D. Leg.vo 15/07/2015, n. 112 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 15/07/2015, n. 112

Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione).
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

Vista la legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009;

Vista la

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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina:

a) le regole relative all’utilizzo ed alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia;

b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia;

c) i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria ed anche nell’assegnazione della capacità di tale infrastruttura.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti;

b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti;

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Art. 2. - Principi

1. Le attività disciplinate dal presente decreto si uniformano ai seguenti principi:

a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie;

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Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;

b) gestore dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa responsabili dell’esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell’ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell’infrastruttura; N5

b-bis) sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria: la programmazione di rete, la programmazione finanziaria e degli investimenti, nonché la costruzione e il potenziamento dell’infrastruttura; N27

b-ter) esercizio dell’infrastruttura ferroviaria: l’assegnazione delle tracce ferroviarie, la gestione del traffico e l’imposizione di canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura; N27

b-quater) manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria: i lavori destinati a mantenere le condizioni e la capacità dell’infrastruttura esistente; N27

b-quinquies) rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria: i lavori di sostituzione di vasta portata sull’infrastruttura esistente che non ne modificano la prestazione globale; N27

b-sexies) potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria: i lavori di modifica di vasta portata sull’infrastruttura esistente che ne migliorano la prestazione globale; N27

b-septies) funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura: l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l’assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l’adozione di decisioni relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall’organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto;N27

c) infrastruttura ferroviaria: gli elementi elencati nell’allegato I del presente decreto;

d) servizio di trasporto internazionale di merci: il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno può essere unito

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Capo II - IMPRESE FERROVIARIE
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Art. 4. - Principi

1. Le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l’amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

2. Le imprese ferroviarie sono gestite secondo i principi validi per le società commerciali, a prescindere dalla loro proprietà pubblica o privata, anche per quanto riguarda gli obblig

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Art. 5. - Contabilità e bilancio delle imprese ferroviarie

1. Le imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio annuale.

2. Il bilancio, nelle componenti del conto economico e della situazione patrimoniale finanziaria, è tenuto separato ed è pubblicato, da un lato, per le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto di merci e, dall’altro, per le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto

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Art. 6. - Accesso ed utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria

1. L’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, ai fini dell’esercizio del trasporto ferroviario, è consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:

a) il possesso della licenza corrispondente al servizio da prestare;

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Art. 7. - Licenza

1. Possono chiedere il rilascio della licenza, le imprese con sede in Italia, la cui attività principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto su ferrovia, che sono in grado di dimostrare, già prima di iniziare l’attività, i requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di copertura della propria responsabilità civile secondo quanto prescritto all’articolo 8.

2. L’istanza per il rilascio della licenza è soggetta all’imposta di bollo in base alla normativa vigente, indica la tipologia o le tipologie dei servizi che l’impresa inten

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Art. 8. - Requisiti per il rilascio della licenza

1. Le imprese richiedenti devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di adeguata copertura della propria responsabilità civile, per ottenere il rilascio della licenza.

2. Costituiscono requisiti di onorabilità:

a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile, né essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;

b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale per le società che intendessero effettuare trasporti transfro

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Art. 9. - Validità della licenza

1. La licenza ha validità temporale illimitata, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualsiasi momento, può richiedere all’impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della licenza e effettuare verifiche e controlli, anche di carattere ispettivo, qualora nutra fondati dubbi circa la ricorrenza di tali requisiti.

3. Al fine di verificare l’effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con cadenza quinquennale, al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui è stata rilasciata la licenza, ferma restando, comunque, la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche e controlli, anche di carattere ispettivo, circa l’osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.

4. Entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede, alle imprese ferroviarie a cui ha rilasciato la licenza, le informazioni necessarie ai fini della verifica della compatibilità della copertura assicurativa in loro possesso. In assenza di tale copertura assicurativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell’organismo di regolazione, accerta la compatibilità di eventuali garanzie a condizioni di mercato in possesso delle imprese stesse con quant

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Art. 10. - Certificato di sicurezza

1. Al fine di garantire il sicuro e affidabile espletamento dei servizi ferroviari, il certificato di sicurezza di cui al decreto legislativo 10 ago

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Capo III - GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
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Art. 11. - Indipendenza del gestore dell’infrastruttura

N15

1. Il gestore dell’infrastruttura di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), è un’entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all’interno dell’impresa.

2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in materia di canoni e di assegnazione di capacità di infrastruttura, il gestore dell’infrastruttura è autonomo e responsabile della propria gestione, della propria amministrazione e del proprio controllo interno.

3. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è responsabile dell’esercizio e dello sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria nonché del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l’accessibilità, la funzionalità, nonché la diffusione delle informazioni relative all’accesso all’infrastruttura a tutte le imprese interessate a condizioni eque e non discriminatorie. Il gestore dell’infrastr

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Art. 11-bis - Imparzialità del gestore dell’infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione

N16

1. I responsabili dell’adozione di decisioni relative alle funzioni di gestione del traffico e pianificazione della manutenzi

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Art. 11-ter - Delega e ripartizione delle funzioni del gestore dell’infrastruttura

N16

1. A condizione che non sorgano conflitti di interesse e sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, il gestore dell’infrastruttura può:

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Art. 11-quater - Trasparenza finanziaria

N16

1. Il gestore  dell’infrastruttura può utilizzare le entrate derivanti dalla gestione della rete dell’infrastruttura comportanti l’impiego di fondi pubblici soltanto per finanziare la propria attività, gestione e rimborso dei prestiti compresi. Il gestore dell’infrastruttura può, inoltre, utilizzare gli eventuali utili derivanti da tali entrate per pagare dividendi ai proprietari dell’impresa, che possono comprendere lo Stato e azionisti privati, ma non le imprese che fanno parte di un’impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un’impresa ferroviaria sia sul gestore dell’infrastruttura.

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Art. 11-quinquies - Meccanismi di coordinamento

N16

1. Il gestore dell’infrastruttura predispone idonei sistemi di coordinamento per la consultazione di tutte le imprese ferroviarie interessate e dei richiedenti, anche potenziali. L’organismo di regolazione ha facoltà di partecipare alle consultazioni

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Art. 11-sexies - Rete europea dei gestori dell’infrastruttura

N16

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Art. 12. - Condizioni di accesso all’infrastruttura ferroviaria

1. Alle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso alla infrastruttura ferroviaria, che rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto, per l’esercizio del trasporto ferroviario di merci e dei servizi ad esso collegati. Tale diritto comprende l’accesso all’infrastruttura che collega i porti marittimi e di navigazione interna e altri impianti di servizio di cui all’articolo 13, comma 2, ed all’infrastruttura che serve o potrebbe servire più di un cliente finale.

2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1370/2007, alle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso alla infrastruttura ferroviaria, che rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto, per l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Tale diritto comprende l’accesso alle infrastrutture di collegamento agli impianti di servizio di cui all’articolo 13, comma 2.N31

3. N18

4. N34

5. Lo svolgimento di servizi ferroviari di trasporto passeggeri può essere soggetto a limitazioni, sulla base di quanto disposto ai c

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Art. 12-bis - Servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità

N12

1. Al fine di sviluppare il mercato dei servizi di trasporto passeggeri ad

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Art. 13. - Condizioni di accesso ai servizi

1. Il gestore dell’infrastruttura garantisce, e quindi fornisce, a tutte le imprese ferroviarie cui sono state assegnate tracce orarie, a condizioni eque e non discriminatorie e senza corresponsione di alcun onere aggiuntivo rispetto al canone di accesso e utilizzo dell’infrastruttura, la fornitura dei seguenti servizi costituenti il pacchetto minimo di accesso:

a) trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura ferroviaria, ai fini della conclusione dei contratti di utilizzo dell’infrastruttura;

b) diritto di utilizzo della capacità assegnata;

c) uso dell’infrastruttura ferroviaria, compresi scambi e raccordi;

d) controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento ed instradamento dei convogli, nonché comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione;

e) uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;

f) tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità.

2. Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l’accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito:

a) stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l’esercizio ferroviario;

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Art. 13-bis - Sistema comune d’informazione e di emissione di biglietti cumulativi

N14

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Art. 14. - Prospetto informativo della rete

1. Il gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della pre

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Art. 15. - Rapporti tra il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato

1. I rapporti tra il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da uno o più contratti di programma. I contratti di programma sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, per l’attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell’infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all’articolo 1, comma 7, e per definire altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all’allegato II del presente decreto. Le condizioni dei contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini dell’erogazione di fondi al gestore dell’infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono l’intera durata del contratto. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previsti, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle. N1

2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell’anno precedente all’inizio di ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di contra

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Art. 16. - Costo dell’infrastruttura nazionale e contabilità

1. I conti del gestore dell’infrastruttura ferroviaria devono presentare, in condizioni normali di attività e nell’arco di un periodo ragionevole non superiore a cinque anni, almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, i contributi statali definiti nei contratti di programma di cui all’articolo 15, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e le eventuali entrate

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Capo IV -CANONI
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Art. 17. - Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi

1. Fermo restando il generale potere di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini dell’accesso e dell’utilizzo equo e non discriminatorio dell’infrastruttura ferroviaria da parte delle imprese ferroviarie, l’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce, fatta salva l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura e tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico dello stesso, i criteri per la determinazione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da parte del gestore dell’infrastruttura e dei corrispettivi dei servizi di cui all’articolo 13.

2. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto disposto al comma 1, determina il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l’utilizzo dell’infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso. Il canone di utilizzo dell’infrastruttura è pubblicato nel prospetto informativo de

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Art. 18. - Deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 in materia di determinazione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, ai fini del pieno recupero, da parte del gestore, dei costi connessi all’accesso e all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e al collegamento con gli impianti di servizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, fermo restando l’equilibrio economico e finanziario di cui all’articolo 16.

2. Ai fini dell’adozione del decreto di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si assicura che i gestori dell’infrastruttura abbiano valutato l’impatto dei coefficienti di maggiorazione per specifici segmenti di mercato, prendendo in considerazione almeno i binomi elencati nell’allegato VI, punto 1, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, scegliendo quelli pertinenti. L’elenco dei segmenti di mercato definiti dai gestori dell’infrastruttura contiene almeno i tre segmenti seguenti:

a) servizi merci;

b) servizi passeggeri nel quadro di un contratto di servizio pubblico locale, regionale e nazionale;

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Art. 19. - Sistema di compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura

1. Nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 TFUE, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’organismo di regolazione, può istituire sistemi di compensazione, di durata limitata nel tempo, a favore de

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Art. 20. - Cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei canoni su più reti

1. I gestori dell’infrastruttura cooperano per consentire l’applicazione di sistemi efficienti di imposizione dei canoni e si associano pe

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Art. 21. - Sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario

1. Al fine di ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti ad eventuali perturbazioni arrecate alla circolazione dei treni, il gestore dell’infrastruttura adotta, senza oneri aggiunt

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Capo V - ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI INFRASTRUTTURA
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Art. 22. - Diritti connessi alla capacità

1. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è il soggetto preposto all’assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria.

2. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria procede alla ripartizione della capacità, garantendo:

a) che la capacità sia ripartita su base equa, non discriminatoria e nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 26 e dal diritto dell’Unione;

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Art. 23. - Accordi quadro

1. Fatti salvi gli articoli 101, 102 e 106 TFUE, l’accordo quadro di cui all’articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche della capacità di infrastruttura richiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio, sulla base delle procedure e criteri definiti dall’organismo di regolazione sulla base dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 42, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell’articolo 26 del presente decreto. L’accordo quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste e degli eventuali servizi connessi, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente.

2. Se il richiedente di un accordo quadro non è un’impresa ferroviaria, esso indica al gestore dell’infrastruttura, nei termi

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Art. 24. - Richieste di tracce orarie

1. Le richieste di capacità specifiche di infrastruttura possono essere presentate dai richiedenti sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), b) e c). Ai fini dell’uso di tale capacità di infr

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Art. 25. - Contratto di utilizzo dell’infrastruttura

1. Le imprese ferroviarie presentano al gestore dell’infrastruttura una richiesta di sottoscrizione di contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario, dietro pagamento di un canone, di cui all’articolo 17.

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Art. 26. - Assegnazione di capacità

1. Il gestore dell’infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto europeo, osservando i criteri stabiliti dall’organismo di regolazione e riportati nel prospetto informativo della rete.

2. Il gestore dell’infrastruttura rispetta la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute dai richiedenti e deve essere permanentemente in grado di fornire, ad

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Art. 27. - Cooperazione per l’assegnazione della capacità di infrastruttura

1. I gestori dell’infrastruttura cooperano per consentire la creazione e l’assegnazione efficiente della capacità di infrastruttura su più reti del sistema ferroviario all’interno dell’Unione, anche nell’ambito degli accordi quadro di cui all’articolo 23. I gestori dell’infrastruttura definiscono le procedure necessarie a tal fine e organizzano di conseguenza le tracce orarie che insistono su più reti. I rappresentanti dei gestori dell’infrastruttura, le cui decisioni di assegnazione hanno un impatto sull’attività di altri gestori

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Art. 28. - Procedura di programmazione e coordinamento

1. Nell’ambito del processo di assegnazione di capacità, devono essere soddisfatte, per quanto possibile, tutte le richieste di capacità di infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie su linee appartenenti a più reti, tenendo conto per quanto possibile di tutti i vincoli che gravano sui richiedenti, compresa l’incidenza economica sulla loro attività, e salvaguardando, comunque, i diritti derivanti dagli accordi quadro sottoscritti ai sensi dell’articolo 23.

2. Nei soli casi previsti dagli articoli 31 e 32, il gestore dell’infrastruttura, nell’ambito della procedura di programmazione e coordinamento finalizzata all’assegnazione di capacità, può accordare la priorità a servizi specifici, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 26, comma 1.

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Art. 29. - Infrastruttura saturata

1. Se dopo il coordinamento delle richieste di tracce orarie e la consultazione con i richiedenti non è possibile soddisfare adeguatamente le richieste di capacità di infrastruttura, il gestore dell’infrastruttura dichiara immediatamente che l’elemento dell’infrastruttura in causa è saturata. Tale dichiarazione è emessa anche per un’i

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Art. 30. - Richieste specifiche

1. Il gestore dell’infrastruttura risponde celermente, e comunque entro cinque giorni lavorativi,

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Art. 31. - Infrastruttura specializzata

1. Fatte salve le previsioni di cui al comma 2, la capacità di infrastruttura è considerata disponibile per tutte le tipologie di servizi di trasporto che hanno le caratteristiche necessarie per l

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Art. 32. - Analisi della capacità

1. L’analisi della capacità in caso di infrastruttura saturata mira a determinare le limitazioni di capacità dell’infrastruttura che impediscono il soddisfacimento adegua

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Art. 33. - Piano di potenziamento della capacità

1. Entro sei mesi dal completamento dell’analisi di capacità, il gestore dell’infrastruttura presenta un piano di potenziamento della capacità.

2. Il piano di potenziamento della capacità è elaborato previa consultazione dell’utenza dell’infrastruttura saturata ed indica:

a) i motivi della saturazione;

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Art. 34. - Utilizzo delle tracce orarie

1. Il gestore dell’infrastruttura impone, in particolare in caso di infrastruttura saturata, la rin

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Art. 35. - Capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione

1. Le richieste di capacità di infrastruttura per eseguire lavori di manutenzione sono presentate nell’ambito della procedura di programmazione.

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Art. 36. - Misure speciali da adottare in caso di perturbazioni

1. Nell’eventualità di perturbazioni della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o incidenti, il gestore dell’infrastruttura adotta tutte le misure necessarie per il ripristino del normale svolgimento del servizio. A tal fine egli elabora un piano d’intervento che elenca i vari organismi da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione dei treni. Nell’eventualità di perturbazioni co

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Art. 37. - Organismo di regolazione

1. L’organismo di regolazione è l’Autorità di regolazione dei trasporti che esercita le competenze nel settore dei trasporti ferroviari e dell’accesso alle relative infrastrutture ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell’articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del presente decreto. L’organismo agisce in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 7, in tema di vertenze relative all’assegnazione della capacità di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l’organismo di regolazione, se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell’infrastruttura o eventualmente dall’impresa ferroviaria o dall’operatore di un impianto di servizio in relazione a quanto segue:

a) prospetto informativo della rete nella versione provvisoria e in quella definitiva;

b) criteri in esso contenuti;

c) procedura di assegnazione e relativo esito;

d) sistema di imposizione dei canoni;

e) livello o struttura dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura che è tenuto o può essere tenuto a pagare;

f) accordi per l’accesso di cui agli articoli 12 e 13;

g) accesso ai servizi e corrispettivi imposti per il loro utilizzo a norma degli articoli 13 e 17;

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Art. 38. - Cooperazione tra organismi di regolazione

1. L’organismo di regolazione scambia informazioni sulla propria attività e sui criteri e le prassi decisionali e, in particolare, informazioni sulle principali questioni riguardanti le procedure e sui problemi di interpretazione del recepimento del diritto dell’Unione in materia ferroviaria, al fine di coordinare i propri processi decisionali con i propri omologhi europei.

2. L’organismo di regolazione coopera strettamente con i propri omologhi europei, anche attraverso accordi di lavoro, a fini di assistenza reciproca nelle loro funzioni di monitoraggio del mercato e di trattamento di reclami o svolgimento di indagini.

3. In caso di reclamo o di un’indagi

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Art. 39. - Principi generali degli accordi transfrontalieri

1. Le disposizioni contenute negli accordi transfrontalieri non devono costituire una discriminazione tra imprese ferroviarie né una limitazione della libertà delle imprese ferroviarie di effettuare servizi transfrontalieri.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica all

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Art. 40. - Monitoraggio del mercato

1. Ai fini del monitoraggio del mercato da parte della Commissione di cui all’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto del ruolo delle parti sociali, trasmette annualmente alla Commissione le informazioni necessarie sull’uso delle reti e sull’evoluzione delle condizi

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Art. 41. - Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie

1. Le imprese ferroviarie che espletano sull’infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone osservano, oltre ai requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la legislazione nazionale, regionale, e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione eur

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Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 42. - Norme abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il

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Art. 43. - Clausola di cedevolezza espressa

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, l

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Art. 44. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a car

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Art. 45. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio

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Allegato I - Elenco degli elementi dell’infrastruttura ferroviaria

L’infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, sempre che essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all’interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché le diramazioni o i raccordi privati:

terreni,

corpo stradale e piattaforma dei binari, in particolare rilevati,

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Allegato II - Principi e parametri fondamentali del contratto di programma

I contratti specificano quanto disposto all’articolo 14 e comprendono almeno i seguenti elementi:

1) l’ambito di applicazione del contratto per quanto riguarda l’infrastruttura e gli impianti di servizio, strutturati in conformità dell’articolo 13. Esso comprende tutti gli aspetti della gestione dell’infrastruttura, compresi la manutenzione e il rinnovamento dell’infrastruttura già in uso e gli altri investimenti per la costruzione di nuove infrastrutture;

2) la ripartizione dei fabbisogni e dei fondi assegnati per i servizi dell’infrastruttura elencati nell’allegato II, per la manutenzione e il rinnovo, nonché per gli eventual

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Allegato III - Schema della procedura di assegnazione

1. L’orario di servizio è stabilito una volta per anno civile.

2. Le modifiche dell’orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso d

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Allegato IV - Informazioni contabili da fornire, su richiesta, all’organismo di regolazione

1. Separazione contabile

a) conto di profitti e perdite e di bilancio, nelle sue componenti di conto economico e situazione patrimoniale finanziaria, separato per singolo settore di attività di trasporto merci, trasporto passeggeri e gestione dell’infrastruttura;

b) informazioni dettagliate sulle singole fonti e sugli utilizzi dei fondi pubblici e di altre forme di compensazione in modo trasparente e particolareggiato, compreso un esame dettagliato dei flussi di cassa dei settori al fine di determinare in che modo i fondi pubblici

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Allegato V - Contenuto del prospetto informativo della rete

Il prospetto informativo della rete di cui all’articolo 14 contiene le seguenti informazioni:

a) un capitolo che espone le caratteristiche dell’infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le condizioni di accesso alla stessa. Le informazioni contenute in questo capitolo sono rese annualmente conformi o fanno riferimento ai registri dell’infrastruttura ferroviaria che devono essere pubblicati a norma dell’articolo 35 della direttiva 2008/57/CE;

b) un capitolo su principi di imposizione dei diritti, contenente opportune informazioni dettagliate sul sistema di imposizione e informazioni sufficienti sui canoni, nonché altre informazioni pertinenti sull’accesso applicabili ai servizi elencati nell’articolo 13 che sono prestati da un unico fornitore. Esso precisa la metodologia, le norme ed i parametri utilizzati ai fini dell’applicazione degli articoli da 17 a 20 per quanto riguarda i costi e i canoni; esso contiene, altresì, informazioni sulle modifiche dei canoni già decise o previste nei prossimi cinque anni, se disponibili;

c) un capitolo sui principi e i criteri di assegnazione della capacità, che illustra le caratteristiche generali di capacità dell’infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le eventuali restrizioni al suo utilizzo, comprese quelle dovute ad interventi di manutenzione. Esso specifica anche procedure e scadenze in materia di assegnazione della capacità e indica i criteri specifici applicabili, in particolare:

1) le modalità di presentazione delle richieste di capacità al gestore dell’infrastruttura da parte dei richiedenti;

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