N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 4, comma 1 del D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104, così recitava:

“Art. 41. - (Tutela giurisdizionale)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.

2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni processuali di cui all’articolo 23-bis della L. 1034/71.

3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d’ufficio.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell’articolo 2 della L. 481/95.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l’efficacia delle misure cautelari emanate da un’autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l’onere di riassumere il ricorso e l’istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non è dovuto il contributo unificato di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

 

La Sent. Corte Cost. 10/06/2021, n. 119 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 5, nella parte in cui prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge.

Dalla redazione