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Circ.Min. Finanze 15/03/1996, n. 69

Regime patrimoniale dei beni dello Stato: A) rivalutazione dei canoni ex art. 32 L.23.12.1994, n. 724 e successive modificazioni; B) unità immobiliari destinate a uso abitativo - Circolare n. 278 del 24.10.1995.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Le disposizioni normative e le istruzioni ministeriali intervenute sulle materie indicate all'oggetto richiedono un riesame organico delle innovazioni introdotte per una più corretta applicazione dei nuovi criteri e per la risoluzione delle perplessità insorte. Le istruzioni della presente circolare integrano il contenuto delle precedenti disposizioni diramate sulle materie indicate e sostituiscono i criteri già stabiliti qualora l'orientamento innovi la pregressa interpretazione ministeriale sugli adempimenti che gli Uffici dipendenti sono chiamati a porre in essere.

Com'è noto, l'art. 32 - primo comma - della legge 23.12.1994, n. 724 Rha disposto la rivalutazione dei canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni patrimoniali dello Stato locati o concessi a privati.

Il secondo comma disciplina, inoltre, il nuovo regime dei beni demaniali e patrimoniali destinati a uso abitativo.

Per la prima categoria di beni, la base di commisurazione per l'applicazione del coefficiente maggiorativo (2,5) è costituita dal canone dovuto per l'anno 1994; per la seconda categoria, il legislatore ha diversificato il coefficiente maggioritario (2 ovvero 5 volte il canone dovuto per il 1994) in relazione al reddito dell'utilista o a quello complessivo del suo nucleo familiare riferito all'anno d'imposta 1993.

La locuzione usata dal legislatore («canone dovuto») si riferisce chiaramente al corrispettivo che l'utilista privato è tenuto a versare in forza di un titolo, ovvero, nel caso di utilizzazione «sine titulo», di una determinazione di stima adottata «ad hoc» dall'Ute competente oppure riferita a un arco temporale progresso dal quale sia enunciabile la misura fissata per l'anno 1994.

Il quarto comma del citato art. 32 stabilisce che la maggiorazione in esame ha effetto dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso; ciò significa che gli effetti dell'aumento vanno a incidere anche sui contratti in essere a tale data, variando la misura della controprestazione economica del privato per uso del bene.

Tale modifica del regime pattizio, deve ritenersi operante anche per le fattispecie dove il privato, in attesa di regolamentazione del rapporto, è tenuto a corrispondere un'indennità di occupazione che, quindi, dovrà essere rivalutata con l'applicazione dei coefficienti fissati dal primo e secondo comma dell'art. 32 citato.

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