in modo da non diminuire la visibilità al conducente, da non impedirgli la libertà di movimenti nella guida e da evitare la caduta del carico stesso. Il carico non deve sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo oltre i tr |
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Art. 120. - Trasporto di cose sui veicoli a trazione animaleSui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa. |
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Art. 121. - Trasporti di cose sui veicoli a motore e sui rimorchiI veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione. Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il 5 per cento, a quello indicato nel documento di circolazione, quando detto peso è superiore ai 100 quintali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i 10 quintali; b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i 20 quintali; |
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Art. 121-bis. - Circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di containers1. Gli autoveicoli adibiti al traspo |
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Art. 122. - Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotoriIn tutti gli autoveicoli il conducente deve avere ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida del mezzo. Sul sedile anteri |
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Art. 123. - Uso di occhiali o di determinati apparecchi durante la guidaIl titolare di patente di guida, cui in sede di rilascio della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche o minor |
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Art. 124. - Guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose |
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Art. 125. - Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoliSulle autostrade: a) il Ministro per i lavori pubblici può disporre che non si applichino le disposizioni dell'art. 103, commi terzo e quarto; |
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Art. 126. - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorsoI conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme s |
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Art. 127. - Documento di viaggioI libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) numero 543/1969 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del suddetto regolamento debbono essere esibiti per il controllo, ai funzionari della MCTC e dell'ispettorato del lavoro. |
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Art. 128. - Circolazione dei velocipediI ciclisti debbono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due: fuori dei centri abitati debbono sempre procedere su unica fila di notte, nelle gallerie e quando la visibilità sia scarsa. |
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Art. 129. - Circolazione dei veicoli a trazione animaleOgni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali. |
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Art. 130. - Circolazione degli animaliPer ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo |
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Art. 131. - Circolazione degli armenti e delle greggiGli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera su |
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Art. 132. - Guida in stato di ebbrezza1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia de |
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Art. 133. - Obblighi del conducente in caso di investimentoIl conducente in caso di investimento di persona ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il conducente che in caso di investimento di |
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Art. 134. - PedoniI pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati: qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti, possono circolare sul margine sinistro della carreggiata, ed anche sul margine destro quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate. I pedoni per attraversare la carreggiata |
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Art. 135. - Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agentiColoro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento |
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TITOLO IX - Polizia stradale e disposizioni penali |
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Capo I - Polizia stradale |
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Art. 136. - Servizi di polizia stradaleCostituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l'accertamento dei reati in mate |
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Art. 137. - Espletamento dei servizi di polizia stradaleL'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'articolo 136 spetta, in via principale, agli ufficiali sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia stradale del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 130, comma primo, lettera a) spetta inoltre: |
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Capo II - Disposizioni penali |
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Art. 138. - Pagamento in misura ridotta1. Per le violazioni alle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito. 2. Il trasgressore, qualora sia |
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Art. 139. - Provento delle oblazioni e delle condanneIl provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie è devoluto per intero allo Stato se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali. Per le contravvenzioni accertate su strade non statali è devoluto interamente allo Stato se trattisi |
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Art. 140. - Contestazione delle contravvenzioniLa contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al contravventore. |
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Art. 141. - Notificazione delle contravvenzioniQualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto ter |
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Art. 142. - Ricorso e rapporto al prefetto1. Il trasgressore nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore. 2. Il resp |
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Art. 142-bis. - Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie1. Il sommario processo verbale per il quale non sia stato effettuato il pagamento |
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Art. 143. - Provvedimenti dell'autorità giudiziaria1. Per le violazioni co |
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TITOLO X - Disposizioni finali |
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Art. 144. - Competenza per le materie regolate dalle presenti normeSalvo che nelle presenti norme sia diversamente disposto, la competenza per le materie da esse regolate spetta: a) al Ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel titolo II (segnalazione stradale) art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale) ad eccezione degli artt. 22 (veicoli a braccia e a trazione animale), 23 (velocipedi), 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 60 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VI, per |
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Art. 145. - Abrogazione di norme preesistentiSono abrogati i RR.DD. 27 maggio 1926, n. 1040, 23 agosto 1929, n. 1641, 3 ottobre 1929, n. 1896, 29 febbraio 1932, n. 518, 30 novembre 1933, n. 2415, 16 maggio 1935, n. 1086, 27 febbraio 1936, n. 785, 11 marzo 1937, n. 471, e 20 settembre 1941, n. 1199; il R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1291, convertito in L. 20 dicembre 1934, n. 2263; il R.D.L. 4 ottobre 1934, n. 1802, convertito in L. 20 dicembre 1934, n. 2148; il R |
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Art. 146. - Disposizioni transitorieI cartelli e gli altri mezzi pubblicitari legittimamente apposti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, anche se siano in contrasto, con le disposizioni dell'art. 11, sono consentiti, fino alla scadenza dell'autorizzazione, ma comunque non oltre il 1° luglio 1961. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, i segnali, i segni sulla carreggiata, le segnalazioni luminose dei passaggi a livello e semafori debbono essere uniformati a quanto prescritto dal regolamento stesso. I veicoli, di cui all'art. 24, che superino le caratteristiche ivi indicate, in circolazione alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data stessa, possono continuare a circolare con la disciplina dei ciclomotori. I veicoli di cui all'art. 25 che superano le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 31 dicembre 1965; fino alla stessa data possono continuare a circolare anche i relativi rimorchi. |
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Art. 147. - Entrata in vigore delle normeIl presente T.U. entra in vigore il 1° luglio 1959.
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