D. Min. Sviluppo Econ. 05/09/2011 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Sviluppo Econ. 05/09/2011

Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento.
Con le modifiche introdotte dai D.M.Svilup.Econ. del 25/11/2011, del 30/03/2012, del 08/08/2012
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Premessa

Il Ministro dello sviluppo economico


Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare:

l'art. 2, comma 8, che definisce cogenerazione la produzione combinata di energia elettrica e calore che garantisce un risparmio di energia rispetto alle produzioni separate;

l'art. 3, comma 3, che istituisce nell'ambito della regolazione del settore elettrico l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta, oltre che da fonti energetiche rinnovabili, mediante cogenerazione;

l'art. 11, commi 2 e 4, che riconosce all'energia elettrica da cogenerazione l'esenzione dall'obbligo di cui al medesimo art. 11, comma 1 e la precedenza sulla rete di trasmissione nazionale;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 19 marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le condizioni per il riconoscimento della produzione di energia elettrica e calore ai sensi del predetto art. 2, comma 8 del decreto legislativo 79/1999 (di seguito: delibera 42/2002);

Vista la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE

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Art. 1. - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto definiscono il regime di sostegno, previsto dall'art. 30, comma 11 della legge 99/09,

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 20/2007, ed inoltre le seguenti:

a) unità di cogenerazione o sezione di cogenerazione: parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell'impianto di cogenerazione stesso;

b) rifacimento: intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unità di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni, che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali, come definiti qui di seguito.

Per gli impianti con turbine a gas, sono componenti principali: la turbina stessa, lo scambiatore di calore a recupero, l'alternatore. Per gli impianti con turbine a vapore o a fluido organico, sono componenti principali: la turbina stessa, il generatore di vapore, l'alternatore. Per gli impianti in ciclo combinato gas-vapore, sono componenti principali: la turbina a gas, la turbina a vapore, il generatore di vapore a recupero, uno dei due alternatori asserviti alla turbina a gas ed alla turbina a vapore. Per gli impianti c

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Art. 3. - Condizioni per l'accesso al regime di sostegno

1. Le unità di cogenerazione entrate in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono considerate CAR, ai fini dell'accesso ai benefici economici di cui al presente decreto, se rispondono ai criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011

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Art. 4. - Regime di sostegno

1. Le unità di cogenerazione, come definite all'art. 1 del presente decreto, hanno diritto, per ciascun anno solare in cui soddisfano i requisiti di CAR, al rilascio di certificati bianchi, in numero commisurato al risparmio di energia primaria realizzato nell'anno in questione, se positivo, calcolato come segue:





dove:

RISP è il risparmio di energia primaria, espresso in MWh, realizzato dall'unità di cogenerazione nell'anno solare considerato

ECHP è l'energia ele

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Art. 5. - Periodo di rendicontazione

1. Il periodo di rendicontazione, ai fini del calcolo per il riconoscimento dei benefici economici oggetto del presente decreto, è pari ad un anno solare, a decorrere dal 1° genn

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Art. 6. - Cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

2. Il diritto agli incentivi di cui al presente decreto è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative:

a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;

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Art. 7. - Valutazione preliminare dell'unità di cogenerazione non in esercizio

1. Gli operatori che intendono accedere al regime di sostegno per unità di cogenerazione che non sono ancora in esercizio inviano al GSE, in copia al Ministero dello sviluppo economico, la documentazione tecnica ed amministrativa riguardante l'unità di cogenerazione per un esame preliminare, volto ad accertare se la c

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Art. 8. - Procedure per il riconoscimento di CAR e per l'accesso al regime di sostegno

1. Per l'accesso al regime di sostegno, gli operatori trasmettono al GSE la domanda di riconoscimento di CAR utilizzando la modulistica resa disponibile dal GSE, di cui al comma 2. La prima domanda di riconoscimento è completa di copia della denuncia di officina elettrica, del verbale di verifica redatto dall'UTF e della comunicazione della data di entrata in esercizio; per gli impianti di cui all'art. 3, comma 2, la domanda esprime anche l'eventuale richiesta, da parte dell'operatore, di riconoscimento ai sensi della delibera 42/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche ed integrazioni, che rimane valida per tutto il periodo di diritto ai certificati bianchi.

2. La modulistica per l'invio dei dati, previa approvazione del Ministero d

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Art. 9. - Certificati bianchi

1. I certificati bianchi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 sono ascrivibili alla II tipologia così come definita dalle regole di funzionamento di cui agli articoli 10, comma 3, dei decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, e successive modifiche ed integrazioni. I suddetti certificati bianchi possono essere utilizzati per l'assolvimento della propria quota d'obbligo da parte dei soggetti obbligati, ai sensi delle disposizioni in materia di rispa

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Art. 10. - Copertura degli oneri

1. Il GSE ha titolo a vedersi riconosciuti dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico i costi re

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Art. 11. - Attività di gestione, ispezioni e controlli

1. Il GSE, nel definire adeguate modalità organizzative per l'attuazione del presente decreto, si avvale di contributi e supporti specialistici da parte di società controllate, in particolare per le attività di istruttoria tecnica connesse alla valutazione dei progetti e per le attività di verifica e controllo.

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Art. 12. - Comunicazioni e monitoraggio

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico e, per conoscenza, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche in formato elettronico, un prospetto riepilogativo delle richieste di riconosciment

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ALLEGATO I TECNOLOGIE DI COGENERAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE DECRETO


a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

b) Turbina a vapore a contropr

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ALLEGATO II CALCOLO DELLA PRODUZIONE DA COGENERAZIONE


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I - Calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione

1. Per calcolare il risparmio di energia primaria di una unità di cogenerazione, occorre anzitutto determinare l'energia elettrica e il calore non prodotti in regime di cogenerazione e distinguerli dalla produzione da cogenerazione. A tal fine si procede in base ai principi illustrati nel seguito, che definiscono i confini del sistema di cogenerazione.

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5. Fase 1

5.1. Per distinguere quale parte dell'energia elettrica prodotta non può essere riconosciuta come cogenerata, è innanzi tutto necessario calcolare il rendimento globale della unità di cogenerazione.

5.2. Il rendimento globale di una unità di cogenerazione si determina come segue: l'energia prodotta dalla unità di cogenerazione (somma dell'energia elettrica, dell'energia meccanica e del calore utile) in un dato periodo di riferimento, divisa per l'energia di alimentazione consumata dalla unità di cogenerazione nello stesso periodo di riferimento:


rendimento globale = (energia prodotta)/(energia di alimentazione)


5.3. Il calcolo del rendimento globale deve basarsi sui valori di esercizio della unità d

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6. Fase 2

6.1. Nel calcolo del risparmio di energia primaria, i valori misurati della produzione di energia ele

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7. Fase 3

7.1. Se il rendimento globale della unità di cogenerazione è inferiore ai valori di soglia (75% o, rispettivamente, 80%), si assume che vi sia produzione di energia elettrica non in cogenerazione; la unità di cogenerazione può allora essere divisa in due parti virtuali, una con cogenerazione e una senza

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8. Fase 4

8.1. Se il «rapporto energia/calore» effettivo della specifica unità di cogenerazione non è noto, l'operatore dell'impianto può impiegare il «rapporto energia/calore» di base (Cdefault), come specificato nella tabella seguente. L'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione è calcolata secondo la formula


ECHP = H

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9. Fase 5

9.1. L'energia elettrica calcolata nelle fasi 3 e 4 sarà portata in conto per calcolare il risparmio di energia primaria del p

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II - Confini del sistema di cogenerazione


1. I confini di un sistema di cogenerazione devono essere stabiliti definendo i limiti del processo di cogenerazione stesso. Per definire le quantità di energia di ingresso e in uscita devono essere installati strumenti di misura sui confini del sistema.

2. Una unità di cogenerazione fornisce energia a un'area di consumo. L'area di consumo è separata dalla unità di cogenerazione ma consuma l'energia prodotta da quest'ultima. Le due aree non corrispondono necessariamente ad aree geograficamente distinte all'interno del sito e possono essere rappresentate come mostrato di seguito. L'area di consumo può essere un processo industriale, un singolo consumatore di calore ed energia elettrica, un sistema di teleriscaldamento/raffreddamento o una rete elettrica (cfr. la figura 2).


Figura 2 - Area dell’unità di cogenerazione

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ALLEGATO III METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE


1. I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali di utilizzazione.

2. Definizione di cogenerazione ad alto rendimento.

Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri:

a) la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità al punto 3, pari almeno al 10%;

b) la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che fornisc

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ALLEGATO IV VALORI DI RENDIMENTO DI RIFERIMENTO PER LA PRODUZIONE SEPARATA DI ENERGIA ELETTRICA


I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica sono riportati nella tabella seguente. Tali valori, espressi in per cento, sono basati sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15°C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60%).



Anno di costruzione:

1996 e antecedenti

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006-2011


Tipo di combustibile:
















Solido

Carbone fossile/coke

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

Lignite/mattonelle di lignite

37,3

38,1

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ALLEGATO V VALORI DI RENDIMENTO DI RIFERIMENTO PER LA PRODUZIONE SEPARATA DI CALORE


I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore sono riportati nella tabella seguente. Tali valori, espressi in per cento, sono basati sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15°C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60%).




tipo di combustibile

Vapore/ acqua calda

utilizzo diretto dei gas di scarico (1)




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ALLEGATO VI FATTORI DI CORREZIONE LEGATI ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE MEDIE PER L'APPLICAZIONE DEI VALORI DI RENDIMENTO DI RIFERIMENTO PER LA PRODUZIONE SEPARATA DI ENERGIA ELETTRICA


I valori di rendimento di riferimento di cui all'Allegato II, riferiti alla temperatura ambiente di 15°C, di cui all'allegato IV, devono essere corretti in funzione della temperatura media annuale della zona climatica in cui è installata l'unità di cogenerazione, secondo quanto descritto nella tabella seguente.



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ALLEGATO VII FATTORI DI CORREZIONE LEGATI ALLE PERDITE EVITATE SULLA RETE



Tensione di collegamento alla rete elettrica

per l’energia elettrica esportata verso la rete

per l’energia elettrica consumata in loco

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