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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 23/12/1994, n. 724
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- D.L. 08/08/1996, n. 437 (L. 24/10/1996, n. 556)
- D.L. 28/06/1995, n. 250 (L. 08/08/1995, n. 349)
- D.L. 23/02/1995, n. 41 (L. 22/03/1995, n. 85)
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Capo I - Capo II - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di pubblico impiego |
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Art. 22 - Art. 24 - Omissis
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Art. 25 - (Incarichi di consulenza)1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur no |
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Capo IV - Disposizioni fiscali |
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Art. 26 - Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - (Società di comodo. Valutazione dei titoli)1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali a) l’1 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; N30 b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’0,50 per cento; N31 b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria; N38 c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolar |
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Art. 31. - (Rivalutazione delle rendite dei terreni. Coltivazioni di vegetali produttive di reddito d'impresa. Crediti IVA)1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 del 55 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45 per cento. 2. Per il periodo d'imposta in corso al 3 |
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Art. 32. - (Beni patrimoniali e demaniali)1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al secondo comma. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 199 |
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Art. 33 - Omissis
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Capo V - Omissis
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Capo VI - Disposizioni varie |
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Art. 38 - Omissis
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Art. 39. - (Definizione agevolata delle violazioni edilizie)1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale a opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. N24 1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma. N9 2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. N32 3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti. 4. N4 La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al Comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazio |
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Art. 40 - Art. 42 - Omissis
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Art. 44 - Omissis
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Art. 45 - (Fiscalizzazione degli oneri sociali. )1. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavo |
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Art. 46 - Omissis
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Art. 47. - (Entrata in vigore)1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1995. |
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Tabella A - Omissis
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Tabella B - Importo fisso da versare entro il 31 dicembre 1994 (articolo 39, comma 5) |
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Tabella C - Contributi di concessione ripartiti per popolazione del Comune (articolo 39, comma 9)
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Tabella D - Modalità di determinazione dell'oblazione dovuta nei casi di abusivismo determinato da situazioni di estremo disagio abitativo (articolo 39 comma 13)
a) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito
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20/12/2024
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