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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 25/09/2009, n. 135
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- L. 20/11/2009, n. 166 (Legge di conversione). In vigore dal 25/11/2009, in corsivo.
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
- L. 27/12/2017, n. 205
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d’infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 2. - Omissis |
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Art. 3-bis. - Omissis |
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Art. 3-ter. - Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali - Società miste ANAS-regioni1. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 è sostituito dal seguente: |
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Art. 3-quater. - Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all’interno di apparati |
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Art. 3-quinquies. - Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell’Expo Milano 20151. Il prefetto della provincia di Milano, quale prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015. 2. Al fine di assicurare l’efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l’al |
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Art. 4. - Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell’ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 2, sono abrogate le seguenti lettere: a-bis) e a-ter); b) all’articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite dalla seguente: «avvio»; c) all’articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima», nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8; d) all’articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aggiornamenti»; |
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Art. 4-bis. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/071. All’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è sostituito dal seguente: |
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Art. 5. - Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti1. Ai fini dell’elaborazione delle quote di mercato di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all’articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di appare |
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Art. 5-bis. - Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura di infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell’Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 311, al comma 2, le parole da: «al ripristino» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall’Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all’articolo |
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Art. 6. - Omissis |
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Art. 7. - Disposizioni per i sistemi di misura installati nell’ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all’uso e al commercio degli stessi - Procedura d’infrazione n. 2007/49151. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l’interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all’applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema |
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Art. 8. - Art. 11 Omissis |
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Art. 12. - Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d’infrazione n. 2008/45241. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 è inserito il seguente: |
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Art. 13. - Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d’infrazione n. 2004/21901. - 3. Omissis 4. All'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere i) e l) sono sostit |
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Art. 14. - Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145Soppresso |
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Art. 15. - Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica1. All’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.». a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sono determinati » sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»; b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di |
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Art. 16. - Art. 20-ter Omissis |
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Art. 21. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli |
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Allegato 1 - Omissis |
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