L. 23/07/2009, n. 99 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 23/07/2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
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Art. 1. - (Disposizioni per l'operatività delle reti di imprese)

1. All'articolo 3 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale

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Art. 2 - Omissis

 

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Art. 3. - (Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e altre forme di incentivi)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell’ambito dell’obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006. L’individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d’intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

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Art. 4. - (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)

1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natu

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Art. 5. - (Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività

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Art. 6. - (Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)

1. Ai fini dell’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l’impresa interessata può allegare, in luogo de

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Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8. - (Modifiche in materia di ICI)
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Art. 9 - Art. 14 - Omissis

 

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Art. 15. - (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

1. Omissis

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato.

3-6. Omissis

7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 16 - Art. 18 - Omissis

 

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Art. 19. - (Proprietà industriale)

1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità".

2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il

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Art. 20 - Art. 24 - Omissis
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Art. 25. - (Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina N7 dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. N7

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

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Art. 26. - (Energia nucleare)

N17

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Art. 27. - (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell’ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle società da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le società da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell’Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l’espletamento di attività tecniche sottese all’accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell’energia. La stessa Autorità può avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e delle società da esso controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente al settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati. Dall’avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa, delle società da esso controllate e dell’Acquirente unico Spa da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. N57

3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l’efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l’accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l’Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, N54 possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema. N53

5. N33

6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell’Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.

7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.

8. N4

9. N4

10. Al fine di accelerare e assicurare l’attuazione dei programmi per l’efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l’efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario, predisposto con l’apporto dell’Agenzia di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l’armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;

c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;

d) meccanismi e incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;

e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;

f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;

g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;

h) definizione di indirizzi per l’acquisto e l’installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l’applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l’istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell’edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell’industria e del trasporto;

i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l’accesso delle medesime all’autoproduzione, con particolare riferimento alla micro generazione distribuita, all’utilizzo delle migliori tecnologie per l’efficienza energetica e alla cogenerazione.

11. Dall’attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate per l’erario.

12. Al comma 152 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009, termine non prorogabile ».

13. All’attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall�

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Art. 28. - (Ridefinizione dei poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas)

1. All’articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i settori dell’energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente con

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Art. 29. - (Agenzia per la sicurezza nucleare)

N40

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Art. 30. - (Misure per l’efficienza del settore energetico)

1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.

3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell’ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonché il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al periodo precedente. Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del presente comma.

5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la società Acquirente unico Spa quale fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

6. Al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell’industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;

b) definire misure che promuovano l’incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l’offerta, al fine di garantire l’effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

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Art. 31. - (Semplificazione di procedure)

1. All’articolo 1, comma 24, lettera c), della

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Art. 32. - (Impulso alla realizzazione del mercato unico dell’energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell’energia elettrica, la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l’estero nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell’ Italia.

2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i sogget

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Art. 33. - (Reti interne di utenza)

1. Nelle more del recepimento nell’ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di pr

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Art. 34. - (Misure per il risparmio energetico)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, alla parte II dell’allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 35. - (Efficienza energetica degli edifici)
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Art. 36. - (Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)

1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell’

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Art. 37. - (Istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)

N51

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L’ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l’efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L’ENEA opera in p

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Art. 38. - (Promozione dell’innovazione nel settore energetico)

1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell’anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l’efficienza energetica, è stipulata un’apposita convenzione tra l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all’approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

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Art. 39. - (Valorizzazione ambientale degli immobili N6 penitenziari)

1. N34

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Art. 40. - (Elettrodotti aerei)

1. Alla lettera z) dell’allegato III alla parte seconda del

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Art. 41. - (Tutela giurisdizionale)

N3

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Art. 42. - (Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica)

1. Nell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare».

2. Alla lettera c-bis) dell’allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma».

3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell’allegato II alla parte seconda del

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Art. 43 - Art. 44 - Omissis

 

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Art. 45. - (Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi)

N43

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al

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Art. 46. - (Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l’industria)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all’articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall’anno 2009, l’aggiornamento o l’individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l’industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressi

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Art. 47. - (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

1. Il presente articolo disciplina l’adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

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Art. 48 - Art. 54 - Omissis

 

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Art. 55. - (Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata)

1. L’espressione «in forma associata» di cui all’articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese,

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Art. 56 - Art. 57 - Omissis

 

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Art. 58. - (Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

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Art. 59. - (Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

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Art. 60. - (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) dopo il comma 1, è inserito il se

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Art. 61. - (Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto

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Art. 62 - Art. 64 - Omissis

 

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Allegato 1 - Allegato 2 - Omissis

 

 

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