D. Min. Economia e Fin. 12/11/2010 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Economia e Fin. 12/11/2010

Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativo alla istituzione del fondo per la riduzione del prezzo, alla pompa, dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Economia e Finanze 07/08/2014
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[Premessa]



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la

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Art. 1 - Finalità

1. Il presente decreto è finalizzato all'attuazione delle disposizioni previst

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto è definito, per il Fondo 2011 e 2012, «beneficiario»

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Art. 3 - Versamenti delle aliquote di prodotto

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, nei casi in cui le aliquote di prodotto sono applicabili, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato una aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento del prodotto della coltivazione, secondo le disposizioni e le modalità di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 R, come modificate dall'articolo 1, commi 93, 94 e 95, della legge 23 agosto 2004, n. 239 R.

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Art. 4 - Procedure applicative del beneficio economico di importo inferiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario

N7

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Art. 5 - Procedure applicative del beneficio economico di importo pari o superiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario

N7

1. Con riguardo alle regioni per le quali la stima di cui all'articolo 3, comma 8, evidenzi un beneficio “pari o” N9 superiore a 30 euro per beneficiario su base annua, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al medesimo articolo 3, comma 8, viene individuato l'importo “del beneficio economico di cui all'art. 5, comma 1-bis, lettera b)” N10.

1-bis. Il beneficio economico correlato al Fondo costituito per le produzioni del 2011, nonché ai fondi costituiti per le produzioni degli anni successivi, è erogato in correlazione all'aliquota IRPEF applicata al reddito dei beneficiari. Per ciascuna annualità, gli ammontari dei benefici economici per le diverse fasce reddituali sono determinati come segue:

a) il beneficio economico erogato ai beneficiari cui si applica l'aliquota massima vigente per la tassazione del reddito è pari a 30 euro;

b) la somma residua del fondo a seguito dell'erogazione della quota di cui alla lettera a) è assegnata in modo da riconoscere ai beneficiari cui si applicano le due aliquote immediatamente inferiori all'aliquo

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Dalla redazione