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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Sviluppo Econ. 02/12/2009
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[Premessa]Il Ministro dello sviluppo economico Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l’art. 22, comma 5, secondo cui, nell’ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l’aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l’art. 22, comma 5, secondo cui, nell’ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l’aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;Visto il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994, che introduce modifiche e integrazioni al provvedimento CIP n. 6/1992 in materia di prezzi di cessione dell’energia elettrica; Visto il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994, che introduce modifiche e integrazioni al provvedimento CIP n. 6/1992 in materia di prezzi di cessione dell’energia elettrica;Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l’articolo 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall’Autorità in applicazione del criterio del costo evitato; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l’articolo 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’articolo 30, comma 20, della legge n. 99/09, R i meccanismi per la risoluzione volo |
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Art. 2 - Obiettivo e ambito di applicazione1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 30, comma 20, della legge n. 99/2009, definisce adeguati meccanismi per la risoluzione delle convenzioni CIP 6 al fi |
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Art. 3 - Procedure per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 61. I titolari delle convenzioni stipulate ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92 possono inviare apposita comunicazione al medesimo GSE, entro il 21 dicembre 2009, con cui manifestano con effetti non vincolanti l’interesse alla risoluzione anticipata della singola convenzione in essere, ai sensi dell’articolo 30, comma 20, della legge n. 99/2009 e secondo le modalità di cui al presente decreto. 2. Entro il |
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Art. 4 - Corrispettivo riconosciuto ai titolari di convenzioni CIP 6 in caso di risoluzione anticipata delle medesime convenzioni1. Nel caso di impianti CIP 6 che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia, di cui al Titolo II, punto 3, lettera e) e punto 4, lettera e), del provvedimento CIP n. 6/92, il GSE eroga al titolare della convenzione, a fronte della risoluzione della medesima per gli anni successivi al 2009, il corrispettivo Crecuperi (espresso in €): dove: — CEI (espresso in €/MWh) è il valore del costo evitato di impianto definito dal Titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6/92 nell’ipotesi di prezzo unico e pari a 21,9 €/MWh; — INC (espresso in €/MWh) è il valore dell’ulteriore componente definita dal Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92 fino al termine del relativo periodo di riconoscimento (qualora non sia già terminato), pari a 38 €/MWh; — Pconv (espresso in MW) è la potenza oggetto della convenzione siglata ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92; — h è il numero di ore equivalenti/anno, determinato secondo quanto previsto al comma 7; — t è il tasso di sconto, convenzionalmente assunto costante e pari al 6%, salvo quanto previsto al comma 6; — i è la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale registrata nell’anno solare precedente, convenzionalmente assunta costante e pari al 2%, salvo quanto previsto al comma 6; — N è il numero degli anni solari residui della convenzione CIP n. 6, incluso l’anno in cui hanno inizio gli effetti della risoluzione anticipata della convenzione e l’anno in cui sarebbe terminata la convenzione; |
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Art. 5 - Disposizioni finali1. I corrispettivi erogati dal GSE ai sensi del presente decreto sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3. |
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