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Sent. C. Cass. pen. 06/12/2006, n. 40183

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Sanatoria - Limiti ex art. 39 L. 94/724 - Individuazione - Considerazione delle singole parti dell’edificio - Esclusione.
1. Ai fini della individuazione dei limiti stabiliti dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che fa capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un’unica concessione in sanatoria, che riguarda l’edificio nella sua totalità, e ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l’elusione del limite legale (750 mc.) di consistenza dell’opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso edificatorio.

Ved. Cass. pen. III 19 aprile 2005, Merra; pen. III 26 aprile 1999, La Mantia. Sulla sanatoria di abusi nell’attività edilizia ved. C. Stato V 18 novembre 2004 n. 7547(Sanatoria per opere ultimate - Nozione di «opera ultimata»).
(L. 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39) R

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